Sentenza n. 66/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 437/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.10.2023, notificata in data 10.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo che riconosceva il beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto. Ha chiesto che il Ministero desse esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, che fosse nominato un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, verificando il passaggio in giudicato della sentenza in data 3 aprile 2024, la notificazione al Ministero il 10 ottobre 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale e, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, di mettere a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 114 c.p.a.
È la base processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
artt. 73, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a.
Sono richiamati per la verifica del rispetto dei termini dimidiati relativi al giudizio camerale di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende ammissibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare un termine per l'adempimento e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L'assenza di prova dell'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, ritualmente intimata e non costituita, è sufficiente a fondare l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando dagli atti risulti l'inadempimento dell'obbligo conformativo o di pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un organo dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un funzionario, e deve compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine fissato dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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