Sentenza del 18/07/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Tarsu - Abrogazione ad opera del cd. Decreto Ronchi - Proroghe della disciplina fino al 2009 - Vuoto normativo dal 2010 e violazione art. 23 Cost. - Esclusione - Fondamento - Disciplina transitoria introdotta da d.lgs. 152/2006 (T.U. in materia ambientale) - Abrogazione effettiva della Tarsu - Opera dall'1.1.2013, con l'entrata in vigore Tares - Possibilità per i Comuni, fino a quella data, di applicare Tarsu o Tia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl motivo è stato rigettato. La disciplina transitoria prevista dal d.lgs. 152/2006 e dai successivi interventi normativi ha mantenuto applicabile il regime precedente in attesa dell'attuazione della TIA. Fino all'entrata in vigore della TARES, fissata al 1° gennaio 2013, i Comuni potevano quindi continuare ad applicare la TARSU oppure adottare la TIA. Non sussisteva pertanto il lamentato vuoto normativo né la violazione dell'art. 23 Cost.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del regolamento comunale TARSU e della relativa imposizione per annualità successive al 2009, sostenendo che, dopo l'abrogazione prevista dal cosiddetto Decreto Ronchi e in assenza di una proroga legislativa espressa, mancasse una norma primaria idonea a fondare il tributo, con conseguente violazione dell'art. 23 della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 23 della Costituzione
Il principio di riserva di legge in materia tributaria non è stato ritenuto violato, poiché la TARSU applicata negli anni successivi al 2009 trovava fondamento nella disciplina transitoria di rango primario.
Decreto legislativo n. 22/1997 (cosiddetto Decreto Ronchi)
La sua disciplina prevedeva il superamento della TARSU, ma l'efficacia dell'abrogazione è stata incisa dai successivi interventi normativi transitori.
Art. 264 del d.lgs. n. 152/2006
L'abrogazione del Decreto Ronchi ha determinato la reviviscenza della disciplina precedente, la cui operatività è rimasta collegata all'attuazione della TIA.
Art. 238 del d.lgs. n. 152/2006
Ha previsto la disciplina della TIA, la cui mancata piena attuazione ha giustificato il mantenimento del regime transitorio.
Art. 8 del d.l. n. 194/2009
Ha consentito ai Comuni, in assenza del decreto ministeriale previsto, di istituire la tariffa in luogo della tassa, senza escludere la possibilità di continuare ad applicare la TARSU.
Art. 14, comma 35, del d.l. n. 201/2011
Il riferimento congiunto a TARSU, TIA1 e TIA2 conferma la coesistenza dei regimi transitori fino all'entrata in vigore della TARES.
TARES
La TARES ha determinato il definitivo superamento della possibilità di applicare la TARSU, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Massime di principio
- Quando una disciplina tributaria viene formalmente abrogata ma il nuovo regime non è ancora operativo, occorre verificare l'intera disciplina transitoria e non soltanto le proroghe espresse.
- La mancata entrata in vigore del nuovo tributo o della nuova tariffa può mantenere applicabile il regime precedente, se ciò risulta dal coordinamento delle norme transitorie di rango primario.
- Prima di contestare un tributo locale per violazione dell'art. 23 Cost., bisogna verificare se esista una base legislativa statale, anche transitoria, che autorizzi il Comune a conservarlo o applicarlo.
- Nel periodo anteriore al 1° gennaio 2013, i Comuni potevano scegliere tra TARSU e TIA, purché l'applicazione fosse conforme alla disciplina normativa e al regolamento comunale vigente.
- L'esistenza di un apparente vuoto normativo non comporta automaticamente l'illegittimità dell'imposizione: la soluzione dipende dall'interpretazione coordinata delle norme successive e dal momento effettivo di entrata in vigore del nuovo regime.
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