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Legge

L.R. Liguria 9/2007

Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Normativa regionaleL.R. Liguria 9/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Liguria, definendone funzioni, poteri, composizione e rapporti istituzionali. Tuttavia gran parte delle disposizioni su nomina, struttura, compensi e relazioni è stata abrogata o superata; resta rilevante soprattutto il quadro delle funzioni e la disciplina transitoria che attribuiva temporaneamente tali compiti al Difensore civico fino alla sua effettiva istituzione.

Disciplina del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Disciplina del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La legge regionale della Liguria definisce l’assetto originario dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituito nell’ambito del sistema regionale dei servizi sociali e sociosanitari. Il testo individua finalità, funzioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, rapporti con altre istituzioni e una disciplina transitoria, ma molte disposizioni organizzative ed economiche risultano successivamente abrogate o superate.

Finalità e principi ispiratori

Il Garante è chiamato a difendere e verificare l’attuazione dei diritti dei minori, operando con riferimento al superiore interesse del minore e ai principi della normativa nazionale e regionale. L’azione si colloca nel quadro della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli e della risoluzione ONU sulle istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani.

L’ufficio opera in piena libertà e indipendenza, senza controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti dipartimenti regionali e ha pieno accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il mandato.

Compiti generali e ambiti di intervento

La legge assegna al Garante una funzione ampia di promozione culturale, vigilanza e impulso normativo a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, il Garante:

  • diffonde la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito dei diritti umani;
  • segnala e raccomanda interventi normativi e legislativi;
  • monitora la tutela dei diritti dei minori e segnala violazioni agli organi sociali e giudiziari competenti;
  • promuove diritti, bisogni e interessi diffusi dei minori in ambito familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico, nonché rispetto a nuove tecnologie e fenomeni migratori.

Funzioni operative di tutela e promozione

Il testo elenca numerose attività specifiche, tra cui:

  • promozione di iniziative con enti e istituzioni per diffondere la cultura dell’infanzia e favorire la partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
  • vigilanza sull’applicazione della Convenzione di New York nel territorio regionale, raccolta di segnalazioni e interlocuzione con le amministrazioni per rimuovere le violazioni;
  • iniziative per la giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • iniziative contro abuso, sfruttamento e violenza sui minori;
  • iniziative contro dispersione scolastica e lavoro minorile, anche con terzo settore, confessioni religiose, comunità straniere e organizzazioni sindacali e di categoria;
  • servizi di informazione destinati a minori e vigilanza su programmazione televisiva, stampa e comunicazione audiovisiva e telematica, in raccordo con il Corecom;
  • vigilanza sull’assistenza ai minori in istituti, strutture residenziali o ambienti esterni alla famiglia;
  • segnalazione di fattori di rischio derivanti da condizioni ambientali igienico-sanitarie, abitative e urbanistiche inadeguate;
  • iniziative a favore di minori con malattie rare o di rilevante impatto sociale;
  • iniziative per minori ospedalizzati e famiglie, con vigilanza sulle strutture convenzionate o accreditate;
  • sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali minorili e promozione della formazione;
  • formazione di soggetti interessati alla rappresentanza legale dei minori e ad altre forme di tutela previste dalla Convenzione di Strasburgo;
  • verifica delle condizioni di accoglienza e inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo il mediatore culturale;
  • collaborazione alla raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;
  • tenuta dell’elenco delle associazioni impegnate nella difesa dei minori;
  • formulazione di pareri e proposte su atti normativi, piani e programmi regionali, provinciali e comunali in materia di infanzia, adolescenza e famiglia;
  • promozione di una cultura urbanistica attenta all’infanzia, delle “città amiche delle bambine e dei bambini”, della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;
  • iniziative contro la violenza fra minori nella scuola, anche con istituzioni scolastiche, province, famiglie, docenti, personale scolastico, media e opinione pubblica.

Coordinamento con altri soggetti e poteri di impulso

Per coordinare la propria attività, il Garante può:

  • stabilire intese, relazioni e accordi con ordini professionali, organismi e autorità regionali e nazionali competenti in materia di infanzia e adolescenza;
  • intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con soggetti pubblici e privati;
  • attivare collegamenti con amministrazioni del territorio, in particolare quelle impegnate in istruzione e tutela dei minori, nonché con l’autorità giudiziaria;
  • promuovere, in via eccezionale, interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi degli enti locali nella tutela dei minori.

Nomina, requisiti e incompatibilità

La disciplina originaria della nomina e delle incompatibilità è stata successivamente abrogata. Il testo consolidato conserva però l’informazione storica che il Garante era eletto dal Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura, con durata fino all’insediamento del successore, e richiedeva specifici requisiti professionali e di esperienza nel settore minorile. Erano previste numerose incompatibilità con cariche elettive, incarichi direttivi in aziende sanitarie, cariche in enti pubblici o partecipati, ruoli di partito e posizioni in associazioni o ONG direttamente collegate alle materie trattate.

Commissione consultiva

La legge istituiva una Commissione consultiva con funzione di supporto al Garante, chiamata a esprimere pareri e formulare proposte sulle attività di competenza. Era composta da rappresentanti delle forze sociali con esperienza nel volontariato minorile e da rappresentanti dei minori designati dalle Consulte provinciali degli studenti. La Commissione doveva essere costituita entro sessanta giorni dalla nomina del Garante e ai componenti non residenti spettava il rimborso delle spese di viaggio secondo la misura prevista per i dirigenti regionali.

Trattamento economico, budget e struttura organizzativa

Le disposizioni su indennità, budget, sede e organizzazione risultano in larga parte abrogate o superate. Il testo originario prevedeva un’indennità di funzione per dodici mensilità e un budget annuale messo a disposizione dalla Giunta regionale con obbligo di rendiconto. Era inoltre stabilito che il Garante avesse sede presso la Giunta regionale e potesse operare anche in sedi decentrate, avvalendosi di strutture, spazi e personale regionali, con facoltà di adottare un regolamento interno nella riunione di insediamento.

Rapporti con altre autorità di garanzia

Il Garante regionale e le altre autorità di garanzia, incluse quelle nazionali, si scambiano segnalazioni su situazioni di interesse comune e coordinano le rispettive attività nell’ambito delle competenze. Il testo richiama espressamente anche il Difensore civico quale soggetto di raccordo.

Relazione annuale e trasparenza

Il Garante deve riferire annualmente al Consiglio regionale sull’andamento della propria attività e presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regime transitorio e prima applicazione

In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale doveva procedere all’elezione del Garante entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. In via transitoria, fino all’effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercitava alcune funzioni di garanzia specificamente indicate dalla legge, relative soprattutto a vigilanza, promozione e tutela in materia di diritti dei minori.

Obsolescenza della disciplina

Il testo è in parte ancora ricostruibile come fonte storica, ma risulta fortemente depotenziato da successive abrogazioni e modifiche. Le norme su nomina, trattamento economico, sede, struttura e relazioni sono state in larga misura eliminate; inoltre la stessa disciplina transitoria richiama soluzioni già superate. Per questo, nell’uso pratico attuale, la legge presenta un’utilità limitata e può essere considerata in larga misura superata/obsoleta.

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