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Regolamento

R.R. Liguria 1/2007

Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale modifica il regolamento Liguria 4/2003 sui requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per attività ginniche, di muscolazione, formazione fisica e motorie per la terza età. Aggiorna definizioni, spazi minimi, vie di uscita, servizi, documentazione e disciplina per impianti già in esercizio, con efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BURL del 28 marzo 2007.

Modifiche ai requisiti degli impianti per attività ginniche e motorie

Modifiche alla disciplina regionale degli impianti per attività motorie

Il regolamento regionale della Liguria 21 marzo 2007, n. 1 interviene sul regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4, aggiornando requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza per gli impianti destinati ad attività ginniche, di muscolazione, formazione fisica e attività motorie per la terza età. La disciplina opera nel territorio della Regione Liguria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento chiarisce che le sue disposizioni si applicano agli impianti e alle attrezzature di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6. Restano esclusi:

  • gli impianti ove si svolge attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o a enti di promozione e propaganda sportiva;
  • gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività svolta;
  • i centri e le scuole in cui si svolgono attività non aventi carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e muscolazione, come centri di presa di coscienza corporea, educazione posturale globale, armonizzazione corporea ed energetica, yoga e scuole di danza, limitatamente all’attività di danza.

Viene inoltre ridefinito il concetto di capienza come numero di praticanti e addetti dichiarati in funzione delle attività svolte, senza superare il massimo previsto dalla tabella allegata.

Sicurezza antincendio e prevenzione incendi

Per gli impianti con capienza superiore a 100 persone è previsto l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Per quelli con capienza non superiore a 100 persone resta comunque richiesta la conformità:

  • al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, ove applicabile;
  • oppure al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 per gli impianti non ricadenti nel relativo ambito.

È inoltre aggiornato il richiamo alle norme sugli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido.

Requisiti dimensionali e strutturali degli spazi

La superficie minima complessiva è fissata in:

  • 50 mq per le sale destinate alle attività motorie-ricreative;
  • 80 mq di superficie utile agibile per lo Spazio per attività motorie (SAM).

Le strutture dei SAM devono garantire resistenza meccanica e al fuoco.

Distribuzione interna, accessibilità e spazi accessori

La distribuzione interna dei SAM deve assicurare passaggi e corridoi tali da consentire il transito di due persone, con larghezza minima di 120 cm, mantenendo sempre liberi i percorsi verso le uscite.

Il SAM deve comprendere almeno:

  • zona ufficio, segreteria e/o ricevimento;
  • sale di attività motorio-ricreativa;
  • locale di primo soccorso;
  • nuclei servizi per gli utenti;
  • nuclei servizi per il personale.

Sono ammessi, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori spazi o servizi accessori come solarium, bar e sauna. Tali spazi devono essere accessibili agli utenti e agli operatori disabili. Nella segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una soluzione che consenta l’uso di scrivanie o banconi con altezza tra 80 e 90 cm da parte di persone in sedia a ruote.

Requisiti dei nuclei servizi e accessibilità

I nuclei-servizi devono essere almeno due, distinti per sesso, e comprendono spogliatoi, WC, docce e lavandini. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.

Le principali prescrizioni sono:

  • porte di accesso ai WC e alle altre porte apribili verso l’esterno, con larghezza non inferiore a 80 cm;
  • pareti di docce e WC e pavimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • pavimenti antiscivolo;
  • dimensionamento di spogliatoi, docce e lavabi secondo i parametri tabellari allegati.

Il nucleo servizi per il personale è obbligatorio quando la capienza supera 120 utenti. In tal caso gli spogliatoi devono avere superficie minima di 3,2 mq, al netto dei servizi igienici, e includere almeno un WC, un lavabo e una doccia.

L’accesso ai WC deve avvenire tramite apposito disimpegno, utilizzabile anche per più WC e dotabile di lavandino. L’accesso ai WC e alle docce deve passare da uno spazio filtro rispetto allo spogliatoio. Anche lo spazio doccia deve essere dimensionato per facilitare il movimento dell’utente e prevedere uno spazio antistante di scorrimento.

Locale di primo soccorso

Il locale di primo soccorso può essere utilizzato anche per attività compatibili, deve essere facilmente raggiungibile e accessibile e consentire la movimentazione della barella. Le dimensioni devono permettere le operazioni di primo soccorso.

La superficie minima è:

  • 4 mq per l’impianto minimo;
  • 6 mq per tutti gli altri impianti.

L’altezza netta minima è di 2,70 m, con adeguato ricambio d’aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di lavabo e deve essere disponibile, in locale separato, un WC.

Vie d’uscita e porte di uscita

Lo spazio per le uscite deve essere organizzato con vie d’uscita dimensionate in base alla capienza e alla capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno ed essere dotate di maniglioni antipanico.

Documentazione per autorizzazioni e ruolo degli enti locali

Ai fini delle autorizzazioni, la documentazione richiesta include:

  • planimetrie in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato con indicazione della specifica destinazione d’uso;
  • certificato di agibilità dell’immobile;
  • dichiarazione del titolare dell’impianto sulla capienza.

Il Comune, per eventuali deroghe e per la valutazione dell’adeguatezza igienico-sanitaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni, acquisisce il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio. Inoltre, i Comuni devono comunicare alla Regione, contestualmente al relativo provvedimento, le autorizzazioni provvisorie e definitive rilasciate, nonché sospensioni, revoche e altri provvedimenti relativi alle autorizzazioni.

Figure professionali: istruttore e operatore sportivo

L’istruttore di attività motoria formula i programmi di attività motorio-sportive per gli utenti e ne assicura l’assistenza, anche tramite gli operatori sportivi da lui coordinati.

L’operatore sportivo collabora con l’istruttore, coadiuvandolo nelle attività di insegnamento della pratica motorio-sportiva pianificata e nell’assistenza ai praticanti, anche nell’uso dell’impianto e delle attrezzature.

Disciplina transitoria per gli impianti già in esercizio

Per gli impianti già in esercizio alla data di emanazione del regolamento è prevista una deroga rispetto agli articoli su superfici, distribuzione interna e servizi. In tal caso si applicano:

  • rapporto minimo superficie sala/utente pari a 3 mq per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi;
  • dimensionamento dei nuclei servizi secondo le tabelle utenti/servizi allegate;
  • accessibilità degli impianti e degli eventuali spazi accessori per utenti e operatori disabili, direttamente o mediante accessibilità condizionata;
  • accessibilità ai disabili di almeno un nucleo servizi.

La deroga cessa se l’attività viene trasferita in altra struttura.

Tabelle tecniche e parametri di dimensionamento

Le tabelle allegate vengono sostituite e integrate, aggiornando i rapporti tra utenti, spazi e servizi. Per gli impianti di nuova disciplina vengono definiti criteri di dimensionamento di docce, WC e lavabi, con soglie diverse per fasce di utenza e con arrotondamenti al numero pari più vicino, secondo le tabelle richiamate dal regolamento.

Regime di efficacia

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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