Circolare numero 24 del 18-02-2010
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CSE, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione della convenzione tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione, i termini di efficacia e revoca, la misura percentuale del contributo, nonché gli aspetti finanziari, contabili e di responsabilità. Sono inoltre richiamati il codice organizzazione C7 e i conti istituiti per la rilevazione contabile delle trattenute.
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 9 settembre 2009 tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il testo richiama i presupposti normativi, definisce i soggetti interessati, disciplina delega e revoca, stabilisce la misura del contributo e regola i rapporti finanziari, contabili e di responsabilità tra le parti.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La possibilità di versare i contributi sindacali tramite trattenuta riguarda i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.
La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, fa riferimento esclusivamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’INPS, nel quale devono risultare:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale della CSE, che vi appone anche il timbro della Confederazione. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della CSE abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti per territorio.
Decorrenza della delega e presentazione
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione.
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
Le deleghe devono essere presentate con un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS alla CSE con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, unitamente a copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e pluralità di deleghe
Le deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca. La revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui perviene alla struttura territoriale INPS competente.
Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, è efficace la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. È escluso che il semplice rilascio di una nuova delega determini una revoca implicita della precedente.
Qualora il pensionato comunichi direttamente all’INPS la volontà di revocare la trattenuta sindacale, la struttura periferica acquisisce la revoca con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione.
Misura del contributo sindacale
La misura del contributo è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di esso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette e di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. La trattenuta viene effettuata al momento del pagamento delle singole rate di pensione.
Rapporti finanziari, spese e conguagli
I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti centralmente tra la Direzione Generale INPS e la CSE.
L’INPS versa alla Confederazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, incrementato della percentuale di aumento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica.
I conguagli tra acconti provvisori e acconti definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato sui dati effettivi. Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Per le trattenute sulle pensioni di nuova liquidazione, la CSE riceve un acconto quadrimestrale riferito al primo pagamento e alle rate successive dell’anno di liquidazione. L’importo è calcolato riducendo del 3% l’ammontare delle trattenute da effettuare dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
I conguagli tra gli acconti versati ai sensi degli articoli 5 e 6 e le trattenute effettivamente operate sono eseguiti, senza interessi o altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data l’INPS ha effettuato rilevazioni contabili che rappresentano almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni, i conguagli possono essere effettuati sulla base di tali rilevazioni, con successiva eventuale rideterminazione.
Costi del servizio
La CSE si impegna a rimborsare all’Istituto le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. I costi applicabili sono quelli stabiliti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009:
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica: € 0,03;
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea: € 0,35;
- nuova delega su pensione esistente: € 1,90;
- revoca delega: € 1,90;
- variazione delega: € 2,11;
- gestione delega: € 0,02.
La Confederazione accetta inoltre ogni futura variazione del costo del servizio e tutte le clausole sui costi e sui rapporti finanziari previste nella convenzione.
Responsabilità dell’INPS e rapporti con l’utenza
L’INPS è estraneo ai rapporti tra i pensionati assoggettati alle ritenute sindacali e la CSE. Di conseguenza, la CSE esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e si obbliga a ristorarlo di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità e regolarità delle deleghe.
A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche della CSE sono gestiti dal responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti della Confederazione devono rivolgersi per risolvere eventuali problematiche. Le questioni non risolte in sede locale sono portate all’esame della Direzione Generale e della struttura nazionale della CSE.
Banca dati delle deleghe
L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata un’apposita banca dati delle deleghe, consultabile limitatamente alla parte di competenza dell’organizzazione. Nella banca dati sono caricati i dati relativi alle deleghe sindacali sulle pensioni, comprese nuove deleghe, revoche ed eliminazioni.
L’accesso è subordinato alle modalità e alle autorizzazioni disposte dall’INPS e deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CSE deve pervenire all’INPS a mezzo raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/223: contributi sindacali trattenuti per conto della CSE sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/223: contributi sindacali trattenuti per conto della CSE sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/223 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2010. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione Generale.
Identificativi della convenzione
Alla CSE è stato assegnato il codice INPS C7. La convenzione richiama, quale presupposto, l’articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la determinazione n. 126 del 22 luglio 2009 e la nota ministeriale n. 15/IV/0010755 del 15 giugno 2009, con cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti prescritti.
Punti principali
Soggetti legittimati alla delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul modello predisposto dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della CSE. I nominativi dei rappresentanti e incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.
Decorrenza, rinnovo e revoca
Per le pensioni già in essere, la delega produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, decorre dalla data di decorrenza della pensione stessa. Le deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca. La revoca presentata direttamente dal pensionato all’INPS decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione/acquisizione. In caso di deleghe multiple a favore di diverse organizzazioni, vale la prima pervenuta, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, con aliquote progressive: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e spese
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e CSE. Gli acconti mensili per i contributi riscossi sono pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento; per le pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale con riduzione del 3% dell’importo trattenuto fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Responsabilità ed esonero INPS
La CSE esonera l’INPS da ogni responsabilità per i rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale, impegnandosi a ristorare l’Istituto di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe.
Rapporti locali e codice organizzazione
I rapporti a livello locale sono curati dal responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti CSE devono rivolgersi per eventuali problematiche; le questioni irrisolte sono rimesse alla sede centrale. Il codice INPS assegnato alla CSE è C7.
Aspetti contabili
Per la rilevazione delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/223, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/223, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, da movimentare dal 2010. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione Generale.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale della CSE deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
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