Sentenza del 22/03/2019 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Normalizzazione delle attività "scommesse"- Il coobbligato nella procedura fiscale agevolativa - Rifiuto all'adesione di una sanatoria - Sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale e periodi di riferimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'estensione della sanatoria prevista dall'art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014 al coobbligato di una società che aveva aderito alla procedura senza indicare anche l'attività e la posizione fiscale del coobbligato. La norma non costituisce una sanatoria generale di tutte le irregolarità pregresse, ma mira a regolarizzare e normalizzare le attività di raccolta di scommesse esercitate in Italia alla data del 30 ottobre 2014, anche per conto di soggetti esteri, quando non collegate al totalizzatore nazionale gestito dall'ADM. Il coobbligato non può quindi ottenere autonomamente il beneficio se la sua posizione non è stata compresa nella procedura. Il rifiuto di aderire alla sanatoria non equivale alla cessazione dell'attività e non può produrre gli stessi effetti favorevoli dell'adesione.
La decisione
La pretesa del coobbligato è stata respinta. L'agevolazione è stata ritenuta applicabile soltanto ai soggetti e alle attività effettivamente inclusi nella procedura fiscale agevolativa. Estenderla a chi non vi aveva aderito avrebbe creato un vantaggio fiscale irragionevole per il soggetto inadempiente rispetto a chi aveva aderito sostenendo il relativo onere, seppure parziale. È stato inoltre precisato che la sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale riguarda i periodi d'imposta anteriori al 2011 e non incide automaticamente sui periodi successivi oggetto della controversia.
Norme richiamate
Art. 1, comma 643, legge n. 190/2014
La disposizione riguarda i soggetti attivi in Italia alla data del 30 ottobre 2014 che offrono scommesse con vincite in denaro per conto proprio o di terzi, anche residenti all'estero, senza collegamento al totalizzatore nazionale gestito dall'ADM.
La norma introduce una procedura speciale di regolarizzazione diretta a normalizzare le attività di scommesse esistenti alla data indicata, non una sanatoria generale estensibile a soggetti o attività non dichiarati nella procedura.
Art. 3, decreto legislativo n. 504/2011
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 27/2018, con riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 2011.
Art. 1, comma 6, lettera b), legge n. 220/2011
Anche questa disposizione è stata coinvolta nella declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenza n. 27/2018, limitatamente ai periodi d'imposta anteriori al 2011.
Sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale
La pronuncia non determina l'automatica esclusione degli obblighi fiscali relativi ai periodi successivi al 2011 e non consente di estendere gli effetti della sanatoria a soggetti che non vi abbiano aderito.
Massime di principio
- Le sanatorie fiscali sono norme eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: il beneficio spetta solo ai soggetti, alle attività e ai periodi espressamente ricompresi nella procedura.
- L'adesione di una società a una procedura agevolativa non si estende automaticamente ai coobbligati o ad altri soggetti collegati, se la loro posizione non è stata formalmente inclusa.
- Il mancato esercizio dell'opzione per una sanatoria non equivale alla cessazione dell'attività e non può normalmente produrre gli stessi effetti dell'adesione.
- Non è corretto invocare una pronuncia di illegittimità costituzionale senza verificare i periodi d'imposta cui essa si riferisce: gli effetti possono essere temporalmente limitati.
- Quando una norma agevolativa richiede l'esistenza dell'attività a una data precisa, occorre dimostrare sia l'effettiva operatività in quella data sia la corretta inclusione del soggetto nella procedura prevista.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Latina
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →