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Legge

L.R. Liguria 13/2007

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa

Normativa regionaleL.R. Liguria 13/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria gli itinerari dei gusti e dei profumi, le enoteche regionali e la ricettività diffusa nei borghi e nuclei storici. Prevede linee guida regionali, comitati promotori e organismi di gestione, contributi per segnaletica, punti informativi e promozione, oltre a incentivi per il recupero edilizio a fini turistico-ricettivi. Introduce anche elenchi e riconoscimenti per vigneti eroici/storici, distretti del cibo, enoteca e oleoteca regionali.

Itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, enoteche regionali e ricettività diffusa

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali e della ricettività diffusa

La legge della Regione Liguria promuove la valorizzazione integrata dei territori rurali, delle produzioni tipiche e dell’offerta turistica locale. La disciplina è poi stata integrata con strumenti di tutela di vigneti eroici o storici, distretti del cibo, enoteca regionale e oleoteca regionale.

Finalità e ambito di intervento

La Regione persegue una pluralità di obiettivi legati allo sviluppo delle aree rurali e alla promozione del patrimonio locale. In particolare mira a:

  • recuperare e sviluppare le aree rurali a vocazione agricola e agroalimentare;
  • valorizzare prodotti agricoli, ittici, agroalimentari, del bosco e del sottobosco, oltre all’artigianato locale;
  • promuovere un’offerta turistica integrata nei luoghi di produzione e il turismo culturale, ambientale e del gusto;
  • tutelare la qualità dell’offerta delle produzioni tipiche nelle zone interessate;
  • sostenere attività economiche integrative per aziende agricole, forestali e ittiche;
  • diffondere educazione alimentare e sviluppo sostenibile;
  • favorire aggregazioni territoriali tra operatori economici;
  • valorizzare borghi storici, paesaggio, parchi, aree protette, spazio rurale ed emergenze archeologiche e monumentali;
  • sostenere iniziative per aumentare la capacità ricettiva tramite recupero del patrimonio edilizio storico;
  • migliorare il patrimonio urbanistico e architettonico ai fini dell’accoglienza turistica;
  • promuovere attività rurali connesse alla salvaguardia del patrimonio naturalistico e geologico;
  • promuovere l’immagine complessiva della Liguria.

Itinerari dei gusti e dei profumi

Gli itinerari sono percorsi che attraversano zone del territorio ligure caratterizzate da elementi agro-ambientali, paesaggistici, naturalistici, archeologici, culturali e storici, nonché da produzioni agro-forestali, enogastronomiche, ittiche, florovivaistiche e artigianali tipiche e di qualità. Sono strumenti di valorizzazione del territorio e delle produzioni per favorirne conoscenza, fruizione e commercializzazione.

Gli itinerari devono essere idoneamente segnalati e pubblicizzati e presentare almeno:

  • punti di informazione, inclusi IAT e centri visita di parchi e aree protette, sulle tradizioni rurali, le bellezze paesaggistiche, la storia locale, l’offerta turistica e le produzioni tipiche;
  • punti espositivi per commercializzazione e degustazione dei prodotti tipici.

Possono inoltre caratterizzare l’itinerario:

  • un’offerta ricettiva articolata secondo la normativa regionale;
  • nei comuni non costieri, forme di ricettività diffusa con gestione unitaria di ricevimento, pernottamento e ospitalità in unità abitative dislocate in più stabili separati.

Ogni itinerario deve essere costituito, realizzato e gestito secondo le linee guida regionali.

Linee guida regionali e progetto di itinerario

La Giunta regionale approva le linee guida per costituzione, realizzazione e gestione degli itinerari, con particolare riguardo a:

  • requisiti dimensionali dell’itinerario;
  • soglie minime di partecipazione al Comitato promotore;
  • caratteristiche della segnaletica informativa;
  • requisiti degli specifici disciplinari di qualità dei prodotti e servizi;
  • requisiti di interdisciplinarietà del progetto, anche con riferimento a itinerari geologici, sentieri natura, percorsi nei parchi e nella Rete Natura 2000, e alla rete regionale dell’Alta Via dei Monti Liguri;
  • modalità di costituzione degli organismi di gestione;
  • modalità di monitoraggio del mantenimento dei requisiti.

Il progetto dell’itinerario deve contenere il percorso e l’area interessata, le modalità realizzative e i costi, le eventuali relazioni con la Rete Natura 2000, i soggetti del Comitato promotore, la proposta di disciplinare di gestione, l’atto di impegno dei soggetti aderenti e gli specifici disciplinari di qualità. Il progetto può essere integrato dal sistema di ricettività diffusa. La Regione approva il progetto e le eventuali modifiche in conformità alle linee guida.

Comitato promotore e organismo di gestione

Il progetto è presentato da un Comitato promotore composto da imprese, organizzazioni, associazioni e altri soggetti pubblici o privati interessati. La componente delle imprese deve essere maggioritaria e i soggetti devono operare nell’area dell’itinerario.

Entro 90 giorni dall’approvazione del progetto, il Comitato promotore si costituisce in soggetto giuridico secondo le linee guida regionali. Lo statuto deve essere coerente con uno schema tipo della Regione e garantire il libero accesso a tutti i potenziali operatori interessati.

L’organismo di gestione:

  • cura la realizzazione degli interventi previsti nel progetto;
  • può collaborare con i Sistemi Turistici Locali interessati;
  • coordina le azioni operative, promozionali e informative;
  • cura i rapporti con le istituzioni territoriali;
  • presenta le domande di contributo;
  • coordina le attività previste nel disciplinare;
  • vigila sul rispetto dei disciplinari di qualità.

Contributi e sostegni per gli itinerari

La Regione interviene anche con azioni dirette di sensibilizzazione, informazione, ricerca e studio per favorire aggregazioni e sinergie tra operatori locali.

Per la realizzazione degli itinerari concede contributi per:

  • impianti segnaletici;
  • punti di informazione e documentazione;
  • punti espositivi, di degustazione e di commercializzazione.

I contributi sono riconosciuti entro specifici limiti:

  • fino al 70% delle spese ammissibili per impianti segnaletici e punti informativi, secondo la disciplina de minimis;
  • fino al 40% dell’investimento ammissibile per i punti espositivi, in base alla normativa UE sugli aiuti alle PMI del settore agricolo;
  • fino all’80% delle spese ammissibili per iniziative promozionali e di informazione.

Per le iniziative promozionali la Giunta adotta un Programma la cui attuazione è subordinata al preventivo parere di conformità della Commissione europea. La Regione può inoltre attuare ulteriori iniziative contributive con provvedimenti della Giunta, previa compatibilità UE.

Ricettività diffusa

La Giunta regionale definisce requisiti e caratteristiche delle forme di ricettività diffusa nei comuni non costieri.

La Regione sostiene tali interventi con contributi:

  • nei limiti de minimis;
  • anche oltre tali limiti, con apposito provvedimento che definisca criteri e modalità e sia sottoposto al preventivo parere della Commissione europea.

I contributi possono essere concessi a Enti locali, Sistemi Turistici Locali e soggetti privati per interventi di conservazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico dei borghi e nuclei storici, inseriti in programmi integrati per la ricettività diffusa.

I programmi integrati si articolano in:

  • programma strutturale, con interventi di adeguamento di fabbricati privati e realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche funzionali;
  • programma di gestione, per gestione, promozione e commercializzazione coordinata dei posti letto e eventuale coordinamento con strutture ricettive e ristorazione.

Fra gli interventi ammissibili rientrano il recupero del singolo alloggio per nuovi posti letto, il recupero delle parti comuni e delle finiture degli edifici, l’acquisto o leasing di attrezzature e arredi, la realizzazione di strutture e infrastrutture complementari e la redazione dei programmi di gestione.

Le opere finanziate per il recupero degli alloggi e delle parti comuni sono vincolate all’uso turistico-ricettivo per almeno 10 anni dalla data di inizio dell’attività, con trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La cancellazione del vincolo è ammessa solo su istanza e previo rimborso integrale dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

La violazione del vincolo comporta:

  • decadenza dal contributo con obbligo di restituzione maggiorata degli interessi;
  • sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% dei contributi percepiti.

Enoteca regionale e oleoteca regionale

La Regione riconosce l’Enoteca regionale come strumento per favorire conoscenza e valorizzazione dei vini regionali, in particolare quelli a denominazione di origine, biologici e integrati, nonché di altri prodotti derivati dall’uva e dal vino. L’Enoteca aderisce agli itinerari e ne costituisce elemento di eccellenza; la Regione può affidarle specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.

È inoltre riconosciuta l’Oleoteca regionale, finalizzata a valorizzare gli oli di oliva regionali, in particolare quelli a denominazione d’origine, biologici e integrati, e altri prodotti derivati dalle olive. Il soggetto riconosciuto può coincidere con quello dell’Enoteca, se in possesso dei requisiti. Anche l’Oleoteca aderisce agli itinerari e può ricevere specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.

La Giunta regionale stabilisce requisiti e modalità di riconoscimento dell’Enoteca e dell’Oleoteca e le modalità di adesione agli itinerari.

Attività di degustazione e regime assimilato ad agriturismo, pescaturismo e ittiturismo

Le aziende agricole e ittiche che partecipano agli itinerari possono svolgere attività di degustazione a pagamento dei propri prodotti e attività ricreative, didattiche, dimostrative e culturali. Tali attività sono assimilate ad agriturismo, pescaturismo e ittiturismo e sono autorizzate come tali, beneficiando delle relative agevolazioni, purché l’attività agricola o di pesca resti prevalente.

Le attività di degustazione e mescita devono rispettare la normativa igienico-sanitaria. La Regione può riconoscere priorità nei contributi per gli interventi previsti dai progetti degli itinerari riconosciuti. Le attività e gli interventi devono inoltre rispettare la disciplina sui beni culturali e paesaggistici quando incidono su borghi storici, paesaggio e interventi agevolati.

Vigneti eroici o storici e distretti del cibo

La disciplina è stata integrata con due strumenti ulteriori.

L’elenco regionale dei vigneti eroici o storici è istituito per promuovere e tutelare tali vigneti ai sensi della normativa statale sul vino; la Giunta approva le disposizioni per il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco.

La Regione promuove anche i distretti del cibo, ai sensi della normativa statale, per sostenere sviluppo territoriale, coesione e inclusione sociale, integrazione tra attività di prossimità territoriale, sicurezza alimentare, riduzione dell’impatto ambientale e dello spreco alimentare, e salvaguardia di territorio e paesaggio rurale. La Regione individua i distretti del cibo e ne definisce le competenze anche ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale.

Disposizioni transitorie e decorrenze

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva approvare i provvedimenti previsti per linee guida, ricettività diffusa e programma attuativo degli incentivi promozionali.

Gli itinerari turistico-agro-gastronomici già esistenti devono adeguarsi alla disciplina entro un anno dall’entrata in vigore delle linee guida.

Gli effetti relativi ai contributi promozionali soggetti al parere della Commissione europea decorrono dalla pubblicazione del parere nel Bollettino Ufficiale regionale.

Fino all’approvazione della nuova legge regionale in materia di strutture ricettive, alle forme di ricettività diffusa si applicano le disposizioni della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13.

Osservazioni sulla vigenza pratica

La legge contiene ancora una disciplina organica sul turismo enogastronomico, sulla ricettività diffusa e sulle strutture di valorizzazione dei prodotti locali. Tuttavia alcune parti hanno decorrenze o vincoli legati a progetti, finanziamenti e pareri UE, mentre le norme transitorie originarie sono ormai esaurite. Resta comunque utile per la disciplina sostanziale ancora richiamabile in Liguria.

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