Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/07/2017 n. 798 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.R.E.S. - credito d'imposta per ricerca e sviluppo - maturazione nel 2007 - diritto quesito - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato come inesistente il credito d'imposta di 25.241 euro utilizzato in compensazione, ritenendo che la società non avesse presentato il formulario o la comunicazione necessaria per ottenere il nulla osta alla fruizione del beneficio. La società sosteneva invece che il credito fosse maturato nel 2007, quando l'agevolazione prevista dall'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296/2006 aveva natura automatica e non era subordinata a tali formalità. Deduceva inoltre che gli adempimenti introdotti dal successivo D.L. n. 185/2008 non potessero applicarsi retroattivamente a un credito già maturato.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. In appello, il giudice ha respinto le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. È stato riconosciuto che il credito maturato per i costi sostenuti nel 2007 costituiva un diritto quesito, sorto nella sfera giuridica della contribuente secondo la disciplina allora vigente. Le successive modifiche normative non potevano incidere sull'esistenza del credito né imporre retroattivamente le nuove formalità previste per la fruizione. L'atto di recupero è stato quindi ritenuto illegittimo e l'Ufficio è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 280-283, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito di imposta [...] dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

    La norma riconosceva un credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo agevolato. Prima delle modifiche successive, il beneficio aveva natura automatica e poteva essere utilizzato in compensazione secondo le modalità previste dalla legge, senza una preventiva procedura di prenotazione o comunicazione costitutiva del diritto.

  • Art. 29, commi 2 e 5, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

    La disciplina successiva ha introdotto nuove modalità procedurali per la fruizione del credito, collegate alla prenotazione e all'assegnazione delle risorse. Secondo la sentenza, tali formalità non possono essere applicate retroattivamente ai crediti già maturati nel 2007.

  • Art. 1, comma 282, legge n. 296/2006

    Il credito era utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento. La disposizione disciplina il momento di utilizzo, senza subordinare la nascita del credito a una successiva autorizzazione amministrativa.

  • Art. 1, comma 283, legge n. 296/2006

    Prevedeva l'emanazione di disposizioni sugli obblighi di comunicazione e sulle modalità di verifica delle attività e delle spese agevolabili. Tali adempimenti avevano funzione di controllo e verifica e non sono stati ritenuti condizioni retroattive per negare un credito già maturato secondo la disciplina originaria.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 novembre 2008

    La circolare forniva l'interpretazione amministrativa delle modifiche introdotte dal D.L. n. 185/2008, ma non è stata ritenuta vincolante né idonea a modificare la portata della legge o a incidere sui diritti quesiti del contribuente.

Massime di principio

  • Quando un credito d'imposta matura automaticamente in base alla legge vigente al momento in cui sono sostenuti i costi e sono realizzati i presupposti agevolativi, una successiva modifica normativa non può normalmente negarne retroattivamente l'esistenza.
  • Gli adempimenti introdotti da una normativa successiva possono disciplinare le modalità di controllo o di fruizione futura, ma non possono trasformarsi retroattivamente in condizioni costitutive di un diritto già maturato, salvo una chiara previsione legislativa applicabile anche alle situazioni pregresse.
  • È necessario distinguere tra maturazione del credito e modalità del suo utilizzo: il fatto che una legge successiva modifichi la procedura di compensazione non implica automaticamente che il credito già sorto sia inesistente o decaduto.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria orientano gli uffici, ma non hanno forza di legge e non possono introdurre nuovi requisiti, limitazioni o decadenze non previsti dalla disciplina normativa applicabile.
  • Per sostenere una posizione analoga occorre dimostrare documentalmente la data di sostenimento dei costi, l'effettività e l'inerenza delle attività agevolabili, il calcolo del credito e la corretta esposizione nelle dichiarazioni fiscali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.