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Provvedimento

Provvedimento del 18/10/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i modelli di istanza, le istruzioni, le specifiche tecniche e le modalità di presentazione, trasmissione e pagamento per la regolarizzazione delle posizioni fiscali relative alle annualità fino al 2015, in attuazione della Convenzione fiscale tra Italia e Santa Sede. Sono disciplinati soggetti ammessi, termini, flussi telematici, documentazione di supporto, ricevute, scarti e versamenti dovuti.

Approvazione del modello di istanza per la definizione delle posizioni fiscali verso la Santa Sede fino al 2015

Approvazione del modello di istanza per la definizione delle posizioni fiscali con la Santa Sede

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata con legge 7 luglio 2016, n. 137. Definisce il modello di istanza per la regolarizzazione delle posizioni fiscali fino al 2015, con le relative istruzioni, specifiche tecniche, modalità di presentazione, documentazione da allegare e modalità di pagamento.

Oggetto e ambito della disciplina

Sono approvati i modelli di istanza di definizione per:

  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le istanze consentono di regolarizzare le posizioni fiscali per i periodi d’imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione, utilizzando:

  • le disposizioni sui periodi pregressi, dal 2010 al 2013, di cui all’articolo 3 della Convenzione;
  • le disposizioni sul periodo transitorio, relativo al 2014 e al 2015, di cui all’articolo 4;
  • il richiamo contenuto nell’articolo 10 della Convenzione.

Sono inoltre approvate le specifiche tecniche dei tracciati dati per la trasmissione tramite canale FTP.

Struttura del modello

I modelli, denominati "Istanza di definizione – Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana", sono distinti per persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche. Ciascun modello è composto da:

  • frontespizio, con informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • sezione dedicata ai dati identificativi del richiedente;
  • quadro per indicare le informazioni rilevanti per l’individuazione delle attività finanziarie detenute, per la determinazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e, se dovute, delle relative imposte.

Soggetti che possono presentare l’istanza

Per le persone fisiche, l’istanza può essere presentata esclusivamente da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie:

  • chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;
  • dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’istanza può essere presentata esclusivamente da persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, ossia:

  • Istituti di Vita Consacrata;
  • Società di Vita Apostolica;
  • altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

Reperibilità del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet istituzionale. È inoltre prelevabile da altri siti internet, purché sia conforme, per struttura e sequenza, al modello approvato.

Modalità e termini di presentazione

L’istanza deve essere presentata dai soggetti interessati all’Autorità competente della Santa Sede entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L’Autorità competente provvede poi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate tramite canale FTP entro il 270° giorno dalla stessa data.

L’Autorità competente della Santa Sede:

  • rilascia al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente;
  • comunica gli estremi identificativi della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
  • conserva il modello debitamente sottoscritto dal contribuente.

La trasmissione delle istanze avviene con cadenza quindicinale.

Integrazione e correzione dell’istanza

È ammessa la presentazione di una nuova istanza, barrando la casella "Integrativa/Correttiva", per rettificare un’istanza originaria validamente trasmessa. Anche in questo caso la nuova istanza va presentata all’Autorità competente della Santa Sede entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione e trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 270° giorno.

Se l’istanza originaria è trasmessa dopo il 265° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, l’invio dell’istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per il rilascio della ricevuta.

Ricevuta di presentazione e cause di scarto

L’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione del flusso delle istanze, salvo cause di forza maggiore, entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file.

Le istanze contenute nel flusso sono considerate non trasmesse e quindi scartate in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione;
  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione rilasciato all’Autorità competente della Santa Sede;
  • codice fiscale del soggetto istante formalmente errato o non presente in Anagrafe tributaria;
  • mancata selezione della casella "Integrativa/Correttiva" quando risulti già presentata una richiesta valida per lo stesso codice fiscale;
  • selezione della casella "Integrativa/Correttiva" quando non risulti già presentata una richiesta valida per lo stesso codice fiscale.

Le cause di scarto sono comunicate all’Autorità competente della Santa Sede tramite ricevuta telematica. Nella ricevuta sono indicati:

  • le istanze validamente trasmesse;
  • le istanze scartate;
  • il codice fiscale dei richiedenti;
  • gli importi dovuti per ciascuna istanza valida;
  • il totale degli importi dovuti per tutte le istanze valide contenute nel flusso.

Documentazione a corredo dell’istanza

L’istanza è corredata, a pena di nullità, da una documentazione riepilogativa di accompagnamento che deve rappresentare analiticamente, per ogni conto detenuto e per ciascun anno oggetto di regolarizzazione:

  • il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno, oppure alla data di chiusura;
  • l’ammontare dei redditi di capitale e dei redditi diversi generati dalle attività;
  • l’ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione.

È previsto un allegato con schema per la redazione della documentazione, distinto per tipologia di attività finanziaria detenuta:

  • conti correnti;
  • depositi vincolati;
  • custodia titoli;
  • gestioni patrimoniali;
  • altro.

La documentazione deve evidenziare gli importi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie.

Trasmissione della documentazione di accompagnamento

L’Autorità competente della Santa Sede trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate la documentazione di accompagnamento entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Se l’istanza è trasmessa dopo il 265° giorno, la documentazione può essere inviata nei cinque giorni successivi.

La documentazione va trasmessa con riferimento alle istanze già inviate telematicamente e ricomprese nell’elenco delle richieste valide. Il flusso documentale deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla trasmissione del flusso delle istanze cui si riferisce e deve riportare il relativo codice flusso con l’indicazione della data di trasmissione.

Ai fini del flusso documentale:

  • ogni documentazione riepilogativa va inserita in una specifica cartella;
  • i file devono essere in formato PDF e redatti secondo lo schema dell’allegato n. 4;
  • la cartella deve essere denominata con il codice fiscale del contribuente, seguito da underscore e progressivo numerico;
  • il progressivo individua gli eventuali successivi invii di documentazione integrativa o correttiva, da effettuare comunque entro il termine previsto.

Modalità di pagamento

Le somme dovute per la regolarizzazione delle posizioni fiscali relative ai periodi pregressi e al periodo transitorio confluiscono in uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato e devono essere versate entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

Per ogni flusso di istanze trasmesso, l’Autorità competente della Santa Sede effettua un bonifico alla Banca d’Italia con cadenza quindicinale, entro il termine previsto per l’inoltro del flusso successivo a quello cui il bonifico si riferisce.

L’importo del bonifico deve corrispondere al totale degli importi dovuti risultanti dalle ricevute dell’Agenzia delle entrate per tutte le istanze valide contenute nel flusso. Nella causale deve essere indicato il relativo codice flusso e la data di trasmissione.

In deroga a tale regola, l’Autorità competente della Santa Sede deve effettuare entro il 20/01/2017 tutti i bonifici relativi ai flussi delle istanze trasmessi nel corso del 2016.

Se vi è incongruenza tra l’importo del bonifico e l’importo indicato nella ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica la necessità di integrare le somme con un ulteriore bonifico. La regolarizzazione si considera perfezionata solo dopo il versamento integrativo entro il termine di cui al punto 7.1., con indicazione in causale del codice flusso interessato, e produce gli effetti previsti dall’articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione.

Motivazioni e finalità

Il provvedimento è emanato in attuazione della legge 7 luglio 2016, n. 137, che ha ratificato la Convenzione fiscale con la Santa Sede. La Convenzione disciplina lo scambio di informazioni fiscali secondo lo standard internazionale richiamato dall’articolo 26 del Modello OCSE e introduce, a regime, un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti finanziari dello Stato della Città del Vaticano da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia.

Per tali contribuenti è prevista una procedura di regolarizzazione con effetti analoghi a quelli della legge 15 dicembre 2014, n. 186, limitatamente alle annualità fino al 2015. L’articolo 3 riguarda i periodi pregressi fino al 31 dicembre 2013, mentre l’articolo 4 disciplina il periodo 2014-2015.

Allegati e riferimento normativo

Il provvedimento si compone di quattro allegati:

  • modello di istanza di definizione per le persone fisiche e relative istruzioni;
  • modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e relative istruzioni;
  • specifiche tecniche dei dati contenuti nei modelli di istanza e delle ricevute di trasmissione;
  • format per la documentazione di accompagnamento prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione.

Tra le fonti normative richiamate figurano, tra le altre:

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
  • d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
  • legge 15 dicembre 2014, n. 186;
  • legge 7 luglio 2016, n. 137.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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