Sentenza del 04/09/2019 n. 4933 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IMU - ICI - Abitazione principale - Dimora abituale - Bollette delle utenze - Sufficienza ai fini ICI - Risultanze anagrafiche - Necessità ai fini IMU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento: il primo relativo all'ICI 2011, con cui il Comune contestava l'omesso versamento dell'imposta ordinaria, e il secondo relativo all'IMU 2012, con cui richiedeva la differenza tra l'importo versato con aliquota agevolata per l'abitazione principale e quello dovuto con aliquota ordinaria. La contribuente sosteneva che l'immobile costituisse la propria abitazione principale, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in altro Comune, distante circa 250 km. A sostegno della dimora abituale produceva bollette di energia elettrica, gas, telefono e Sky, documentazione sul rapporto di lavoro e sugli orari di servizio a Roma, nonché ulteriore documentazione condominiale. Contestava inoltre la decadenza del Comune, la legittimazione della società incaricata, la sottoscrizione degli avvisi e la tardiva costituzione dell'ente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due appelli e ha accolto soltanto quello relativo all'ICI 2011. Per tale annualità ha ritenuto provata la dimora abituale nell'immobile mediante le utenze domestiche, la documentazione lavorativa, la distanza tra il luogo di residenza anagrafica e quello di lavoro e la circostanza che riscaldamento e acqua calda fossero centralizzati. Ha quindi annullato l'avviso ICI n. 54766. Per l'IMU 2012 ha invece confermato l'avviso n. 68430, poiché la disciplina IMU richiedeva congiuntamente la dimora abituale e la residenza anagrafica, requisito quest'ultimo assente. Sono state inoltre respinte le eccezioni sulla decadenza, ritenendo applicabile il termine quinquennale per l'accertamento degli omessi versamenti, nonché quelle relative alla società in house, alla sottoscrizione e alla tardiva costituzione del Comune. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. n. 504/1992
Per l'ICI, l'agevolazione per l'abitazione principale dipende dall'effettivo utilizzo dell'immobile come dimora abituale. Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria anche mediante documenti prodotti in giudizio.
Art. 11 del d.lgs. n. 504/1992
L'omessa indicazione dell'abitazione principale nella dichiarazione ICI non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione, se il contribuente dimostra in concreto i presupposti sostanziali del beneficio.
Art. 1 del d.l. n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008
Ha previsto il regime di esenzione ICI per l'abitazione principale, applicabile alla fattispecie relativa all'anno 2011.
Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per l'IMU, introdotta dal 2012, la dimora abituale e la residenza anagrafica devono coesistere. La sola dimora effettiva, anche se adeguatamente provata, non è sufficiente per ottenere l'agevolazione.
Art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'accertamento degli omessi versamenti il termine applicabile è quinquennale, mentre il termine triennale del comma 163 riguarda la successiva riscossione coattiva.
Art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006
Non è stato ritenuto applicabile alla fase di accertamento, poiché riguarda la riscossione coattiva del tributo già accertato.
Art. 23 del d.lgs. n. 546/1992
La tardiva costituzione dell'ente resistente comporta decadenze processuali limitate, ma non rende inutilizzabili le controdeduzioni, le contestazioni dei fatti e i documenti producibili secondo le regole processuali.
Cass. n. 14793/2018; Cass. n. 13062/2017; Cass. n. 12299/2017
Confermano che, in materia di ICI, la residenza anagrafica è una presunzione superabile con qualsiasi idoneo mezzo di prova circa l'effettiva dimora abituale.
Massime di principio
- Per l'ICI, la mancata coincidenza tra residenza anagrafica e immobile agevolato non esclude necessariamente il beneficio: il contribuente può dimostrare in giudizio la dimora abituale con bollette, consumi, documentazione lavorativa, distanza dal luogo di residenza e altri elementi concordanti.
- Le bollette delle utenze sono elementi probatori utili, ma devono essere valutate nel contesto concreto: consumi modesti non sono decisivi se spiegati, ad esempio, dalla presenza di impianti condominiali centralizzati, dal numero degli occupanti o dalle abitudini personali.
- Per l'IMU dal 2012, ai fini dell'agevolazione per l'abitazione principale, sono necessari entrambi i requisiti: dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile. La prova della sola dimora non consente di ottenere l'aliquota ridotta o l'esenzione.
- La dichiarazione tributaria e le risultanze anagrafiche non prevalgono sempre sulla realtà sostanziale nel regime ICI, ma nel regime IMU la residenza anagrafica è divenuta un requisito normativo espresso.
- Per contestare efficacemente un avviso occorre distinguere tra termini per l'accertamento dell'omesso versamento, normalmente quinquennali, e termini per la riscossione coattiva, che operano in una fase successiva.
- Le contestazioni sulla sottoscrizione o sull'intervento di una società incaricata richiedono una prova concreta dell'assenza di poteri o della mancanza di legittimazione; la collaborazione di una società in house non rende di per sé illegittimo l'accertamento.
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