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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Requisiti atto impositivo - sottoscrizione - associazione sportiva dilettantistica - regime agevolativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui erano stati recuperati a tassazione redditi non dichiarati pari a circa 90.750 euro, derivanti dalla somministrazione e commercializzazione di bevande e alcolici, con conseguenti imposte IRPEG, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Ha contestato: la motivazione dell’avviso, fondata anche sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza; la validità della sottoscrizione, apposta da un funzionario non dirigente; il disconoscimento del regime agevolativo previsto dalla legge n. 398/1991 e dall’art. 148 del TUIR; il mancato riconoscimento di costi deducibili per circa 26.432 euro e la determinazione induttiva del reddito in violazione del principio di capacità contributiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la legittimità dell’accertamento. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem, poiché l’Ufficio aveva recepito le conclusioni del PVC indicando comunque in modo analitico gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa. Ha ritenuto valida anche la sottoscrizione, essendo l’atto firmato da un funzionario delegato dal Direttore provinciale: è sufficiente che l’atto sia riferibile all’Ufficio competente. Nel merito, ha escluso il regime agevolativo perché l’associazione svolgeva prevalentemente attività commerciale, assimilabile a quella di un bar, rivolta indistintamente a soci e non soci, senza avvisi di accesso riservato ai soci, senza contabilità separata tra attività istituzionale e commerciale e senza adeguata documentazione della vita associativa e della gestione interna. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    L’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione dell’avviso è valida anche se apposta da un funzionario delegato dal Direttore, senza necessità che il delegato o il delegante abbiano necessariamente la qualifica dirigenziale, purché la delega sia provata e l’atto sia riferibile all’Ufficio competente.

  • Legge n. 398/1991

    Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone il reale svolgimento di attività istituzionale e il rispetto degli adempimenti contabili e fiscali previsti. Non può essere applicato quando l’attività effettivamente prevalente è commerciale o quando l’associazione omette di distinguere contabilmente le diverse attività.

  • Art. 148, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le attività rese agli associati possono beneficiare del trattamento non commerciale solo se svolte in conformità alle finalità istituzionali e nei confronti degli associati. La somministrazione generalizzata a chiunque acceda al locale costituisce indice di attività commerciale.

  • Art. 90, Legge n. 289/2002

    Gli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare principi di democraticità, uguaglianza dei diritti degli associati ed effettiva partecipazione alla vita associativa. L’assenza di assemblee, rendiconti e rinnovi degli organi sociali può costituire elemento contrario alla natura associativa dichiarata.

  • Art. 109, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I costi sono deducibili se inerenti e risultanti da elementi certi e precisi. La mera produzione di fatture o documenti non impone automaticamente il riconoscimento della deduzione se l’inerenza, la riferibilità all’attività imponibile o la corretta contabilizzazione non risultano adeguatamente dimostrate.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva non impedisce all’Amministrazione di determinare induttivamente il reddito quando gli elementi presuntivi siano ritenuti attendibili e l’accertamento sia adeguatamente motivato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015

    Pur censurando alcune modalità di conferimento di incarichi dirigenziali, la pronuncia è stata richiamata per evidenziare la possibilità organizzativa di delegare a funzionari l’adozione di atti di competenza dell’Ufficio.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 220/2014

    La validità dell’atto dipende dalla sua riferibilità all’Ufficio titolare del potere. La provenienza dell’atto dall’Ufficio si presume finché non sia dimostrata la non appartenenza del sottoscrittore o l’usurpazione dei poteri.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può motivare le proprie conclusioni richiamando un PVC, purché non si limiti a un rinvio generico e renda comprensibili i fatti, le norme applicate e il percorso logico seguito dall’Amministrazione.
  • La contestazione della firma dell’avviso non è sufficiente, da sola, a ottenere l’annullamento: occorre dimostrare l’assenza di potere del sottoscrittore, l’inesistenza della delega o la non riferibilità dell’atto all’Ufficio competente.
  • Per accedere o conservare il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche è necessario dimostrare che l’attività sia realmente istituzionale e rivolta agli associati, non una gestione commerciale aperta indistintamente al pubblico.
  • La somministrazione di alimenti e bevande a non soci, l’assenza di cartelli che limitino l’accesso ai soci, la prevalenza degli incassi commerciali e la mancanza di contabilità separata sono indici che possono portare alla riqualificazione dell’attività come commerciale.
  • Statuto, libro soci, verbali assembleari, rendiconti annuali, rinnovo degli organi sociali e contabilità coerente devono documentare concretamente l’effettiva vita associativa; il solo atto costitutivo o il semplice elenco degli associati non sono normalmente sufficienti.
  • Quando coesistono attività istituzionale e commerciale, è opportuno adottare una contabilità distinta e tracciabile, così da applicare correttamente le agevolazioni alla sola attività che ne possiede i requisiti.
  • La deduzione dei costi richiede non solo fatture, ma anche prova della loro effettività, inerenza e corretta imputazione all’attività imponibile; in caso di accertamento induttivo, tali elementi devono essere adeguatamente documentati e contestati.

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