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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 08603/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione due sentenze della Corte d'appello di Genova (n. 915/22 non definitiva e n. 1408/23 definitiva) derivanti da una causa promossa per danni causati da lavori di scavo e realizzazione di autorimesse interrate che avrebbero determinato gravi lesioni al fabbricato condominiale e la sua evacuazione (dichiarata inagibile il 16.12.2009). Le domande del Condominio comprendevano l'esecuzione in forma specifica di opere di messa in sicurezza del versante e, in subordine, risarcimento per equivalente (compreso lucro cessante per mancato utilizzo di immobili e garages). I motivi di cassazione contestavano: nullità o vizi del supplemento di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per uso di documentazione non prodotta e per presunta esorbitazione dal quesito; errore e illogicità nella quantificazione e nel periodo del lucro cessante (con riferimento ad art. 345, comma 1 c.p.c. e alla data di completamento dei lavori); omissione di valutazione del danno relativo a cinque garage e della possibilità che il Condominio potesse liquidare tali somme pro quota; violazioni processuali relative alla estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa (Comune) e alla corretta individuazione del petitum; asserita errata determinazione e ripartizione delle spese processuali (artt. 91-92 c.p.c. e d.m. n.55/2014). Parallelamente il Comune ha proposto ricorso incidentale con molteplici censure (omesso esame di fatti decisivi, vizio di causalità, mancata considerazione della natura tecnica/esecutiva dei progetti e quindi mancanza di oneri di controllo comunale, nonché contestazioni sulla liquidazione delle spese).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso del Condominio e dei motivi del Comune, accogliendo però in parte (solo) il quinto motivo relativo alla liquidazione delle spese di grado d'appello. In particolare: ha ritenuto infondati o inammissibili i rilievi sulla nullità del supplemento di CTU (con motivazione che richiama i limiti della sindacabilità della CTU, la possibilità per il CTU di acquisire documenti pubblici o altrui purché garantito il contraddittorio, e l'inammissibilità di eccezioni tardive non formulate in modo idoneo); ha confermato la valutazione della Corte d'appello che ha limitato il ristoro del lucro cessante ai danni connessi alla mancata messa in sicurezza e fino alla data di effettivo completamento dei lavori (20.03.2020) ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; ha rigettato la pretesa che il Condominio potesse essere considerato automaticamente quale titolare del risarcimento per i box di proprietà individuale; ha dichiarato corretta l'impostazione secondo cui la somma di € 823.444,74 relativa a lavori già eseguiti costituiva credito dei soggetti esecutori verso la società appaltante e non danno per il Condominio; ha altresì ritenuto legittima la ricostruzione della chiamata in causa del Comune come chiamata in qualità di corresponsabile (e non in garanzia con rapporto sostanzialmente diverso). In tema di spese, la Corte ha cassato la parte della sentenza d'appello relativa alla liquidazione delle spese d'appello e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del grado d'appello riconoscendo agli odierni ricorrenti principali onorari pari a € 230.000,00 oltre accessori, da porre solidalmente a carico del Comune di Noli, delle società Z R e Zoppi e di Giovanni Delfino; ha posto a carico degli stessi anche le spese della CTU disposta in appello. Ha inoltre liquidato e ripartito le spese del procedimento di Cassazione (alcune somme a favore delle parti controricorrenti), compensando le spese tra ricorrenti principali e controricorrenti nella misura indicata (compensazione 9/10 tra alcune parti). Il ricorso incidentale del Comune è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 345 cod. proc. civ.

    art. 345, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ.

    È stato applicato il principio che i danni sopravvenuti dopo la sentenza di primo grado sono risarcibili in appello solo se trovano la loro fonte nella stessa causa e sono della stessa natura di quelli già accertati in primo grado; la Corte ha perciò limitato il ristoro al periodo fino al completamento delle opere di messa in sicurezza (20.03.2020).

  • art. 669-octies cod. proc. civ.

    art. 669-octies cod. proc. civ.

    Richiamato come norma procedurale per il radicamento del giudizio (misure cautelari/attuazione di provvedimenti), contestualizzando la domanda dei ricorrenti originari.

  • art. 106 cod. proc. civ.

    Utilizzata per ammettere le chiamate in causa e le successive chiamate dei relativi assicuratori (facoltà di esperire azioni nei confronti di terzi convenuti).

  • art. 2055 cod. civ.

    Richiamato nel quadro della responsabilità solidale: la Corte ha valutato che, in presenza di concorso di più soggetti nella produzione dell'evento dannoso, è necessario accertare il nesso causale per ciascun antecedente e che la responsabilità solidale presuppone che nessuno degli antecedenti assorba completamente la causalità.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Norme sul pagamento delle spese di giudizio: la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice d'appello deve rideterminare le spese tenendo conto dell'esito complessivo del processo e ha cassato la liquidazione disomma delle spese d'appello, rideterminandole.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferito al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha esaminato l'assetto delle chiamate in causa e l'eventuale extrapetizione, rigettando le censure che lo lamentavano ove infondate.

  • art. 115 e 116 cod. proc. civ.

    art. 115, comma 1; art. 116, comma 1 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla valutazione e al libero apprezzamento delle prove; la Corte ha dichiarato inammissibili censure generiche di vizio valutativo e ha ribadito i limiti della sindacabilità in Cassazione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il contributo unificato dovuto dal ricorrente incidentale, con richiamo alla possibilità di integrare il contributo in base alla sopravvenuta proposizione del ricorso.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    Utilizzato come base per decidere nel merito nella fase di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori; la Corte ha cassato in parte e deciso nel merito per rideterminare le spese d'appello.

Massime di principio

  • Danni sopravvenuti e ammissione in appello: ai sensi dell'art. 345 c.p.c. il ristoro in appello di danni successivi alla sentenza di primo grado è possibile solo se i nuovi danni 'trovano la loro fonte nella stessa causa' e sono della stessa natura di quelli già accertati; in pratica il giudice d'appello può riconoscere solo i danni riconducibili agli stessi presupposti già valutati in primo grado.
  • CTU e documenti non prodotti: l'utilizzo da parte del consulente tecnico d'ufficio di documentazione non prodotta dalle parti non è automaticamente nullificante; tale nullità è relativa e va eccepita tempestivamente e specificamente. Il CTU può acquisire documenti reperibili pubblicamente o disponibili 'aliunde' purché sia assicurato il contraddittorio; l'eccezione generica alla CTU senza specifica contestazione processuale è inammissibile.
  • Chiamata di terzi e differenza tra corresponsabilità e chiamata in garanzia: quando il convenuto chiama un terzo come corresponsabile dell'evento, la domanda dell'attore si estende automaticamente anche al terzo salvo che la chiamata sia fondata su un rapporto sostanziale diverso (es. garanzia/mandato) che richiederebbe espressa domanda. Occorre valutare la natura sostanziale della chiamata in causa per determinare l'estensione automatica della domanda.
  • Riparto delle spese in appello: il giudice d'appello deve rideterminare le spese in base all'esito complessivo del gravame; una riduzione del quantum del risarcimento non equivale automaticamente a soccombenza integrale dell'attore e non giustifica di per sé un capovolgimento ingiustificato delle spese a favore del precedente soccombente.
  • Nesso di causalità e concorso di cause: in materia di responsabilità civile, la sopravvenienza di altre condotte interrompe il nesso causale solo se quella causa sopravvenuta è da sola sufficiente a causare l'evento (causa autonoma e assorbente). In presenza di concorso causale la responsabilità può essere ripartita solo dopo valutazione caso per caso dell'efficacia causale di ciascun antecedente.
  • Danno a beni di proprietà individuale: il Condominio non può essere trattato come titolare di danni relativi a beni di proprietà esclusiva (es. box); per ottenere il risarcimento di danni a beni privati occorre l'indicazione certa dei titolari o una domanda diretta dei proprietari, salvo che siano state acquisite prove che consentano un'integrazione univoca.
  • Censure in Cassazione contro valutazioni tecniche: la Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio tecnico a quello del giudice di merito o del CTU; le doglianze su errori tecnici richiedono indicazioni precise, estratti della perizia e una contestazione specifica delle parti per essere esaminate.

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