Cassazione Civile, Sentenza n. 08660/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano il diniego di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge n. 512/1999) per persone che avevano agito iure successionis per far valere diritti risarcitori già acquisiti dai loro danti causa. Il Comitato aveva rifiutato le domande sostenendo che l'art. 4 della legge riconosceva l'accesso ai successori solo se il dante causa si era costituito parte civile nel processo penale sfociato in una condanna o aveva ottenuto analoga condanna in sede civile; pertanto gli eredi che avevano agito iure hereditatis non sarebbero stati legittimati ad accedere al Fondo. I ricorrenti deducevano che l'art. 4 non discrimina tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure successionis e che anche i successori a titolo universale e le persone costituite in giudizio civile devono poter accedere al Fondo indipendentemente dalla costituzione del dante causa come parte civile nel penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Interno. La Corte ha affermato che l'art. 4 della legge n. 512/1999 deve essere interpretato alla lettera: il diritto di accesso al Fondo compete sia alle persone costituite parte civile nel processo penale che hanno ottenuto sentenza di condanna, sia alle persone costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni accertati in giudizio penale, nonché ai successori a titolo universale delle persone a favore delle quali sia stata emessa sentenza di condanna. Non è consentito introdurre una distinzione restrittiva tra azioni iure proprio e azioni iure successionis. La Corte ha inoltre rilevato che l'interpretazione restrittiva prospettata dal Comitato solleverebbe dubbi di costituzionalità e sarebbe irragionevole e discriminatoria. Per l'effetto è stata confermata l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad accedere al Fondo; le spese dei gradi d'appello e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
L'art. 4 riconosce il diritto di accesso al Fondo sia alle persone costituite parte civile nel processo penale a cui sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, sia alle persone costituite in giudizio civile per il risarcimento dei danni accertati in giudizio penale, sia ai successori a titolo universale delle persone a favore delle quali è stata emessa la sentenza di condanna. La Corte esclude che la norma imponga una distinzione tra azioni "iure proprio" e "iure successionis" limitativa del diritto di accesso.
legge n. 512/1999, art. 5, comma 3
"nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti"
Il richiamo dell'art. 5, comma 3 nella dottrina della parte ricorrente è usato a sostegno della tesi secondo cui il legislatore non distingue tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure hereditatis sul piano dell'accesso al Fondo; la disposizione mostra che il procedimento civile prevede il coinvolgimento del Fondo a prescindere dalla natura dell'attore.
D.P.R. n. 284/2001, art. 10, comma 1, lett. a) (ratione temporis, poi abrogato)
"la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge"; "tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale"
La disposizione regolamentare storica indicava espressamente che, nel caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, la dichiarazione di essere vittima si riferisce al soggetto deceduto, il che è coerente con l'interpretazione che i successori possono chiedere l'accesso al Fondo sulla base della posizione del de cuius.
art. 12 delle Preleggi (principio interpretativo)
La Corte richiama il criterio interpretativo previsto dall'art. 12 delle preleggi: le parole della legge devono essere intese secondo il loro significato proprio e la connessione fra le espressioni; ciò porta a escludere aggiunte interpretative non previste dal testo normativo, come la distinzione limitativa tra azioni iure proprio e iure successionis.
Massime di principio
- I successori a titolo universale possono accedere al Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 512/1999 anche se il dante causa non si era costituito parte civile nel processo penale che ha accertato il reato; non è necessario che la vittima primaria si sia costituita parte civile per legittimare gli eredi.
- La legittimazione all'accesso al Fondo spetta sia a chi ha ottenuto una sentenza di condanna in sede penale (come parte civile), sia a chi agisce in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni accertati in giudizio penale; la natura dell'azione (iure proprio o iure successionis) non può essere usata per escludere l'accesso.
- L'amministrazione che respinga istanze di accesso al Fondo sulla base della mancata costituzione del dante causa come parte civile commette un'interpretazione erronea e illegittima della legge; simili contestazioni possono essere impugnate giudizialmente e la Corte può decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti.
- L'accesso al Fondo resta comunque condizionato ai limiti di disponibilità finanziaria e agli ulteriori requisiti amministrativi previsti: l'accertamento del diritto sostanziale non elimina la necessità che l'istanza rispetti le altre condizioni previste dalla normativa e valutate dall'amministrazione.
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