Sentenza n. 367/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Campobasso, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-2026, n. -OMISSIS-., notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Campobasso ha disposto il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- per il periodo di anni uno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Campobasso recante il divieto di fare ritorno per un anno nel territorio di un Comune, senza preventiva autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, deducendo, con il primo motivo, la violazione di tali disposizioni, il contrasto con l'art. 27, comma 2, Cost., con l'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani e con gli artt. 2, 5 e 6 CEDU e art. 2 del IV Protocollo CEDU, nonché il difetto dei presupposti di legge. In particolare, ha sostenuto che un singolo episodio criminoso non sarebbe sufficiente a ricondurlo alla categoria delle persone dedite alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica, ritenendo necessaria la reiterazione di condotte. Il provvedimento traeva origine dall'arresto in flagranza dell'interessato, unitamente ad altri soggetti, per una grave aggressione e rapina ai danni di una persona, cui erano seguiti l'intervento dei carabinieri, ulteriori lesioni e l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. 241/1990, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione, non repressiva, fondata su una valutazione discrezionale e prognostica di pericolosità per la sicurezza pubblica. La motivazione deve riferirsi a comportamenti ed episodi concreti, attuali e desunti dal contesto di vita dell'interessato, idonei a evidenziare un'apprezzabile probabilità di future condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; non è richiesta la prova definitiva della commissione di reati né, secondo la decisione, la reiterazione delle condotte. Nel caso concreto, l'arresto in flagranza per un grave episodio delittuoso, la successiva misura cautelare e l'assenza di stabile dimora, attività lavorativa e interessi leciti nel Comune interdetto sono stati ritenuti elementi sufficienti e autonomamente valorizzabili ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011. Il sindacato giudiziale è stato ritenuto limitato ai casi di istruttoria inadeguata, abnormità dell'iter logico, incongruenza della motivazione o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati. È stata inoltre valorizzata la possibilità di ottenere una preventiva autorizzazione all'accesso, sicché il divieto non è stato considerato assoluto. Il secondo motivo è stato respinto perché la previa comunicazione di avvio non è necessaria per il foglio di via obbligatorio, stante la finalità cautelare e l'urgenza connessa alla prevenzione di un pericolo attuale per la sicurezza pubblica; nel caso concreto il provvedimento indicava, seppur sinteticamente, le ragioni dell'urgenza. L'art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto comunque inapplicabile perché il procedimento non era stato avviato su istanza di parte. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto ... che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La disposizione individua la categoria soggettiva cui può riferirsi la misura di prevenzione, sulla base di elementi di fatto e di una prognosi di pericolosità desunta da comportamenti concreti.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni
Consente al Questore di adottare il foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica che si trovino fuori dal luogo di residenza o dimora abituale; il provvedimento può prevedere un divieto temporaneo di ritorno, anche con possibilità di autorizzazione preventiva.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto presuppone un procedimento avviato su istanza di parte e non si applica al procedimento d'ufficio concluso con foglio di via obbligatorio.
art. 60 c.p.a.
Consente, previo avviso alle parti, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione diretta a prevenire comportamenti socialmente pericolosi e non una sanzione repressiva; può essere adottato sulla base di una prognosi di pericolosità fondata su comportamenti concreti e attuali dai quali emerga un'apprezzabile probabilità di future condotte penalmente rilevanti e lesive della sicurezza pubblica.
- Nella valutazione dei presupposti del foglio di via obbligatorio, l'assenza di stabile dimora, attività lavorativa e interessi leciti nel Comune dal quale il soggetto deve allontanarsi può essere autonomamente valorizzata insieme agli episodi criminosi ai fini della prognosi di pericolosità.
- La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nell'adozione del foglio di via obbligatorio limita il sindacato del giudice amministrativo ai casi di istruttoria inadeguata, abnormità dell'iter logico, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale.
- Per l'adozione del foglio di via obbligatorio non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la misura è caratterizzata da finalità cautelare e urgenza finalizzata a prevenire un pericolo attuale per la sicurezza pubblica; è sufficiente che il provvedimento dia conto delle ragioni dell'urgenza.
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti d'ufficio conclusi con l'adozione di una misura di prevenzione, non trattandosi di procedimento instaurato su istanza di parte.
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