Provvedimento del 18/10/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina gli adempimenti per la determinazione e il versamento delle imposte sui redditi e sul valore delle attività finanziarie detenute presso enti finanziari nello Stato della Città del Vaticano da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Definisce inoltre il regime transitorio applicabile al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione e i relativi termini, inclusa la facoltà di rinuncia entro il 31 dicembre 2016.
Modalità di attuazione della Convenzione fiscale Italia-Santa Sede del 1° aprile 2015
Modalità di attuazione della Convenzione fiscale Italia-Santa Sede
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione agli articoli 2 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata con legge 7 luglio 2016, n. 137. Esso disciplina sia gli adempimenti per la determinazione e il versamento delle imposte dovute, sia il regime fiscale applicabile nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Le disposizioni riguardano i soggetti fiscalmente residenti in Italia indicati dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione, che intrattengono rapporti di deposito, custodia, amministrazione o gestione di attività finanziarie con enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Determinazione dei redditi e del valore delle attività finanziarie
Gli enti vaticani che operano professionalmente in ambito finanziario devono determinare:
- i redditi di natura finanziaria secondo i criteri dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, oppure in via analitica esercitando l’opzione prevista dall’articolo 6 del medesimo decreto;
- il valore delle attività finanziarie ai fini dell’eventuale applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Imposta sostitutiva e imposta sul valore delle attività finanziarie
Sui risultati della gestione e sui redditi così determinati, gli enti calcolano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando l’aliquota corrispondente a quella che sarebbe stata applicata se le attività finanziarie fossero state detenute in Italia presso intermediari abilitati ad applicare gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Per i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione:
- sui redditi per i quali non è prevista ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, è dovuta un’imposta sostitutiva del 26 per cento.
Per i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione:
- gli enti calcolano anche l’imposta sul valore delle attività finanziarie secondo le modalità e aliquote previste dall’articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.
Ruolo del rappresentante fiscale in Italia
Gli enti interessati devono comunicare all’intermediario finanziario che assume l’incarico di rappresentante fiscale in Italia:
- i dati e le informazioni necessari per il versamento delle imposte;
- la provvista necessaria al pagamento.
Devono inoltre fornire al rappresentante fiscale la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito di eventuali controlli sulle categorie reddituali, sulle fattispecie impositive oggetto della Convenzione e sulla correttezza degli adempimenti previsti.
Per accertamento e riscossione delle imposte si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Comunicazioni sui soggetti che rinunciano al regime sostitutivo
Gli enti devono comunicare al rappresentante fiscale i nominativi dei soggetti che:
- hanno rinunciato all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997;
- rientrano nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto.
Tale comunicazione deve pervenire entro i termini utili alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari di cui all’articolo 4 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Regime transitorio per il periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore della Convenzione
Per le attività finanziarie detenute nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione presso enti finanziari nello Stato della Città del Vaticano, la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti e realizzati nel medesimo periodo è applicata, anche senza opzione, secondo i criteri dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
In tale ipotesi:
- l’imposta sul valore delle attività finanziarie è applicata sul valore complessivo del rapporto rendicontato, ove dovuta.
Facoltà di rinuncia al regime nel periodo transitorio
In base all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, resta salva la facoltà del contribuente di rinunciare al regime mediante apposita comunicazione al soggetto gestore entro il 31 dicembre 2016, con effetto per il periodo d’imposta successivo.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento è emanato in attuazione della legge 7 luglio 2016, n. 137, che ha ratificato la Convenzione con la Santa Sede. La Convenzione disciplina anche lo scambio di informazioni fiscali tra le autorità competenti dei due Stati, recependo lo standard internazionale dell’articolo 26 del Modello OCSE.
La disciplina introduce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti finanziari vaticani da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia. È inoltre richiamata la possibilità di avvalersi, per le annualità di imposta fino al 2015, di una procedura di regolarizzazione con gli effetti della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
- decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- legge 15 dicembre 2014, n. 186;
- legge 7 luglio 2016, n. 137.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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