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Sentenza

Sentenza del 18/07/2017 n. 691 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ici - Imu - Soggetti passivi - Disponibilità in assenza di possesso - Non sono tali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione dei soggetti passivi dell'ICI, oggi sostanzialmente sostituita dall'IMU. In particolare, si doveva stabilire se la mera disponibilità o detenzione dell'immobile, derivante da locazione, comodato o altro rapporto personale, oppure l'esercizio di un potere di fatto sul bene, potesse trasferire l'obbligo tributario dal proprietario al detentore.

La decisione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25498/2015, ha affermato che l'obbligazione tributaria non si trasferisce a chi dispone materialmente dell'immobile senza esserne proprietario o titolare di un diritto reale. Sono soggetti passivi esclusivamente il proprietario e i titolari dei diritti reali indicati dalla legge; pertanto, la mera detenzione derivante da locazione, comodato o altro diritto personale non è sufficiente a rendere il detentore obbligato al pagamento dell'ICI.

Norme richiamate

  • Art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992

    I soggetti passivi dell'ICI sono il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie

    La norma individua tassativamente i soggetti passivi dell'imposta: la soggettività tributaria deriva dalla proprietà o dalla titolarità di uno specifico diritto reale, non dalla semplice disponibilità materiale o detenzione dell'immobile.

  • Cassazione civile, sentenza n. 25498/2015

    La Corte ha escluso che locatari, comodatari o altri detentori in forza di un diritto personale, così come chi esercita un mero potere di fatto, possano essere considerati soggetti passivi dell'ICI in assenza di proprietà o diritto reale.

Massime di principio

  • Per l'ICI e, in linea generale, per l'IMU, l'obbligo tributario grava sul proprietario o sul titolare di un diritto reale previsto dalla legge, non su chi detiene l'immobile in base a un contratto personale.
  • La locazione e il comodato, di regola, non trasferiscono al conduttore o al comodatario la soggettività passiva dell'imposta, anche se questi soggetti utilizzano materialmente l'immobile.
  • La mera disponibilità di fatto del bene non è sufficiente per imporre il tributo: occorre verificare l'esistenza di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o altro titolo espressamente previsto dalla normativa applicabile.
  • La regola deve essere verificata alla luce della disciplina vigente e delle eventuali norme speciali, poiché alcune fattispecie possono prevedere soggetti passivi diversi o regole specifiche.

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