L.R. Liguria 12/2007
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria disciplina interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il sostegno a donne e minori vittime, i Centri antiviolenza, i programmi antiviolenza, l’Osservatorio regionale e il relativo finanziamento. Prevede reti tra enti pubblici, scuole e associazioni, con applicazione nel territorio ligure e secondo la programmazione regionale e socio-sanitaria vigente.
Prevenzione della violenza di genere e sostegno alle vittime in Liguria
Interventi di prevenzione della violenza di genere e sostegno alle vittime in Liguria
La legge regionale disciplina, per il territorio della Liguria, un sistema di prevenzione e contrasto della violenza contro donne e minori, affiancando misure di accoglienza, tutela, sostegno e coordinamento tra istituzioni, servizi e soggetti del privato sociale.
Principi e finalità
La Regione riconosce la violenza di genere come violazione dei diritti fondamentali della persona, incidendo sull’integrità fisica e psicologica, sulla sicurezza, sulla libertà e sulla dignità. La disciplina mira a sostenere le donne vittime di violenza, anche minacciata, per rafforzarne autonomia, riservatezza e dignità, e a tutelare donne sole o con minori, indipendentemente da stato civile e cittadinanza, in situazioni di disagio o violenza dentro o fuori la famiglia. Un ulteriore obiettivo è la prevenzione culturale, la diffusione della legalità e del rispetto dei diritti, anche tramite il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
Sistema degli interventi regionali
La Regione valorizza pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni tra donne, collaborando con enti locali e aziende sanitarie locali e facendo leva sulle esperienze dei soggetti organizzati impegnati nel contrasto alla violenza. Sostiene attività di prevenzione, tutela e solidarietà alle vittime, oltre a iniziative di informazione, sensibilizzazione ed elaborazione culturale sul fenomeno. Viene promossa una rete integrata di interventi fra istituzioni, associazioni e volontariato, con protocolli di intesa e protocolli operativi tra enti pubblici, scuole, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza e altri soggetti del settore, con organizzazione territoriale articolata a partire dal livello provinciale.
Programmazione, livelli essenziali e formazione
Nell’ambito della programmazione regionale sociale e sociosanitaria, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere sono considerati obiettivi di benessere sociale e sono tenuti in conto anche nei livelli essenziali di assistenza. La Regione approva inoltre indirizzi per la formazione degli operatori, sulla base delle esperienze già in atto e del programma formativo proposto dalle Province.
Ruolo delle autonomie locali
Province, Comuni e Aziende sanitarie, tramite i Distretti sociosanitari, realizzano gli interventi previsti dalla legge privilegiando le modalità basate sulla collaborazione tra istituzioni, soggetti sociali e rete territoriale. Le Province, secondo gli indirizzi regionali, individuano i bisogni formativi degli operatori e realizzano le iniziative di formazione professionale necessarie.
Centri antiviolenza
La Regione promuove e sostiene la realizzazione di Centri antiviolenza a favore di donne sole o con minori vittime di violenza, sostenendo anche quelli già esistenti. I Centri sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale e mantengono rapporti costanti con enti locali, aziende sanitarie, forze dell’ordine, autorità giudiziaria e istituzioni scolastiche, anche per la promozione di protocolli d’intesa. L’obiettivo indicato è di almeno un Centro per Provincia. Possono costituirli enti pubblici singoli o associati, associazioni iscritte all’albo del volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nel settore, operando eventualmente con gli enti locali tramite accreditamento.
I Centri devono avere uno statuto che preveda assenza di lucro e obbligo di bilancio, individuare operatori qualificati e disporre delle risorse strumentali necessarie. Offrono ascolto, sostegno e accompagnamento tramite colloqui preliminari, consulenze legali, supporto nell’accesso ai servizi, rafforzamento dell’autostima e percorsi personalizzati di uscita dalla violenza. Svolgono inoltre attività culturali e sociali di prevenzione e sensibilizzazione e raccolgono dati sull’utenza e sulle case rifugio e strutture alloggiative, secondo le indicazioni dell’Osservatorio regionale.
Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori
È istituito un Sistema regionale Osservatorio composto dall’Osservatorio regionale e dagli eventuali Osservatori provinciali. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle Politiche Sociali è creata una sezione specifica dedicata alla violenza contro donne e minori. Il Sistema effettua il monitoraggio degli episodi di violenza tramite raccolta, elaborazione e analisi dei dati provenienti da centri antiviolenza, servizi territoriali e soggetti della rete, con finalità di conoscenza del fenomeno e omogeneizzazione delle metodologie di intervento.
L’Osservatorio regionale monitora anche l’impiego delle risorse e verifica andamento e funzionalità dei Centri antiviolenza, delle case rifugio, delle strutture alloggiative temporanee e dei programmi finanziati. La Giunta può inoltre individuare specifici studi o elaborazioni sui dati da realizzarsi tramite l’Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.
Programmi antiviolenza, case rifugio e strutture alloggiative
La Regione sostiene programmi antiviolenza per donne vittime di violenza, finalizzati all’accoglienza e al sostegno tramite percorsi personalizzati di superamento del disagio. I programmi possono essere presentati da enti locali, altri enti pubblici anche economici, aziende sanitarie locali, centri antiviolenza e soggetti del volontariato e del terzo settore con almeno cinque anni di esperienza nel settore; hanno priorità quelli presentati congiuntamente da soggetti pubblici, centri e associazioni.
I programmi possono prevedere:
- case rifugio per l’ospitalità temporanea di donne sole o con minori in pericolo per l’incolumità psichica o fisica, con progetto personalizzato di inclusione sociale;
- strutture alloggiative temporanee di secondo livello, individuali o collettive, per il rientro nell’abitazione precedente o il raggiungimento dell’autonomia abitativa;
- progetti individualizzati per superare il disagio conseguente al maltrattamento;
- campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione a giovani e adolescenti.
Per le case rifugio e le strutture alloggiative temporanee, la domanda deve individuare anche il soggetto gestore e le modalità di gestione. L’accesso avviene tramite i Centri antiviolenza o i servizi sociali competenti ed è subordinato all’adesione della donna a un progetto personalizzato definito congiuntamente dai Centri e dai servizi sociali, con obiettivo di autonomia piena.
Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni tra donne
La Regione attribuisce priorità alle associazioni femminili nelle attività e negli interventi previsti dalla legge, valorizzando le pratiche di accoglienza autonome e autogestite fondate sulle relazioni fra donne e favorendone comunque il coinvolgimento.
Finanziamento e cumulabilità
Il Piano sociosanitario regionale e il Piano Sociale Integrato Regionale individuano gli interventi destinati alle politiche della legge. La Giunta regionale riserva annualmente una quota di finanziamento agli interventi previsti, secondo le procedure della disciplina regionale richiamata; può inoltre finanziare iniziative di rilevanza regionale anche sperimentali e stabilire le modalità di finanziamento dei Centri antiviolenza, dei programmi antiviolenza e degli altri interventi. Nella programmazione delle politiche abitative possono essere individuate risorse e modalità di finanziamento per case rifugio e strutture alloggiative temporanee.
I finanziamenti concessi sono cumulabili con altri contributi comunitari, statali o regionali, salvo diversa previsione delle norme che li disciplinano.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Liguria e si coordina con la programmazione regionale, socio-sanitaria e territoriale richiamata nel testo. Non contiene una limitazione temporale generale di efficacia; disciplina quindi un assetto organizzativo e finanziario strutturalmente riferito alle politiche regionali in materia di violenza di genere.
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