Cassazione Civile, Sentenza n. 08784/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
DB impugnava la decisione che aveva respinto l'istanza di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, sostenendo che l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 (convertito con L. n. 79/2022) – che prevede il divieto di azione esecutiva e istituisce un Fondo ristori per vittime di crimini di guerra del periodo 1939-1945 – debba estinguere d'ufficio le esecuzioni avviate sui beni della Repubblica Federale di Germania in Italia e che la normativa debba essere intesa nella sua portata letterale e storica anche alla luce del procedimento d'urgenza promosso dalla Germania dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia il 29 aprile 2022. In parallelo erano pendenti questioni sulla natura autonoma della Deutsche Bahn rispetto allo Stato tedesco e sulla titolarità dei beni pignorati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Deutsche Bahn AG per tardività (notificazione oltre i termini applicabili alle opposizioni esecutive), ha dichiarato inefficace per tardivo il ricorso incidentale proposto da Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ha rifiutato di enunciare in questa sede il principio di diritto nell'interesse della legge, rilevando che la stessa questione era oggetto di altri procedimenti pendenti. Quanto alle spese, DB è stata condannata a rifondere le spese alla Regione Sterea Ellada (e analogamente la Presidenza del Consiglio e il MEF, in solido, sono stati condannati alle spese in favore della Regione); sono state compensate integralmente le spese fra alcune parti con comune interesse.
Norme richiamate
Decreto‑legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 43
norma che vieta l'azione esecutiva e prevede l'estinzione delle espropriazioni promosse sui beni della Repubblica Federale di Germania ubicati nel territorio nazionale e istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
la Corte d'appello e il Tribunale di Roma hanno dato un'interpretazione restrittiva, ritenendo che l'art. 43 non sia applicabile in generale ai cittadini stranieri e che l'accesso alla tutela compensativa del Fondo sia riservato ai soggetti indicati dal comma 1; la Cassazione, chiamata in questa sede, non è entrata nel merito poiché ha dichiarato il ricorso principale tardivo
Legge 29 giugno 2022, n. 79 (conversione D.L. n. 36/2022)
convertendo il D.L. n. 36/2022
conferma la portata normativa dell'art. 43 così come inserito nel decreto; rilevante per la valutazione del perimetro dei soggetti ammessi al Fondo ristori
Codice di procedura civile, art. 363 comma 3
consentire l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge
la Corte ricorda i parametri discrezionali per l'enunciazione del principio nell'interesse della legge e conclude di non procedere in questa sede perché la questione è già pendente in altri procedimenti
Codice di procedura civile, art. 334, secondo comma
applicato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo; i ricorsi incidentali tardivi non producono effetto e restano impregiudicate le questioni sostanziali
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
norma invocata dalla ricorrente come via di censura (violazione e falsa applicazione di legge) ma la Corte ha deciso per inammissibilità processuale prima di affrontare il merito della questione
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, 14 aprile 1962 (Accordo di Bonn)
richiamato dai giudici di merito per l'interpretazione storica dell'art. 43 e per delimitare ambiti di tutela e immunità; la sua rilevanza è stata valorizzata dal Tribunale e dalla Corte d'appello nel sostenere una lettura restrittiva della norma
Massime di principio
- In materia di opposizioni esecutive i termini processuali non sono sospesi per ferie: le impugnazioni devono essere notificate nei termini ordinari; la tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'art. 43 D.L. 36/2022 (Fondo ristori e divieto di azione esecutiva sui beni tedeschi) è stato interpretato in via restrittiva dai giudici di merito come operativo primariamente nei confronti dei soggetti espressamente ammessi al Fondo; la sua applicazione non è automatica a favore di qualsiasi creditore straniero.
- Quando la stessa questione sostanziale è già oggetto di altri procedimenti pendenti, la Corte di Cassazione può ritenere superfluo enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge e, perciò, astenersi dall'intervenire in via nomofilattica in procedimenti dichiarati inammissibili.
- Le strategie difensive che mirano a ottenere l'estinzione d'ufficio di esecuzioni basate su sentenze straniere devono considerare sia il perimetro soggettivo del Fondo ristori sia i vincoli procedurali (tempi di impugnazione) per non perdere il diritto di agire in Cassazione.
- In caso di interventi o ricorsi incidentali, è cruciale rispettare i termini di impugnazione autonomi: il ritardo del ricorso incidentale lo rende inefficace anche se il tema è di rilevanza generale.
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