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Provvedimento

Provvedimento del 28/10/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, le modalità di esercizio dell’opzione, i termini di invio, le informazioni da trasmettere, gli adempimenti in caso di guasto e le misure di sicurezza e trattamento dei dati.

Definizione delle regole per i Registratori Telematici, l’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e i relativi termini

Definizione delle regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi

Il provvedimento definisce le caratteristiche degli strumenti tecnologici da utilizzare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti passivi IVA interessati. Regola inoltre l’esercizio dell’opzione, i termini operativi, gli obblighi in caso di mancato funzionamento degli apparecchi e i profili di sicurezza e trattamento dei dati.

Strumenti tecnologici: Registratori Telematici e Registratori di cassa

Gli strumenti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono definiti "Registratori Telematici". Essi sono composti da hardware e software idonei a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali immessi tramite dispositivi di input.

I modelli dei Registratori Telematici sono approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo parere della Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. La Commissione verifica la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del provvedimento e delle specifiche tecniche allegate.

In assenza dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, i Registratori Telematici possono essere utilizzati come Registratori di cassa ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18 e dell’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Sono inoltre disciplinati i Registratori di cassa già approvati:

  • quelli prodotti sulla base di un provvedimento di approvazione del modello in corso di validità al 1° gennaio 2017 possono essere usati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi se adattati secondo il punto 2.8 delle specifiche tecniche;
  • l’eventuale proroga del provvedimento di approvazione del modello, se ancora valida al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento, non può superare un anno;
  • i Registratori di cassa sottoposti ad approvazione dopo il sessantesimo giorno dalla pubblicazione devono rispettare i requisiti contenuti nell’allegato tecnico denominato "Prescrizioni tecniche per l’approvazione".

Attivazione, verificazione e messa in servizio

I Registratori Telematici sono attivati o disattivati dal personale dei laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del 28 luglio 2003.

Essi sono inoltre sottoposti a verificazione periodica biennale da parte degli stessi laboratori abilitati; la prima verificazione avviene al momento dell’attivazione dell’apparecchio.

Il Registratore Telematico si considera "in servizio" al momento della prima trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Censimento telematico e QRCODE

Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate. Il risultato è un censimento dinamico e automatico degli apparecchi conformi e della loro operatività.

Le informazioni acquisite sono rese disponibili al contribuente titolare dell’apparecchio, o a un suo delegato, tramite un’area dedicata e riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, che costituisce il libretto di dotazione informatico del Registratore.

Attraverso la stessa area l’Agenzia rilascia un QRCODE da applicare in un apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, così da consentire la verifica online del corretto censimento e della regolare verificazione periodica.

Esercizio dell’opzione

L’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito dell’Agenzia delle entrate.

L’opzione può essere esercitata dal soggetto passivo IVA o da un suo delegato, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia.

Termini ed efficacia dell’opzione

L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati.

L’effetto dell’opzione è così disciplinato:

  • vale per l’anno solare in cui inizia la memorizzazione e trasmissione dei dati;
  • si estende ai quattro anni solari successivi;
  • se non revocata, si rinnova di quinquennio in quinquennio;
  • per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e intendono optare sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

La revoca è effettuata esclusivamente in modalità telematica, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio, e produce effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante il Registratore Telematico, nel rispetto delle regole e tempistiche indicate nelle specifiche tecniche.

La trasmissione telematica avviene anch’essa esclusivamente tramite il Registratore Telematico, che al momento della chiusura giornaliera:

  • genera un file XML;
  • lo sigilla elettronicamente;
  • lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

La memorizzazione e trasmissione iniziano dal primo giorno di messa in servizio del Registratore Telematico.

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle entrate completa la ricezione del file. L’avvenuta trasmissione è attestata mediante un esito di ricezione. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse e l’esercente deve inviare il file corretto entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.

Informazioni da memorizzare e trasmettere

Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente sono quelle indicate nell’allegato alle specifiche tecniche denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI".

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato.

Fino al ripristino del corretto funzionamento o fino all’adozione di un altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, l’esercente deve annotare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere in un apposito registro, anche tenuto in modalità informatica.

Le specifiche tecniche disciplinano anche le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico.

Trattamento dei dati e finalità

I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA interessati per supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA e per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Il trattamento avviene nel rispetto della normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali. I dati sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e trattati secondo il principio di necessità, mediante sistemi di elaborazione che consentono analisi selettive e limitano il trattamento ai soli soggetti con i requisiti per i controlli fiscali.

Il trattamento è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate.

Sicurezza delle trasmissioni e degli archivi

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza delle informazioni trasmesse sono garantite dal sigillo elettronico avanzato apposto al file e dalla connessione protetta verso il sistema dell’Agenzia delle entrate in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le specifiche tecniche allegate.

La consultazione sicura degli archivi dell’Anagrafe Tributaria è assicurata da misure di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione degli utenti abilitati, dalla tracciatura degli accessi con indicazione di tempi e operazioni svolte e dalla conservazione delle copie di sicurezza.

Informazione comunitaria e aggiornamento delle specifiche

Il provvedimento è stato oggetto della procedura di informazione comunitaria prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535.

Eventuali manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con preventiva comunicazione.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Il provvedimento si inserisce nell’attuazione dell’art. 9, comma 1, lettera d), della legge 11 marzo 2014, n. 23 e dell’art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che prevede, dal 1° gennaio 2017, la possibilità per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Tra i riferimenti normativi richiamati figurano, tra gli altri, il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la legge 26 gennaio 1983, n. 18, la legge 30 dicembre 1991, n. 413, la legge 27 luglio 2000, n. 212, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il provvedimento del 28 luglio 2003, il decreto ministeriale 17 giugno 2014, il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e la Direttiva (UE) 2015/1535.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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