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Circolare

Circolare numero 25 del 18-02-2010

Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro.Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2010.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le principali disposizioni per il 2010 in materia di contribuzione previdenziale, agevolazioni contributive e misure a sostegno dell’occupazione. Sono indicate le aliquote IVS e le specificità per agricoltura, pesca, CIGS e mobilità, nonché le misure compensative sul TFR, gli sgravi per l’edilizia, i contributi INAIL per gli operai agricoli e le agevolazioni per zone tariffarie. In ambito occupazionale vengono prorogate alcune misure di mobilità, gli ammortizzatori in deroga e i contratti di solidarietà, mentre per altre misure finanziarie si rinvia a successivi decreti e chiarimenti.

Innovazioni legislative 2010 in materia contributiva e di sostegno all’occupazione

Innovazioni legislative 2010 in materia contributiva e di sostegno all’occupazione

La circolare fornisce un quadro riepilogativo delle principali novità per l’anno 2010 in materia contributiva e di sostegno all’occupazione. Il documento aggiorna aliquote, agevolazioni e proroghe di misure speciali, indicando i regimi applicabili ai diversi settori e le modalità operative per alcuni adempimenti.

Contributo IVS e incrementi programmati

Per la generalità dei datori di lavoro non sono previste variazioni per il 2010. Viene tuttavia ricordato che dal 1° gennaio 2011 si applicherà il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali, ovvero la minore misura dovuta per i datori che non hanno ancora raggiunto l’aliquota di finanziamento del F.P.L.D. gestito dall’INPS, fissata al 32,00%, cui si aggiunge l’incremento di 0,30 punti percentuali e, se dovuta, l’aliquota ex GESCAL dello 0,70%.

Con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2011 troverà applicazione anche l’incremento dello 0,09% previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a carico di tutti i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

Aliquote contributive per aziende agricole e attività industriali in agricoltura

Per l’anno 2010 continua ad applicarsi l’articolo 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’elevazione annuale della contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per i datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato ed assimilati.

L’incremento è stabilito in:

  • 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro;
  • 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.

Tale adeguamento opera sino al raggiungimento dell’aliquota prevista dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 335/1995 per gli altri settori produttivi.

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’incremento è stato pari a 0,60 punti percentuali a carico del datore e 0,50 a carico del lavoratore. La circolare ricorda che l’incremento era stato sospeso nel triennio 2006-2008 ai sensi del DL n. 2/2006 convertito nella legge n. 81/2006.

Per il 2010 le aliquote sono indicate come segue:

  • aziende agricole, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010: datore di lavoro 18,35% esclusa la quota base pari a 0,11%, lavoratore 8,84%, totale 27,19%;
  • aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, dal 1° gennaio al 30 giugno 2010: datore di lavoro 22,35% esclusa la quota base pari a 0,11%, lavoratore 8,84%, totale 31,19%;
  • medesime aziende, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010: datore di lavoro 22,95% esclusa la quota base pari a 0,11%, lavoratore 8,84%, totale 31,79%.

Per il versamento si richiama la disciplina sui minimali e massimali contenuta nella circolare n. 16 del 2 febbraio 2010.

Aliquote per gli equipaggi delle navi da pesca

Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l’articolo 9 della legge n. 413/1984 richiama le regole contributive del settore agricolo. La circolare precisa quindi che anche per questo comparto devono essere considerate le disposizioni del D.Lgs. n. 146/1997.

Per il 2010 l’aliquota contributiva è fissata in:

  • datore di lavoro: 18,81%, comprensiva dello 0,70% ex GESCAL;
  • lavoratore: 9,19%;
  • totale: 28,00%.

Si specifica che l’aliquota pensionistica comprende anche l’incremento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006. Viene inoltre osservato che è esaurito l’adeguamento della quota a carico del lavoratore, poiché con l’ultimo incremento essa ha raggiunto la misura piena.

CIGS e mobilità per specifiche imprese

L’articolo 2, comma 136, della legge n. 191/2009 proroga fino al 31 dicembre 2010 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per:

  • imprese commerciali, compresa la logistica, con più di 50 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

I datori di lavoro interessati devono versare la contribuzione prevista dall’art. 9 della legge n. 407/1990, pari allo 0,90%, e quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, pari allo 0,30%, a partire dalla denuncia relativa al periodo di paga "GENNAIO 2010".

La circolare segnala che, sia per l’ammissione al trattamento sia per il versamento della contribuzione di finanziamento, l’Istituto si adeguerà ai criteri ministeriali che, ai fini del requisito occupazionale, richiamano la disciplina dell’articolo 1 della legge n. 223/1991 per le imprese industriali, con media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista; lo stesso criterio è richiamato anche per le imprese commerciali con forza occupazionale superiore alle 200 unità.

Le aziende che non abbiano potuto tener conto della disciplina nel versamento di gennaio 2010 possono regolarizzare il periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Per la contribuzione CIGS e mobilità devono essere utilizzati i codici già previsti M210 e M211; per il recupero di contributi eventualmente versati e non dovuti devono essere utilizzati i nuovi codici L216 e L217, secondo le modalità indicate per il flusso UNIEMENS e per il flusso UNIEMENS aggregato.

Misura compensativa per il TFR conferito a previdenza complementare

In materia di misure compensative ex articolo 8 del DL n. 203/2005, la circolare ribadisce che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, già pari allo 0,21% nel 2009, per il 2010 è fissato nella misura dello 0,23% per ciascun lavoratore.

Riduzione contributiva per le imprese edili

La riduzione contributiva per le imprese edili, reintrodotta in via stabile dall’articolo 1, comma 51, della legge n. 247/2007 a decorrere dal 2008, resta subordinata a una verifica annuale del Governo entro il 31 maggio e alla successiva emanazione di un decreto ministeriale entro il 31 luglio.

In assenza del decreto, la misura dell’anno precedente si applica solo dopo 30 giorni dal 31 luglio e fino all’adozione del provvedimento, con eventuale conguaglio da parte degli enti previdenziali o, se il decreto non viene adottato, entro il 15 dicembre. La circolare evidenzia che non è consentito l’accesso alla riduzione in periodi diversi da quelli indicati.

Contributi INAIL per operai agricoli dipendenti

Per gli operai agricoli dipendenti, dal 1° gennaio 2010 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle misure seguenti:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Agevolazioni per zone tariffarie

L’articolo 2, comma 49, della legge finanziaria 2010 proroga fino al 31 luglio 2010 le agevolazioni già riconosciute per il 2009 alle aziende ubicate o operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e nei territori svantaggiati, comprese le aree ex Cassa del Mezzogiorno.

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 tornano ad applicarsi le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993. Le aliquote indicate sono le seguenti:

  • dal 1° gennaio al 31 luglio 2010: territori non svantaggiati 100% dovuto, territori montani 25% dovuto, territori svantaggiati 32% dovuto;
  • dal 1° agosto al 31 dicembre 2010: territori non svantaggiati 100% dovuto, territori montani 30% dovuto, territori svantaggiati 60% dovuto.

Misure a favore dell’occupazione

La circolare richiama la proroga al 31 dicembre 2010 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, nei casi in cui non ricorrano le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.

Per tali assunzioni sono richiamati i benefici contributivi della legge n. 223/1991, con contribuzione datoriale ridotta di 10 punti percentuali dal 1° gennaio 2007, utilizzando i codici P5, P6 e P7 secondo le modalità già note.

La circolare segnala inoltre che la legge finanziaria 2010 ha previsto misure incentivanti per il reimpiego di soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione, ma ne rinvia l’operatività all’emanazione di appositi decreti ministeriali e riserva successivi chiarimenti.

Ammortizzatori sociali in deroga e contratti di solidarietà

Per il 2010 la legge finanziaria estende la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. In base all’articolo 2, comma 138, possono essere concessi, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche per settori produttivi e aree regionali specifiche.

Il comma 136 prevede inoltre la possibilità di prorogare nel 2010 gli strumenti in deroga già disposti nel 2009. Per i datori di lavoro esclusi dalla CIGS è prorogata la possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993.

Sgravi e agevolazioni residue

La circolare precisa che al 31 dicembre 2009 è cessata l’operatività delle disposizioni in materia di sgravi contributivi per le imprese che esercitano il cabotaggio marittimo. Restano invece applicabili le agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Aggiornamento delle tabelle e degli allegati

In conseguenza delle disposizioni richiamate, sono state aggiornate le tabelle con le aliquote contributive per le aziende in genere e gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate in alcuni settori economici. La circolare indica inoltre una serie di allegati dedicati alle aliquote per operai agricoli e alle agevolazioni per zona tariffaria, precisando che le tabelle riguardano le casistiche più ricorrenti e non esauriscono tutte le possibili fattispecie legate a specifici inquadramenti aziendali o soggettivi.

Punti principali

Contributo IVS e incremento dal 2011

Per il 2010 non sono previste variazioni per la generalità dei datori di lavoro. Dal 1° gennaio 2011 troverà applicazione il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali, oltre all’aumento di 0,09 punti percentuali previsto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 247/2007 per gli iscritti all’AGO e alle gestioni sostitutive ed esclusive.

Aliquote F.P.L.D. per aziende agricole e industria agricola

Per l’anno 2010 continuano ad applicarsi gli incrementi previsti dal D.Lgs. n. 146/1997: 0,20 punti percentuali a carico del datore e 0,50 a carico del lavoratore, fino al raggiungimento delle aliquote ordinarie. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, sono indicati valori differenziati per il periodo 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre 2010.

Aliquote per equipaggi delle navi da pesca

Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti l’aliquota contributiva segue le regole del settore agricolo richiamate dal D.Lgs. n. 146/1997. Per il 2010 l’aliquota IVS è fissata al 28,00%, con quota datore di lavoro pari al 18,81% comprensiva dello 0,70% ex GESCAL e quota lavoratore pari al 9,19%.

CIGS e mobilità per commercio, turismo e vigilanza

La legge n. 191/2009 proroga fino al 31 dicembre 2010 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per imprese commerciali e logistiche sopra i 50 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti e imprese di vigilanza sopra i 15 dipendenti. I datori di lavoro devono versare lo 0,90% per CIGS e lo 0,30% per mobilità dalla denuncia relativa al periodo di paga gennaio 2010, con possibilità di regolarizzazione entro il termine indicato dalla circolare.

Misura compensativa sul TFR

Per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR, l’esonero dai contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989 è fissato per il 2010 nella misura dello 0,23% per lavoratore.

Riduzione contributiva per aziende edili

La riduzione contributiva per le imprese edili è confermata in via stabile dal 2008, ma la sua misura resta subordinata alla verifica del Governo entro il 31 maggio e all’eventuale decreto ministeriale entro il 31 luglio. In assenza di decreto, si applica provvisoriamente la misura dell’anno precedente dal 30° giorno successivo al 31 luglio, con successivo conguaglio.

Contributi INAIL per operai agricoli dipendenti

Dal 1° gennaio 2010 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro per gli operai agricoli dipendenti sono fissati nel 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e nel 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.

Agevolazioni per zone tariffarie 2010

Le agevolazioni già in vigore nel 2009 per territori montani e svantaggiati, comprese le aree ex Cassa del Mezzogiorno, sono prorogate fino al 31 luglio 2010. Dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 tornano applicabili le riduzioni contributive ordinarie della legge n. 537/1993, con aliquote differenziate per territori non svantaggiati, montani e svantaggiati.

Misure in favore dell’occupazione

È prorogata al 31 dicembre 2010 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti. Sono inoltre previste misure incentivanti per il reimpiego di beneficiari di indennità di disoccupazione, ammortizzatori sociali in deroga e proroga dei contratti di solidarietà difensivi per i datori di lavoro esclusi dalla CIGS.

Aggiornamento tabelle e allegati

La circolare segnala l’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive e degli esempi di riduzioni contributive, con specifici allegati per diverse tipologie di aziende agricole e per le agevolazioni di zona tariffaria. Viene precisato che le tabelle non coprono tutte le possibili fattispecie di inquadramento aziendale e soggettivo.

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