Circolare numero 21 del 16-02-2010
Pubblicazione, in allegato, del DM. 21.01.2010 (G.U. del 30 gennaio 2010, n.24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative.Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 21 gennaio 2010 per il calcolo dei contributi dei lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, nonché per le assicurazioni non coperte da eventuali convenzioni parziali. Vengono chiariti ambito di applicazione, criteri di individuazione della fascia retributiva, modalità di arrotondamento e casi particolari di variazione della retribuzione convenzionale. La seconda parte disciplina la regolarizzazione, senza oneri aggiuntivi, delle difformità riscontrate per gennaio 2010 e indica le modalità operative per UNIEMENS e UNIEMENS AGGREGATO.
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010 e regolarizzazioni contributive
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010 e regolarizzazioni contributive
La circolare fornisce le indicazioni operative per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 21 gennaio 2010, da utilizzare per il calcolo dei contributi dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Sono inoltre richiamati i criteri di determinazione della fascia retributiva, i casi di applicazione residuale rispetto a convenzioni parziali e le regole per la regolarizzazione delle eventuali difformità riferite a gennaio 2010.
Ambito di applicazione
La disciplina richiamata dalla legge n. 398/1987 si applica ai lavoratori occupati in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Essa non riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, i Paesi SEE destinatari della normativa comunitaria, né la Svizzera, per la quale opera la normativa comunitaria in forza dell’accordo sulla libera circolazione delle persone. La Convenzione europea di sicurezza sociale resta sostanzialmente applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Per i Paesi con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, il regime delle retribuzioni convenzionali opera solo in via residuale e limitatamente alle assicurazioni obbligatorie non contemplate dagli accordi vigenti. La circolare richiama, a titolo ricognitivo, i principali Paesi con convenzioni stipulate dall’Italia, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, alcuni Stati dell’ex Jugoslavia, Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA, Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.
Funzione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali determinano la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Le tabelle allegate al decreto ministeriale sono espresse in euro e costituiscono il parametro per l’imponibile contributivo.
Criterio di determinazione della fascia retributiva
Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce retributive, l’imponibile convenzionale si calcola sulla base del raffronto tra la retribuzione nazionale corrispondente e le tabelle del settore di appartenenza. Ai fini della disposizione, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma esclusa l’indennità estero.
L’importo annuo così ricostruito deve essere diviso per dodici mesi e confrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di individuare la fascia da utilizzare per gli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così determinati possono essere ragguagliati a giornata soltanto in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese; in tali ipotesi, l’imponibile mensile va diviso per 26 e moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, escludendo le domeniche. Fuori da questi casi, i valori non sono frazionabili.
Arrotondamento e ulteriori precisazioni applicative
Le tabelle ministeriali sono espresse in euro e, ai fini della determinazione delle retribuzioni imponibili, devono essere arrotondate all’unità di euro secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. La circolare richiama inoltre l’ambito applicativo del regime di cui all’art. 36 della legge n. 342/2000 e precisa che l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta anch’essa al sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della contribuzione viene fatto rinvio al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.
Casi particolari
La retribuzione convenzionale individuata secondo i criteri ordinari può subire variazioni in alcuni casi specifici:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, oppure per passaggio di qualifica.
In tali ipotesi deve essere attribuita, dalla stessa decorrenza della modifica, la retribuzione convenzionale corrispondente al nuovo inquadramento o al nuovo trattamento.
Un’ulteriore ipotesi riguarda la maturazione, nel corso dell’anno, di compensi variabili come lavoro straordinario o premi. Poiché tali voci non sono incluse all’inizio dell’anno nel calcolo della retribuzione globale annua utilizzata per individuare la fascia applicabile, occorre ricalcolare l’importo complessivo comprensivo di tali compensi e dividerlo nuovamente per dodici. Se il nuovo valore mensile comporta il passaggio a una fascia diversa rispetto a quella inizialmente adottata, va eseguito un conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive
Le aziende che per gennaio 2010 abbiano applicato criteri difformi rispetto a quelli indicati nella circolare possono regolarizzare i periodi interessati ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.
Modalità operative per UNIEMENS e UNIEMENS AGGREGATO
Per la compilazione della denuncia UNIEMENS, le aziende devono:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2010 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui si effettua la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.
Per le aziende che continuano a trasmettere il flusso UNIEMENS AGGREGATO, ai fini della compilazione del DM10, occorre:
- calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2010 e quelle già assoggettate a contribuzione per il mese di gennaio;
- portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga;
- riportare le retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione nell’elemento del mese stesso dell’EMens.
La circolare precisa infine che la procedura UNIEMENS AGGREGATO continua a essere disponibile anche per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010, con le rispettive scadenze di presentazione indicate nel messaggio n. 3872 del 5 febbraio 2010.
Punti principali
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2010
Con il D.M. 21 gennaio 2010 sono state determinate le retribuzioni convenzionali da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per il 2010 ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, nonché, in via residuale, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate dalle convenzioni esistenti.
Ambito di applicazione territoriale e coordinamento con gli accordi internazionali
La disciplina della legge n. 398/1987 non si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai Paesi SEE destinatari della normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia e Islanda) né alla Svizzera, per la quale si applica la normativa comunitaria. Rimane applicabile la Convenzione europea di sicurezza sociale solo con la Turchia. Per i Paesi extracomunitari con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, il regime convenzionale opera solo in via residuale per le assicurazioni non coperte dagli accordi.
Funzione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Le tabelle allegate al decreto sono espresse in euro e devono essere utilizzate per individuare l’imponibile contributivo.
Criterio di individuazione della fascia retributiva
Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le tabelle dell’art. 1. Per "retribuzione nazionale" si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo annuo così ottenuto va diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore corrispondente per individuare la fascia applicabile.
Ragguaglio giornaliero e non frazionabilità
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 giornate e moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, domeniche escluse. Al di fuori di questi casi i valori non sono frazionabili.
Arrotondamento e ulteriori precisazioni
Ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili, i valori delle tabelle devono essere arrotondati all’unità di euro. La circolare richiama inoltre il regime introdotto dall’art. 36 della legge n. 342/2000 e precisa che anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta al sistema convenzionale. Per il calcolo della contribuzione si rinvia al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.
Casi particolari di variazione della retribuzione convenzionale
La retribuzione convenzionale può variare in caso di passaggio di qualifica nel corso del mese o di mutamento del trattamento economico individuale da contratto collettivo nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, ovvero per passaggio di qualifica. In questi casi si applica, con la medesima decorrenza della variazione, la retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento. Se nel corso dell’anno maturano compensi variabili, come straordinari o premi, la retribuzione globale annua deve essere rideterminata includendo tali voci e dividendo il nuovo importo per dodici; se ne deriva il passaggio a una diversa fascia, occorre effettuare il conguaglio per i periodi pregressi dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2010
Le aziende che abbiano operato in difformità dalle istruzioni per il mese di gennaio 2010 possono regolarizzare i periodi interessati ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Modalità operative per UNIEMENS e UNIEMENS AGGREGATO
Per UNIEMENS le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti al 1° gennaio 2010 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; le differenze vanno sommate alle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione e i contributi vanno calcolati sui totali. Per le aziende che usano UNIEMENS AGGREGATO, in sede di DM10, le differenze vanno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione, con calcolo dei contributi sulle basi così ottenute; le retribuzioni imponibili del mese vanno riportate nell’elemento EMens del mese stesso.
Allegati e tabelle ministeriali
La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2010, elaborate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 feb 2010Circolare numero 22 del 16-02-2010
- Circolare · 16 feb 2010Circolare numero 23 del 16-02-2010
- Circolare · 15 feb 2010Circolare numero 19 del 15-02-2010
- Circolare · 15 feb 2010Circolare numero 20 del 15-02-2010
- Circolare · 18 feb 2010Circolare numero 26 del 18-02-2010
- Circolare · 18 feb 2010Circolare numero 25 del 18-02-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →