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Ordinanza

Ordinanza n. 6019/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 659/2023 pubbl. il 24/05/2023 RG n. 746/2023, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202400460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 659/2023, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio è stato promosso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 659/2023, passata in giudicato. Nel corso del giudizio di ottemperanza era stato nominato un commissario ad acta con precedente ordinanza del TAR. Il commissario, non avendo ricevuto riscontro dall'Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone alla richiesta di informazioni del 7 gennaio 2026, ha chiesto una proroga del termine assegnato per l'esecuzione.

La decisione

Il TAR concede al commissario ad acta una proroga di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. Il Collegio precisa che il commissario, quale longa manus del giudice, deve, ove necessario, sostituirsi alle amministrazioni inadempienti; può acquisire direttamente informazioni recandosi presso gli uffici, procedere anche mediante presunzioni e utilizzare autocertificazioni della ricorrente. Deve inoltre denunciare le amministrazioni inadempienti alla Corte dei conti e all'OIV ai fini della valutazione della performance dei dirigenti. La proroga è concessa per consentire lo svolgimento di tali attività.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta opera quale longa manus del giudice e, per assicurare l'esecuzione del giudicato, può sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta, nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi, può acquisire direttamente le informazioni necessarie presso l'amministrazione, utilizzare presunzioni e avvalersi di autocertificazioni della parte interessata, quando ciò sia funzionale all'esecuzione del giudicato.
  • L'inerzia dell'amministrazione rispetto alle richieste del commissario ad acta non impedisce necessariamente la prosecuzione dell'attività commissariale: il giudice può prorogare il termine assegnato affinché il commissario proceda autonomamente agli accertamenti e agli adempimenti necessari.
  • Il commissario ad acta deve segnalare le amministrazioni inadempienti alla Corte dei conti e all'organismo indipendente di valutazione, anche ai fini della valutazione della performance dei dirigenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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