Cassazione Penale, Ordinanza n. 39274/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1 ottobre 2024. Dal testo emerge che l'imputato era stato condannato per una fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto provata la destinazione della sostanza allo spaccio sulla base di più indici fattuali: il dato ponderale, l'assenza di redditi adeguati e le modalità di occultamento. Con il ricorso si contestavano, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio; inoltre si deduceva il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva però che il beneficio non era stato oggetto di motivo di appello né richiesto in discussione, e che le doglianze sul trattamento sanzionatorio non si confrontavano con la motivazione complessiva della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse profili di merito riservati al giudice di appello, la cui motivazione era congrua, non illogica e fondata su corretti criteri inferenziali. Ha anche osservato che la dedotta sospensione condizionale della pena non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione, perché non devoluta in appello. Infine, ha giudicato generiche le censure sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del fatto e delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da una pluralità di indici fattuali, purché il ragionamento inferenziale del giudice di merito sia non illogico e adeguatamente motivato.
- Le questioni non dedotte con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, neppure quando attengano al riconoscimento di benefici come la sospensione condizionale della pena.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione complessiva della decisione impugnata; in difetto, sono generiche e non consentono un sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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