Regolamento (UE) 2026/914
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/914 della Commissione, del 21 aprile 2026, che modifica gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana, al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite animali e di prodotti di origine animale. La Commissione interviene per motivi di sanità animale: da un lato sospende alcune autorizzazioni per il Botswana a seguito di un focolaio di afta epizootica; dall’altro modifica e in parte ripristina le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti in ragione di nuovi focolai di HPAI e della successiva valutazione delle misure di contenimento adottate. Le modifiche sono tecniche ma rilevanti per gli operatori della filiera avicola e delle carni fresche, perché incidono direttamente sulla possibilità di importazione da specifiche zone e con specifiche date di decorrenza.
Modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e prodotti di origine animale, sospendendo o ripristinando autorizzazioni per Botswana, Canada, Regno Unito e Stati Uniti in relazione ad afta epizootica e influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle partite di carni fresche di ungulati, di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Riguarda specificamente le voci relative a Botswana, Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli allegati V, XIII e XIV; è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sugli elenchi UE dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e prodotti di origine animale. La misura è adottata in risposta a eventi di sanità animale rilevanti, in particolare un focolaio di afta epizootica in Botswana e nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione fonda l’intervento sul regolamento (UE) 2016/429, che prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia consentito solo se provenienti da paesi terzi o territori elencati in conformità all’articolo 230, paragrafo 1. È inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie applicabili a tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi negli allegati da I a XXII.
Botswana: perdita dell’autorizzazione per alcune zone
A seguito della notifica del 2 aprile 2026 di un focolaio di afta epizootica nello stabilimento di bovini di Ramatlabama, nel distretto meridionale del Botswana, e della successiva sospensione da parte della WOAH dello status di zona indenne da afta epizootica senza vaccinazione per diverse zone veterinarie di sorveglianza, la Commissione conclude che non debba più essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati dalle zone BW-1, BW-2, BW-3 e BW-5.
Nell’allegato XIII del regolamento 2021/404 le voci relative al Botswana sono quindi sostituite. Le zone BW-1, BW-2, BW-3 e BW-5 risultano nuovamente riportate con data 1.4.2026 per bovini, ovini e caprini, ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e ungulati selvatici; sono altresì mantenute le voci BW-4, BW-6 e BW-7 con le rispettive date già indicate nel testo.
Canada: nuove restrizioni e aggiornamento delle zone interessate
Per il Canada la Commissione prende atto della comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia del Saskatchewan, confermato il 13 aprile 2026. Di conseguenza, negli allegati V e XIV vengono aggiornate le voci relative alle zone canadesi interessate.
In particolare:
- la zona CA-2.314 è sostituita con una voce aggiornata che mantiene l’autorizzazione fino al 19.4.2026;
- dopo la zona CA-2.329 viene inserita la nuova zona CA-2.330, collegata al Saskatchewan, con descrizione delle municipalità coinvolte e delle zone di protezione e sorveglianza.
Le modifiche incidono sia sul comparto del pollame e del materiale germinale di pollame, sia sulle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Regno Unito: aggiornamento delle zone per HPAI
Per il Regno Unito vengono aggiornate le voci degli allegati V e XIV in relazione a tre nuovi focolai di HPAI notificati in Inghilterra, nelle contee del Cambridgeshire e del Lincolnshire. La voce GB-2.466 è modificata con una data finale al 10.4.2026; inoltre sono introdotte le nuove zone GB-2.467, GB-2.468 e GB-2.469.
Le nuove descrizioni delimitano aree circolari di 10 km di raggio rispettivamente vicino a Market Rasen, Gainsborough e Great Shelford. Anche in questo caso le modifiche riguardano sia il pollame e il materiale germinale di pollame sia le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Stati Uniti: ampia revisione delle zone soggette a restrizioni
Per gli Stati Uniti la Commissione interviene in modo più esteso, alla luce di 14 nuovi focolai di HPAI notificati in Arkansas, Indiana, Pennsylvania e South Dakota. Negli allegati V e XIV sono sostituite o aggiunte numerose zone, tra cui US-2.1093, US-2.1113, US-2.1152, US-2.1155, US-2.1156, US-2.1157, US-2.1176, US-2.1237, US-2.1270, US-2.1280, US-2.1288, US-2.1306 e le nuove zone da US-2.1357 a US-2.1370.
Le tabelle riportano, per ciascuna zona, la specie/prodotto interessato e le date di decorrenza della restrizione o della sospensione. Le nuove zone sono descritte come aree circolari di 10 km di raggio in specifici counties degli Stati citati, con coordinate GPS puntuali.
Ripristino dell’accesso per alcune zone dopo le misure di contenimento
La Commissione considera anche le informazioni aggiornate presentate da Canada, Regno Unito e Stati Uniti in relazione a precedenti focolai di HPAI. Poiché tali paesi hanno attuato politiche di abbattimento totale e completato le operazioni di pulizia e disinfezione, la Commissione ritiene che per le zone interessate dai focolai precedenti sussistano garanzie sufficienti per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione.
Ne consegue il ripristino dell’autorizzazione, nelle zone non più considerate a rischio, mentre resta sospeso l’ingresso per le aree relative ai nuovi focolai oggetto del presente regolamento.
Urgenza, efficacia e applicazione
Il regolamento precisa che, viste la situazione relativa all’afta epizootica in Botswana e i nuovi focolai di HPAI nei tre paesi terzi interessati, le modifiche devono produrre effetti con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). Mira ad aggiornare gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in funzione della situazione sanitaria nei paesi terzi interessati.
Sospensione per il Botswana
A seguito del focolaio di afta epizootica notificato nel distretto meridionale del Botswana e della sospensione WOAH dello status di zona indenne da afta epizootica senza vaccinazione, non è più autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dalle zone BW-1, BW-2, BW-3 e BW-5. Nell’allegato XIII le voci del Botswana sono sostituite: BW-1, BW-2, BW-3 e BW-5 riportano come data di applicazione 1.4.2026; restano elencate anche BW-4, BW-6 e BW-7 con le rispettive date indicate nel testo.
Aggiornamento per il Canada
Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono modificate le voci relative al Canada per le zone CA-2.314 e CA-2.330. La zona CA-2.314 è aggiornata con una data finale al 19.4.2026; la zona CA-2.330 è inserita per effetto del focolaio di HPAI nel Saskatchewan del 13.4.2026. Le modifiche riguardano sia il pollame e materiale germinale di pollame sia le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Aggiornamento per il Regno Unito
Nell’allegato V e nell’allegato XIV le voci del Regno Unito sono aggiornate per le zone GB-2.466, GB-2.467, GB-2.468 e GB-2.469. La zona GB-2.466 è limitata fino al 10.4.2026; le nuove zone GB-2.467, GB-2.468 e GB-2.469 sono aggiunte in relazione ai nuovi focolai di HPAI notificati nelle contee di Lincolnshire e Cambridgeshire.
Aggiornamento per gli Stati Uniti
Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono riviste e ampliate numerose zone statunitensi: US-2.1093, US-2.1113, US-2.1152, US-2.1155, US-2.1156, US-2.1157, US-2.1176, US-2.1237, US-2.1270, US-2.1280, US-2.1288, US-2.1306 e le nuove zone da US-2.1357 a US-2.1370. Le modifiche riflettono i focolai di HPAI notificati in Arkansas, Indiana, Pennsylvania, South Dakota e altri Stati, con date di conferma e decorrenza puntualmente indicate nelle tabelle.
Ripristino parziale dell’autorizzazione dopo rivalutazione sanitaria
Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti la Commissione, valutate le informazioni aggiornate e le misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione, ritiene che la precedente situazione sanitaria non costituisca più una minaccia tale da giustificare la sospensione in tutte le zone interessate. Di conseguenza, alcune zone precedentemente sospese tornano autorizzate all’ingresso nell’Unione, mentre per le zone colpite da nuovi focolai resta la sospensione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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