Sentenza del 22/03/2019 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Omessa notifica cartelle di pagamento - Successiva intimazione di pagamento - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato parzialmente accolto. È stata dichiarata cessata la materia del contendere per alcune cartelle oggetto di definizione agevolata. Per le cartelle residue, non essendo stata provata la regolare notifica, l'intimazione di pagamento è stata annullata limitatamente a tali carichi. Le spese processuali sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento deducendo, tra gli altri motivi, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. L'Ufficio non ha dimostrato la rituale notifica delle cartelle residue; inoltre, la notifica via PEC di una cartella è stata ritenuta nulla per mancanza di regolare ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e di attestazione di conformità. Il contribuente ha scelto di contestare principalmente il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente può impugnare l'atto consequenziale facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato.
Il contribuente può contestare direttamente l'atto successivo, come l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica della cartella presupposta. Il giudice deve interpretare la domanda e verificare se il contribuente intenda contestare soltanto il vizio di notifica oppure anche il merito della pretesa tributaria.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 5791/2008
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La riscossione deve rispettare una sequenza di atti e notificazioni, necessaria per consentire l'esercizio del diritto di difesa. Se l'atto presupposto non è stato notificato, l'atto successivo è nullo quando il contribuente si limita a far valere tale vizio.
Cassazione civile, n. 1144/2018
Conferma il principio secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto può determinare la nullità dell'atto consequenziale impugnato.
Cassazione civile, ordinanza n. 14861/2012
Richiamata come conferma dell'obbligo di rispettare la sequenza procedimentale e notificatoria degli atti della riscossione.
Cassazione civile, n. 16444/2009
Richiamata a sostegno della tutela del contribuente mediante impugnazione dell'atto consequenziale non preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando un'intimazione di pagamento richiama cartelle che il contribuente afferma di non aver mai ricevuto, l'agente della riscossione deve provare la regolare notifica delle cartelle.
- La mancata prova della notifica dell'atto presupposto può comportare la nullità dell'intimazione di pagamento successiva, se il contribuente contesta esclusivamente il vizio di notifica.
- È importante distinguere tra contestazione della notifica e contestazione del merito della pretesa: nel primo caso il giudice verifica principalmente l'esistenza della notifica; nel secondo può esaminare anche la fondatezza del debito.
- Una notifica via PEC deve essere adeguatamente documentata, inclusa la ricevuta di avvenuta consegna e, quando necessario, l'attestazione di conformità.
- L'annullamento può riguardare soltanto le cartelle non validamente notificate; per i carichi oggetto di definizione agevolata può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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