Sentenza del 22/03/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sollecito di pagamento: atto impugnabile - Difetto di giurisdizione tributaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo a sette cartelle per complessivi 150.035,77 euro, contestando la debenza dei tributi, la propria legittimazione passiva, la mancata o irregolare notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, la validità delle notifiche e l'applicazione del termine decennale di prescrizione alle pretese tributarie risultanti da cartelle divenute esecutive. La Commissione ha inoltre rilevato il difetto di giurisdizione tributaria limitatamente alle pretese non tributarie, come quelle previdenziali.
La decisione
La Commissione ha ritenuto impugnabile il sollecito di pagamento, anche se non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, perché rende conoscibile al contribuente la pretesa fiscale e gli consente di contestarla, soprattutto quando deduca di non aver ricevuto gli atti precedenti. Ha però respinto le contestazioni sulle notifiche, ritenendo sufficiente la consegna al domicilio del destinatario nelle mani di un familiare convivente, senza necessità di ulteriore raccomandata, in applicazione dell'art. 26 del DPR 602/1973. Ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, stabilendo che il termine di prescrizione applicabile era decennale e che, tra la notifica della cartella del 15 dicembre 2006 e il sollecito del 3 febbraio 2016, non era maturata la prescrizione. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata: il contribuente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Il sollecito di pagamento, seppur non individuato nella lista degli atti impugnabili, ... ha la valenza di un atto impositivo.
L'elenco degli atti impugnabili non impedisce di impugnare un atto atipico quando esso renda attuale e conoscibile una pretesa tributaria e consenta al contribuente di far valere per la prima volta i propri diritti, in particolare se gli atti prodromici non sono stati notificati.
Art. 26 DPR 602/1973
Per la notifica delle cartelle di pagamento si applica la disciplina specifica della riscossione, che prevale sulle regole generali richiamate dal contribuente. La consegna presso il domicilio del destinatario a un familiare convivente può essere valida senza ulteriore raccomandata, se la notifica è stata regolarmente eseguita.
Art. 60 DPR 600/1973
La disciplina generale delle notifiche degli atti tributari non è stata ritenuta applicabile in via prevalente alle cartelle di pagamento, per le quali opera la disciplina speciale dell'art. 26 DPR 602/1973.
Art. 7 L. 890/1982
La disposizione invocata dal contribuente non imponeva, nel caso esaminato, una nuova comunicazione mediante raccomandata, poiché la notifica della cartella era regolata dalla disciplina speciale della riscossione.
Art. 2946 Codice civile
La Commissione ha applicato il termine ordinario decennale di prescrizione alle pretese tributarie risultanti da cartelle di pagamento divenute titoli esecutivi.
Art. 15 D.Lgs. 546/1992
La norma è stata applicata per porre le spese del giudizio di appello a carico del contribuente, sebbene con liquidazione mitigata in ragione della parziale soccombenza.
Massime di principio
- Un sollecito di pagamento può essere impugnato anche se non compare espressamente nell'elenco degli atti impugnabili, quando rappresenta al contribuente una pretesa tributaria non previamente conosciuta e gli consente di contestarla.
- L'impugnazione del sollecito può permettere di contestare anche la mancata notifica degli atti precedenti, ma il contribuente deve fornire elementi concreti a sostegno della propria doglianza.
- Per le cartelle di pagamento la validità della notifica va valutata principalmente secondo la disciplina speciale dell'art. 26 DPR 602/1973; la consegna a un familiare convivente presso il domicilio può essere sufficiente.
- La mera consegna della cartella non determina automaticamente la prescrizione: occorre individuare il termine applicabile e verificare la data degli atti notificati o interruttivi.
- Secondo l'orientamento seguito nella sentenza, il credito tributario risultante da una cartella divenuta esecutiva è soggetto al termine decennale di prescrizione, salvo diversa qualificazione normativa.
- Le componenti previdenziali o comunque non tributarie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie e devono essere contestate davanti al giudice competente, normalmente quello ordinario.
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