Circolare numero 26 del 18-02-2010
Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 23 ottobre 2009 per il rinnovo del C.C.N.L. per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (euro 585,00 lordi per il periodo 1.1.2009 -31.12.2009) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la corresponsione dell’importo "una tantum" previsto dall’accordo del 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Vengono indicati importo, criteri di maturazione, riduzioni per part-time, modalità di pagamento e casi di esclusione o di utilità del periodo ai fini dell’erogazione. La circolare chiarisce inoltre i riflessi su malattia, maternità, cassa integrazione, contratti di solidarietà e altre prestazioni previdenziali e salariali.
Una tantum di 585 euro lordi per il rinnovo del CCNL telecomunicazioni
Una tantum per il personale delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione
La circolare interviene sulle modalità di corresponsione dell’"una tantum" prevista dall’accordo del 23 ottobre 2009 per il rinnovo del CCNL del 3 dicembre 2005 relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Il documento specifica importo, criteri di maturazione, esclusioni, modalità di erogazione e riflessi su prestazioni previdenziali e integrazioni salariali.
Importo, destinatari e criteri di maturazione
L’accordo prevede il pagamento, ai lavoratori in forza alla data del 23 ottobre 2009, di un importo lordo pari a 585,00 euro a titolo di arretrati retributivi. L’importo è frazionabile in quote mensili commisurate ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Ai fini del calcolo:
- la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero;
- per i lavoratori a tempo parziale l’importo va ridotto proporzionalmente in relazione al minore orario di lavoro convenuto.
Modalità di corresponsione ed esclusione dal TFR
L’importo dell’una tantum, comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale, viene corrisposto con le competenze del mese di dicembre 2009. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento avviene all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
La circolare precisa inoltre che l’importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Periodi non utili e periodi utili alla maturazione
L’erogazione non compete per i mesi in cui si sia verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione. La circolare richiama, a titolo esemplificativo:
- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa "post partum".
Sono invece considerati utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per:
- malattia;
- infortunio;
- gravidanza e puerperio;
- congedo matrimoniale.
Tali assenze devono essere avvenute nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 e aver dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e di integrazioni a carico delle aziende.
Cassa integrazione, solidarietà e altre prestazioni previdenziali
Per i lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di:
- trattamenti di Cassa integrazione guadagni;
- riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà;
- altre prestazioni economiche previdenziali,
l’importo dell’una tantum è corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Riflessi su malattia, maternità e prestazioni INPS
La circolare richiama i criteri già forniti in precedenza per il calcolo degli effetti degli arretrati su prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché su:
- riposi orari "post-partum";
- retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue;
- altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi.
Tali emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. Sono richiamate la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e le altre precedenti ivi menzionate, anche per le modalità di conguaglio.
Per effetto del sistema di calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità, la disciplina può riguardare solo gli eventi iniziati tra febbraio 2009 e gennaio 2010, salvo per la malattia il caso di ricaduta.
Riflessi sulle integrazioni salariali e sull’assegno per congedo matrimoniale
Per quanto riguarda le integrazioni salariali, sia ordinarie sia straordinarie, erogate nell’ambito del periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, devono applicarsi le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in tema di ricalcolo delle prestazioni.
La circolare precisa inoltre che le quote di una tantum relative ai periodi integrati nel periodo considerato possono essere poste in pagamento nei limiti della capienza dei massimali mensili, che attualmente riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
Infine, per gli effetti sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà — pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995 — e dell’assegno per congedo matrimoniale, si rinvia alle disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
Punti principali
Importo e destinatari dell'una tantum
L’accordo di rinnovo del 23 ottobre 2009 prevede, per i lavoratori in forza a tale data, un importo lordo di 585,00 euro a titolo di arretrati retributivi. L’importo è riconosciuto in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 e la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Riduzione per part-time e modalità di pagamento
Per i lavoratori a tempo parziale l’una tantum è ridotta proporzionalmente in base al minore orario convenuto. L’importo, comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale, deve essere corrisposto con le competenze del mese di dicembre 2009 oppure, in caso di cessazione del rapporto, all’atto della liquidazione delle spettanze finali.
Esclusione dal TFR e periodi non utili
L’importo dell’una tantum è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Non compete per i mesi in cui vi sia sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione, come ad esempio servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum.
Periodi considerati utili e trattamenti previdenziali
Sono invece utili alla maturazione dell’una tantum le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, purché nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 e con pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e di integrazioni aziendali. Per i lavoratori che abbiano fruito di CIG, riduzione dell’orario per contratti di solidarietà o altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo è corrisposto secondo la disciplina vigente.
Riflessi su malattia, maternità e altre prestazioni INPS
Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post-partum, le retribuzioni ai donatori di sangue e le altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi, gli arretrati devono essere conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. Si richiamano le istruzioni della circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e precedenti richiamate, anche per le modalità di conguaglio; l’applicazione riguarda gli eventi iniziati tra febbraio 2009 e gennaio 2010, salvo per la malattia il caso di ricaduta.
Riflessi sulle integrazioni salariali e sulla solidarietà
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie riferite al periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo delle prestazioni. Le quote di una tantum relative ai periodi integrati possono essere poste in pagamento entro la capienza dei massimali mensili, che attualmente riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l’assegno per congedo matrimoniale, si richiamano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
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