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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 08788/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'ATC ha impugnato la sentenza che aveva confermato un decreto ingiuntivo a favore dell'Azienda Agricola per indennizzi per danni da fauna selvatica sostenendo che la concessione degli aiuti de minimis nel 2014 era incompatibile con il Regolamento UE n. 1408/2013. In particolare l'ATC deduceva che, in assenza di un registro centrale nazionale operativo, la normativa europea impone l'acquisizione di una dichiarazione dell'impresa (autocertificazione) sui previi aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi precedenti e in quello in corso prima della concessione dell'aiuto; non avendo l'azienda prodotto tale dichiarazione al momento del riconoscimento dell'indennizzo, l'erogazione sarebbe stata illegittima. Inoltre l'ATC censurava la mancata disapplicazione da parte del giudice delle norme regionali confliggenti e la falsa applicazione del regolamento regionale Marche n.1/2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ATC, cassando la sentenza impugnata e rinviando il fascicolo al Tribunale di Ancona per valutare, sotto diversa composizione, se l'autorità abbia svolto il controllo e ottenuto la dichiarazione in un momento anteriore alla concessione dell'aiuto. La Corte ha affermato il principio secondo cui, fintanto che il registro centrale nazionale degli aiuti non è operativo per il periodo triennale richiesto, l'autocertificazione dell'impresa sui aiuti de minimis ricevuti nel periodo rilevante non è condizione di ammissibilità dell'istanza ma è condizione necessaria per la concessione (cioè per il riconoscimento e il versamento) dell'aiuto; senza quell'adempimento non nasce il diritto all'erogazione e il pagamento sarebbe illegittimo e in violazione del diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108

    Stabilisce il divieto generale degli aiuti di Stato incompatibili e il potere di controllo della Commissione; quadro di principio a cui si conformano i regolamenti de minimis

  • Regolamento (UE) n. 1408/2013 (applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE al settore agricolo), artt. 3 e 6

    L'importo complessivo degli aiuti de minimis non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; prima di concedere l'aiuto lo Stato membro richiede una dichiarazione dell'impresa sui precedenti aiuti ricevuti; se esiste un registro centrale che copre tre esercizi il paragrafo cessa di applicarsi

    La Corte ha richiamato l'interpretazione della Corte di giustizia: quando il registro centrale nazionale non è operativo per il periodo triennale, l'autocertificazione è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto (deve essere acquisita prima del riconoscimento/concessione). La dichiarazione non è requisito di ammissibilità della domanda, ma condizione per il rilascio effettivo dell'aiuto

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis, richiamato dalla giurisprudenza CJEU)

    La giurisprudenza CJEU (cfr. INAIL, C-608/19) ha precisato che l'impresa può rinunciare o ridurre precedenti aiuti fino al momento della concessione per non superare i massimali, e che il controllo sui massimali deve avvenire al momento in cui è accordato il diritto a ricevere l'aiuto

  • Sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, procedimento C-615/24

    Ha chiarito che gli artt. 3 e 6 del regolamento 1408/2013 ostano a normative nazionali che consentano la concessione di aiuti de minimis prima della creazione completa del registro centrale senza ottenere la specifica dichiarazione; la dichiarazione può essere prodotta in fase successiva ma comunque prima della concessione definitiva dell'aiuto

  • Legge n. 115/2015 (istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti) e Decreto 31 maggio 2017, n. 115

    Normano la creazione e il funzionamento del registro nazionale degli aiuti; la loro effettiva operatività è condizione che, se non raggiunta, impone l'acquisizione dell'autocertificazione dall'impresa concedente per rispettare il regolamento UE

  • Legge 157/1992, art. 14

    Attribuisce agli Ambiti territoriali di caccia competenze in materia di gestione della fauna e previsione di erogazione di contributi per danni alle produzioni agricole, giustificando la legittimazione passiva dell'ATC

  • Legge regionale Marche n. 7/1995, art. 34 e Regolamento Regione Marche n. 1/2013, art. 7

    Regolamentavano le modalità regionali di presentazione delle domande di indennizzo (termini, modulistica, documentazione); tuttavia secondo la Corte non possono derogare agli obblighi europei relativi all'acquisizione dell'autocertificazione quando il registro nazionale non è operativo

  • Decreto MISE 117/2017 e decreto direttoriale MISE 28/07/2020

    Richiamati nel ricorso come atti normativi/interpreti nazionali sul tema degli aiuti; servono a contestualizzare le modalità di controllo nazionale e la necessità di coordinamento con il diritto UE

Massime di principio

  • Se il registro nazionale/centrale degli aiuti non è operativo per il periodo triennale richiesto, l'autorità che concede un aiuto de minimis nel settore agricolo deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sui precedenti aiuti (triennio) prima di riconoscere/concedere l'aiuto; senza tale dichiarazione non sorge il diritto all'erogazione
  • La produzione dell'autocertificazione non è condizione di ammissibilità della domanda, ma è condizione necessaria per la concessione e il pagamento dell'aiuto: può essere acquisita anche in fase successiva alla domanda purché prima della decisione di concessione
  • Le norme regionali che disciplinano procedure e modulistica non possono derogare agli obblighi di controllo imposti dal diritto dell'Unione; in caso di contrasto il principio di diritto comunitario prevale e le norme interne vanno disapplicate nella parte incompatibile
  • Spetta all'autorità erogante l'onere di verificare i massimali e di acquisire le informazioni necessarie prima di concedere l'aiuto; un controllo svolto solo a posteriori non sostituisce l'obbligo di verifica anteriore alla concessione
  • L'impresa, fino al momento della concessione, può rinunciare o ridurre precedenti aiuti per non superare i massimali de minimis; tale possibilità va valutata e, se rilevante, posta in atto prima del provvedimento di concessione
  • Il pagamento illegittimo di aiuti de minimis in assenza degli adempimenti richiesti può essere considerato indebito e soggetto a recupero o ad ulteriori azioni di responsabilità; l'ente erogante può essere chiamato a rispondere se ha omesso i controlli previsti

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