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Legge

L.R. Liguria 11/2007

Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre)

Normativa regionaleL.R. Liguria 11/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la L.R. Liguria 8 maggio 1985, n. 41, integrando i presupposti e le modalità operative della disciplina di sostegno all’attività agricola nelle Cinque Terre. Contiene una norma transitoria che, per la prima applicazione, fissa termini di 30 e 60 giorni. È stata abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2011, n. 37, ma continua ad applicarsi solo per i rapporti e le procedure già sorti nei limiti previsti dalla norma di abrogazione.

Ulteriori modifiche alla disciplina regionale per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nelle Cinque Terre

Ulteriori modifiche alla disciplina per l’attività agricola nelle Cinque Terre

La legge regionale della Liguria 16 marzo 2007, n. 11 interviene sulla L.R. 8 maggio 1985, n. 41, che disciplina la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nelle Cinque Terre. Il provvedimento ha natura modificativa e contiene anche una disposizione transitoria sui termini di prima applicazione.

Modifiche alla disciplina sostanziale

La legge introduce alcune variazioni alla normativa del 1985, incidendo sui criteri e sulle fattispecie considerate dalla disciplina regionale di settore.

  • viene aggiunta una nuova lettera all’elenco delle previsioni dell’articolo 2 della L.R. n. 41/1985;
  • vengono modificate due disposizioni dell’articolo 3 della stessa legge;
  • viene inserito un nuovo comma 2-bis nell’articolo 3.

Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto analitico delle singole modifiche, ma solo il loro effetto formale sulla legge regionale del 1985.

Norma transitoria e prima applicazione

Per la prima applicazione della disciplina, la legge stabilisce termini specifici per gli adempimenti previsti dall’articolo 5 della L.R. n. 41/1985.

  • il termine di cui al comma 1 è fissato in 30 giorni;
  • il termine di cui al comma 2 è fissato in 60 giorni;
  • entrambi i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2007.

Abrogazione e ambito di ultrattività

La legge è stata abrogata dall’articolo 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Tuttavia, la disposizione di abrogazione prevede una continuazione limitata di efficacia per:

  • i rapporti sorti nel periodo di vigenza della legge;
  • l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti;
  • le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/2011;
  • le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi a tale data.

Rilevanza pratica

L’atto ha oggi rilievo soprattutto storico e per le situazioni ancora pendenti rientranti nella clausola di ultrattività prevista dalla legge di abrogazione. Fuori da tali ipotesi, non ha autonoma applicazione operativa.

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