Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 1/2007

Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).

Normativa regionaleL.R. Liguria 1/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Liguria 21 marzo 2007, n. 1 modifica il regolamento sui requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per attività ginniche, di muscolazione, formazione fisica e attività motorie per la terza età. Aggiorna definizioni, capienze, requisiti strutturali e antincendio, documentazione per le autorizzazioni e disciplina gli impianti già in esercizio. Entrata in vigore: 15 giorni dopo la pubblicazione del 28 marzo 2007.

Modifiche ai requisiti tecnici e igienico-sanitari degli impianti per attività ginniche e motorie

Modifiche ai requisiti per impianti ginnici e motori in Liguria

Il regolamento regionale della Liguria 21 marzo 2007, n. 1 interviene sul regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4, aggiornando la disciplina tecnica e igienico-sanitaria degli impianti destinati ad attività ginniche, di muscolazione, formazione fisica e attività motorie per la terza età. Le modifiche riguardano ambito di applicazione, sicurezza antincendio, requisiti degli spazi, servizi, documentazione e regole transitorie per gli impianti già in esercizio.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni si applicano agli impianti e alle attrezzature disciplinati dall’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2002. Restano esclusi:

  • gli impianti in cui si svolge attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o a enti di promozione sportiva;
  • gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;
  • i centri e le scuole in cui si svolgono attività prive di carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e muscolazione, tra cui centri di presa di coscienza corporea, educazione posturale globale, armonizzazione corporea ed energetica, yoga e scuole di danza, limitatamente alle attività di danza.

Definizioni e capienza degli impianti

Viene ridefinita la nozione di capienza come numero di praticanti e addetti dichiarati in funzione delle attività svolte, entro il massimo previsto dalla tabella allegata. La capienza è rilevante anche per gli adempimenti antincendio e per la documentazione da presentare ai fini autorizzativi.

Sicurezza antincendio e impianti termici

Per gli impianti con capienza superiore a 100 persone è previsto il controllo di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente. Per gli impianti con capienza non superiore a 100 persone si richiede comunque il rispetto della normativa antincendio applicabile:

  • decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, se applicabile agli impianti sportivi;
  • decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 per gli impianti non rientranti in tale ambito.

È inoltre aggiornato il richiamo alle norme sugli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido.

Requisiti dimensionali e strutturali degli spazi

La superficie complessiva minima richiesta è fissata in:

  • 50 mq per le sale destinate alle attività motorie-ricreative;
  • 80 mq di superficie utile agibile per lo Spazio per attività motorie (SAM).

Le strutture dei SAM devono garantire resistenza meccanica e resistenza al fuoco.

Distribuzione interna, accessibilità e spazi accessori

La distribuzione interna dei SAM deve assicurare passaggi e corridoi tali da consentire il transito di due persone, con larghezza minima di 120 cm, e mantenere sempre liberi i percorsi verso le uscite. Il SAM deve comprendere zona ufficio/segreteria o ricevimento, sale di attività, primo soccorso, servizi per utenti e servizi per il personale.

Sono ammessi ulteriori spazi o servizi accessori, nel rispetto delle norme vigenti, come solarium, bar e sauna. Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili a utenti e operatori disabili. Nelle aree segreteria o ricevimento deve essere prevista almeno una soluzione che consenta l’uso di scrivanie o banconi con altezza tra 80 e 90 cm anche da parte di persone su sedia a ruote.

Requisiti dei nuclei servizi

I nuclei servizi devono essere almeno due e separati per sesso; comprendono spogliatoi, WC, docce e lavandini. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.

Le principali prescrizioni riguardano:

  • porte verso l’esterno con larghezza non inferiore a 80 cm, senza intralciare il passaggio;
  • rivestimenti lavabili e disinfettabili per pareti e pavimenti di docce e WC, con pavimenti antiscivolo;
  • dimensionamento di spogliatoi, docce e lavabi secondo le tabelle allegate;
  • obbligo del nucleo servizi per il personale quando la capienza supera 120 utenti;
  • spogliatoi con superficie minima di 3,2 mq al netto dei servizi igienici;
  • accesso ai WC tramite disimpegno, eventualmente comune a più WC, e accesso a WC e docce tramite spazio filtro rispetto allo spogliatoio;
  • docce dimensionate per consentire il movimento agevole del corpo e delle braccia, con spazio antistante anche comune.

Locale di primo soccorso

Il locale di primo soccorso può essere utilizzato anche per attività compatibili, ma deve essere facilmente raggiungibile e accessibile e consentire la movimentazione della barella. La superficie netta minima è:

  • 4 mq per l’impianto minimo;
  • 6 mq per gli altri impianti.

L’altezza netta minima è di 2,70 m, con adeguato ricambio d’aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di lavabo e, in locale separato, di WC.

Vie di uscita

Il SAM deve disporre di un sistema organizzato di vie di uscita proporzionato alla capienza e alla capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno ed essere munite di maniglioni antipanico.

Documentazione per autorizzazioni e dichiarazioni

Ai fini delle autorizzazioni devono essere presentati, tra gli altri:

  • planimetrie in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato, con indicazione della destinazione d’uso;
  • certificato di agibilità dell’immobile;
  • dichiarazione del titolare dell’impianto sulla capienza.

È inoltre previsto l’adeguamento del riferimento agli istruttori nella documentazione relativa all’organizzazione dell’attività.

Figure professionali: istruttori e operatori sportivi

L’istruttore di attività motoria formula i programmi di attività motorio-sportive e assicura l’assistenza agli utenti, anche tramite gli operatori sportivi da lui coordinati. L’operatore sportivo collabora con l’istruttore nelle attività specifiche di insegnamento e nell’assistenza ai praticanti, anche nell’uso dell’impianto e delle attrezzature.

Pareri sanitari e obblighi dei Comuni

Per la valutazione dell’adeguatezza igienico-sanitaria, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e per eventuali deroghe, il Comune acquisisce il parere del Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio.

I Comuni devono comunicare alla Regione, contestualmente ai provvedimenti adottati:

  • le autorizzazioni provvisorie;
  • le autorizzazioni definitive;
  • sospensioni, revoche e ogni altro provvedimento relativo alle autorizzazioni.

Regime transitorio per gli impianti già in esercizio

Per gli impianti già in esercizio alla data di emanazione del regolamento, in deroga ad alcune nuove disposizioni, si applicano regole speciali:

  • rapporto minimo superficie sala/utente pari a 3 mq per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi;
  • dimensionamento dei nuclei servizi secondo le tabelle specifiche per gli utenti/servizi;
  • accessibilità degli impianti e degli spazi accessori per utenti e operatori disabili, anche tramite accessibilità condizionata;
  • almeno un nucleo servizi accessibile ai disabili.

La deroga cessa se l’attività viene trasferita in un’altra struttura.

Tabelle allegate e parametri di dimensionamento

Sono sostituite le tabelle 1 e 2 e inserite le tabelle 3 e 4 per il dimensionamento di spazi e servizi. Le tabelle disciplinano il rapporto tra utenti, spazi e dotazioni igieniche, con criteri di approssimazione per metrature intermedie e, per i servizi, rapporti parametrati al numero di utenti, oltre soglie specifiche di riferimento.

Decorrenza

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione avvenuta il 28 marzo 2007.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.