Cassazione Penale, Sentenza n. 27436/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di più soggetti ritenuti partecipi di un'associazione per delinquere dedita a una serie di furti in Sardegna settentrionale. Il ricorrente, limitando l'impugnazione alla sola contestazione del reato associativo, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p., sostenendo che nei suoi confronti mancassero gli elementi tipici dell'associazione: stabilità del contributo, partecipazione continuativa, accordo criminale, struttura organizzativa e ruoli definiti. Ha inoltre osservato che i furti sarebbero stati commessi anche quando egli era lontano dal territorio, che la sua partecipazione riguardava solo una parte dei furti e non altri reati-fine, e ha contestato l'interpretazione data dal Tribunale a una conversazione intercettata con altro coindagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che, in sede di legittimità contro ordinanze del riesame in materia cautelare, il controllo è limitato alla verifica della violazione di legge e della tenuta logico-giuridica della motivazione, senza possibilità di rivalutare autonomamente il materiale indiziario o di dare nuove letture alle conversazioni intercettate se la motivazione non è manifestamente illogica. Nel merito, ha ritenuto adeguata la motivazione del riesame sulla configurabilità dell'associazione per delinquere, valorizzando la serialità dei reati-fine, la loro reiterazione in un arco temporale apprezzabile, l'omogeneità delle modalità esecutive, la partecipazione del ricorrente a numerosi episodi, la pianificazione preventiva, l'uso di mezzi comuni e il contenuto delle intercettazioni, da cui emergevano rapporti stabili tra i compartecipi. Conseguentemente ha confermato l'ordinanza cautelare e condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Il delitto di associazione per delinquere richiede stabilità del vincolo, indeterminatezza del programma criminoso e una struttura, anche rudimentale, idonea al perseguimento degli scopi illeciti; tali elementi possono essere desunti anche indiziariamente dalle concrete modalità dei reati-fine, dalla serialità, dalla ripartizione dei ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria deve curare gli adempimenti consequenziali previsti dalla disposizione richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze del riesame in materia cautelare, la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione degli indizi o sostituire la propria lettura del fatto a quella del giudice di merito; il sindacato è limitato alla verifica della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione.
- Ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere, non è necessario un'organizzazione complessa: è sufficiente una struttura anche rudimentale, purché vi siano stabilità del vincolo, un programma criminoso non limitato a singoli reati predeterminati e un assetto idoneo alla realizzazione degli scopi illeciti.
- La prova della partecipazione all'associazione può essere desunta in via indiziaria da elementi convergenti quali la serialità dei reati-fine, l'omogeneità delle modalità esecutive, la pianificazione preventiva, l'impiego di mezzi comuni, la ripetizione dei rapporti tra i partecipi e il contenuto delle intercettazioni.
- La mancata partecipazione dell'indagato ad alcuni reati-fine o l'utilizzo di strumenti personali non escludono di per sé la partecipazione all'associazione, se gli altri dati fattuali mostrano un coinvolgimento stabile in un progetto criminoso unitario e continuativo.
- La contestazione della lettura di conversazioni intercettate è inammissibile in sede di legittimità quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto, se la motivazione del giudice di merito è logica e non manifestamente illogica.
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