Regolamento (UE) 2026/888
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti originari del Mercosur
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre e disciplina contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari del Mercosur, in attuazione dell’accordo interinale sugli scambi applicato provvisoriamente dal 1° maggio 2026. Stabilisce che la Commissione gestisca i contingenti secondo le regole del codice doganale dell’Unione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con obbligo di pubblicazione delle notifiche di assegnazione e riassegnazione eventualmente comunicate dal Mercosur. L’allegato contiene i codici NC, i periodi contingentali, i volumi e i livelli di riduzione/soppressione del dazio per ciascun prodotto e, in alcuni casi, per ciascun Paese del Mercosur. Il regime è subordinato al rispetto delle regole di origine previste dall’accordo interinale.
Apertura e gestione dei contingenti tariffari dell’Unione per alcuni prodotti originari del Mercosur, con applicazione di riduzioni o soppressioni dei dazi doganali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di merci originarie del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato. Riguarda la gestione doganale dei contingenti tariffari da parte della Commissione, con efficacia dal 1° maggio 2026; per l’anno contingentale 2026 i quantitativi sono calcolati pro rata per il periodo 1° maggio-31 dicembre 2026. Sono esclusi, in pratica, i prodotti e i quantitativi non ricompresi nell’allegato e, per il 2026, non opera l’assegnazione interna tra Stati del Mercosur in assenza di notifica; per i contingenti condizionati, l’accesso dipende dal rispetto delle regole di origine e delle procedure di origine dell’accordo interinale.
Contingenti tariffari UE per prodotti originari del Mercosur
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 attua, sul piano doganale, le concessioni tariffarie previste dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur, applicato in via provvisoria dal 1° maggio 2026. La finalità è consentire l’apertura e la gestione di contingenti tariffari dell’Unione per talune merci originarie del Mercosur, con applicazione di riduzioni o soppressioni dei dazi doganali.
Contesto e base giuridica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) e richiama la necessità di dare attuazione alle clausole dell’accordo interinale, in particolare alla zona di libero scambio, alla tabella di soppressione dei dazi e alle regole di origine. I considerando precisano che l’Unione deve pubblicare in modo tempestivo e continuo le informazioni rilevanti sulla gestione dei contingenti, inclusi volumi disponibili e criteri di ammissibilità.
Ambito applicativo e condizioni di accesso
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di merci originarie del Mercosur rientranti nei codici NC indicati nell’allegato. L’accesso ai contingenti è subordinato al rispetto delle regole di origine e delle procedure di origine previste dal capo 3 dell’accordo interinale.
Inoltre:
- i contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo gli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
- per i contingenti gestiti sul principio del primo arrivato, primo servito, la Commissione opera nel quadro delle regole doganali generali dell’Unione;
- la validità delle assegnazioni notificate dal Mercosur è collegata alla previa comunicazione all’Unione dei dettagli di ripartizione tra gli Stati firmatari.
Gestione delle assegnazioni interne al Mercosur
Gli articoli 4 e 5 disciplinano il meccanismo di notifica e pubblicazione delle ripartizioni interne al Mercosur.
Se il Mercosur notifica all’Unione, almeno 90 giorni prima dell’inizio di un anno contingentale e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno civile, i dettagli dell’assegnazione tra i suoi Stati parte, la Commissione:
- pubblica la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- la utilizza per la gestione dei contingenti nell’anno contingentale successivo e in quello ulteriore;
- considera l’assegnazione valida per almeno 2 anni.
Se i quantitativi assegnati non sono interamente utilizzati entro la fine di agosto, il Mercosur può notificare una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l’ultimo trimestre dell’anno contingentale (1° ottobre-31 dicembre). In tal caso la Commissione pubblica la notifica e attua la riassegnazione entro il medesimo trimestre.
Decorrenza, efficacia temporale e anno contingentale 2026
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° maggio 2026, in coerenza con l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale. Per il 2026 i quantitativi dei contingenti sono calcolati in proporzione al periodo residuo dell’anno civile, cioè dal 1° maggio al 31 dicembre 2026.
Contingenti previsti nell’allegato
L’allegato è la parte operativa del regolamento e contiene, per ciascun prodotto, il codice NC, la descrizione, il territorio/Paese di assegnazione, il periodo contingentale, il volume e la riduzione del dazio.
Formule per lattanti – NC 1901 10 00
Per le formule per lattanti sono previsti contingenti Mercosur progressivi:
- 334 tonnellate metriche dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2026, con riduzione del 10%;
- 1 000 tonnellate nel 2027, con riduzione del 20%;
- 1 500 tonnellate nel 2028, con riduzione del 30%;
- 2 000 tonnellate nel 2029, con riduzione del 40%;
- 2 500 tonnellate nel 2030, con riduzione del 50%;
- 3 000 tonnellate nel 2031, con riduzione del 60%;
- 3 500 tonnellate nel 2032, con riduzione del 70%;
- 4 000 tonnellate nel 2033, con riduzione del 80%;
- 4 500 tonnellate nel 2034, con riduzione del 90%;
- 4 750 tonnellate nel 2035, con riduzione del 95%;
- 5 000 tonnellate dal 2036 in poi, con riduzione del 100%.
L’allegato indica che il volume può essere adeguato in conformità agli articoli 4 e 5.
Rum e altre acquaviti da canna da zucchero – NC 2208 40 51; 2208 40 99
Per rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri, il contingente Mercosur è crescente e prevede riduzione del 100%:
- 267 litri di equivalente alcole puro dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2026;
- 800 nel 2027;
- 1 200 nel 2028;
- 1 600 nel 2029;
- 2 000 nel 2030;
- 2 400 dal 2031 in poi.
Per Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay sono previsti contingenti distinti, ma solo se il Mercosur effettua la notifica prevista dagli articoli 4 e 5; per il 2026 tali assegnazioni risultano non applicabili.
Biodiesel e miscele – NC 3826 00 10; 3826 00 90
Per biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi, è previsto un contingente per il Paraguay:
- 33 333 tonnellate metriche dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2026;
- 50 000 tonnellate metriche all’anno dal 2027 al 2036. In entrambi i casi la riduzione del dazio è del 100%.
Note operative dell’allegato
L’allegato precisa che:
- la designazione dei prodotti ha valore puramente indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato dai codici NC;
- i volumi possono essere adattati ai sensi degli articoli 4 e 5;
- per i contingenti espressi in litri, l’unità è il litro di equivalente alcole puro.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici e i professionisti doganali, il regolamento comporta la necessità di verificare:
- la corretta classificazione NC della merce;
- l’origine preferenziale Mercosur e il rispetto delle procedure di origine;
- l’effettiva disponibilità del contingente nel periodo di riferimento;
- l’eventuale esistenza di assegnazioni o riassegnazioni comunicate dal Mercosur e pubblicate dalla Commissione.
Il beneficio tariffario dipende quindi sia dalla capienza del contingente sia dalla prova dell’origine e, nei casi previsti, dalla ripartizione interna dei quantitativi tra i Paesi del Mercosur.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti e agevolazione daziaria
L’articolo 1 apre i contingenti tariffari dell’Unione e dispone la riduzione o soppressione dei dazi doganali per le merci originarie del Mercosur secondo quanto indicato nell’allegato.
Gestione dei contingenti da parte della Commissione
L’articolo 2 affida alla Commissione la gestione dei contingenti tariffari conformemente agli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, richiamando il sistema di gestione doganale dell’Unione.
Requisiti di origine per l’ammissibilità
L’articolo 3 subordina l’accesso ai contingenti al rispetto delle regole di origine e delle procedure di origine del capo 3 dell’accordo interinale.
Assegnazione dei quantitativi tra gli Stati del Mercosur
L’articolo 4 prevede che, se il Mercosur notifica all’Unione almeno 90 giorni prima dell’inizio di un anno contingentale, e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno civile, i dettagli dell’assegnazione interna dei quantitativi, la Commissione pubblichi la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la utilizzi per la gestione dei contingenti nell’anno contingentale successivo e in quello ulteriore. L’assegnazione notificata ha validità minima di 2 anni.
Riassegnazione dei quantitativi non utilizzati
L’articolo 5 consente al Mercosur, se i quantitativi assegnati non sono interamente utilizzati entro la fine dell’ottavo mese dell’anno contingentale (agosto), di notificare una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l’ultimo trimestre (1° ottobre-31 dicembre). La Commissione pubblica la notifica e attua la riassegnazione entro l’ultimo trimestre dell’anno contingentale corrispondente.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contingenti e riduzioni previste nell’allegato
L’allegato disciplina i contingenti per specifici prodotti, indicando codice NC, descrizione, assegnazione per regione o paese, periodo contingentale, volume e riduzione del dazio. Per le formule per lattanti (NC 1901 10 00) è previsto un contingente Mercosur progressivo dal 2026 al 2036, da 334 tonnellate metriche per il 2026 fino a 5 000 tonnellate metriche dal 2036 in poi, con riduzione crescente dal 10% al 100%. Per rum e altre acquaviti da canna da zucchero (NC 2208 40 51; 2208 40 99) è previsto un contingente Mercosur crescente dal 2026 al 2031 e oltre, con quantitativi espressi in litri di equivalente alcole puro e riduzione del 100%. Per biodiesel e miscele (NC 3826 00 10; 3826 00 90) è previsto un contingente per il Paraguay di 33 333 tonnellate metriche dal 1° maggio al 31 dicembre 2026 e di 50 000 tonnellate metriche annue dal 2027 al 2036, con riduzione del 100%. L’allegato prevede inoltre contingenti separati per Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay per alcuni prodotti, subordinati alle notifiche di cui agli articoli 4 e 5.
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