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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/876

Regolamento (UE) 2026/876 della Commissione, del 21 aprile 2026, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio in o su determinati prodotti

Normativa europea32026R0876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 introducendo nuovi LMR o confermando quelli proposti dall’EFSA per cinque sostanze attive: acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio. La revisione deriva da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e dalla valutazione tecnico-scientifica degli Stati membri e dell’EFSA. L’allegato contiene i valori numerici applicabili ai diversi prodotti, alcune definizioni di residuo e specifiche note con scadenze per l’integrazione di dati mancanti al riesame dei limiti.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui di specifici antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, per le categorie e i prodotti espressamente indicati nell’allegato del presente atto. Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Sono interessati i prodotti per i quali sono state presentate domande di modifica degli LMR e valutati i relativi dati da Stati membri ed EFSA; restano fermi i limiti non modificati per gli altri prodotti.

Aggiornamento dei livelli massimi di residui per cinque sostanze attive

Il regolamento (UE) 2026/876 della Commissione interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. L’obiettivo è adeguare l’allegato II per acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio, in seguito a domande di revisione presentate dagli operatori interessati e all’istruttoria tecnico-scientifica svolta dagli Stati membri e dall’EFSA.

Contesto procedurale e base normativa

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che consente la fissazione o modifica degli LMR. Le domande di modifica sono state presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri competenti secondo gli articoli 8 e 9. La Commissione ha poi trasmesso i fascicoli all’EFSA, che ha esaminato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, formulando pareri motivati sui livelli proposti.

Esito della valutazione scientifica

Dai considerando emerge che l’EFSA ha ritenuto i dati disponibili idonei a elaborare o confermare le proposte di LMR per i prodotti interessati. Sulla base di tali pareri, la Commissione ritiene opportuno fissare gli LMR ai livelli raccomandati dall’Autorità e modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento quadro.

Ambito dei prodotti interessati

L’allegato sostituisce le colonne riferite alle cinque sostanze con una tabella molto ampia che copre prodotti vegetali e animali: frutta fresca o congelata, ortaggi, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero, prodotti di origine animale terrestri, latte, uova e miele. Il testo rinvia all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 per l’elenco completo dei prodotti cui gli LMR si applicano.

Regole tecniche principali contenute nell’allegato

Per alcune combinazioni sostanza/prodotto il regolamento non si limita a fissare un valore numerico, ma inserisce anche note tecniche importanti per la futura revisione dei limiti:

  • per acetamiprid, la definizione del residuo varia per i prodotti del codice 1000000 eccetto 1040000, essendo pari alla somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid;
  • per i fosfonati di potassio, la definizione del residuo varia per i prodotti del codice 1000000 eccetto 1040000, essendo espressa come acido fosfonico;
  • per la deltametrina è specificato che il riferimento è alla cis-deltametrina e che la sostanza è liposolubile;
  • per oxathiapiprolin è indicato, tra l’altro, un LMR specifico per le foglie di ravanello pari a 1,5 mg/kg.

Indicazioni sulle informazioni mancanti e riesame futuro

L’EFSA ha segnalato in più casi la mancanza di informazioni, ad esempio su sperimentazioni sui residui, dati di monitoraggio o studi di trattamento. Il regolamento prevede che, al momento del riesame degli LMR, la Commissione tenga conto delle informazioni mancanti se presentate entro le date fissate nelle note: 19 febbraio 2027 per alcune esigenze relative all’acetamiprid e 9 ottobre 2026 per i fosfonati di potassio, oppure, se non trasmesse entro tali termini, della loro mancanza.

Entrata in vigore ed efficacia

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore agroalimentare e della distribuzione, ciò comporta l’immediata rilevanza dei nuovi LMR per il controllo di conformità dei prodotti interessati.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la sostituzione delle colonne dell’allegato II relative ad acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio con i valori riportati nell’allegato del regolamento. Gli LMR sono quindi aggiornati per numerosi prodotti vegetali e animali, tra cui frutta, ortaggi, cereali, spezie e prodotti di origine animale.

Base giuridica e procedura di revisione

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande di modifica sono state valutate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento, quindi trasmesse alla Commissione e all’EFSA, che ha formulato pareri motivati sui LMR proposti.

Determinazione dei nuovi LMR

La Commissione fissa i livelli massimi di residui ai livelli raccomandati dall’EFSA, ritenendo appropriati i dati disponibili per elaborare o confermare le proposte di LMR per i prodotti interessati.

Note specifiche e informazioni mancanti

L’allegato contiene note per alcune combinazioni sostanza/prodotto con indicazione di dati mancanti. Per l’acetamiprid, la Commissione terrà conto delle informazioni sulle sperimentazioni sui residui se presentate entro il 19 febbraio 2027; per i fosfonati di potassio il termine è il 9 ottobre 2026, sia per informazioni su sperimentazioni sui residui sia, in taluni casi, sui dati di monitoraggio o sugli studi di trattamento. In mancanza di tali informazioni, il riesame terrà conto anche della loro assenza.

Definizioni del residuo e specificità tecniche

L’allegato precisa che la definizione del residuo è diversa per alcune sostanze: per acetamiprid, nei prodotti del codice 1000000 eccetto 1040000, il residuo è la somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid; per i fosfonati di potassio, nei prodotti del codice 1000000 eccetto 1040000, il residuo è espresso come acido fosfonico. È inoltre indicato che la deltametrina è considerata come cis-deltametrina e che la sostanza è liposolubile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pubblicato il 22 aprile 2026 e reca data di adozione del 21 aprile 2026.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti agricolimangimi

Testo integrale

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