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Provvedimento

Provvedimento del 12/10/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo modello IPEA e le relative istruzioni per chiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati, sia nel procedimento ordinario sia in accertamento con adesione. Definisce ambito di applicazione, modalità telematiche di presentazione, termini, effetti sulla sospensione dei ricorsi e adempimenti dell’ufficio competente, nonché l’aggiornamento delle perdite riportabili nell’ultima dichiarazione.

Approvazione del modello IPEA per lo scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento

Approvazione del modello IPEA per il computo in diminuzione delle perdite pregresse

Il provvedimento approva il nuovo modello IPEA e le relative istruzioni per presentare l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili emersi in sede di accertamento. La disciplina si applica sia all’accertamento ordinario sia al procedimento di accertamento con adesione, con indicazione dei termini, delle modalità telematiche di presentazione e degli adempimenti dell’ufficio competente.

Contenuto e sostituzione del precedente modello

Il modello approvato è denominato IPEA ed è composto da:

  • frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati relativi all’atto contenente la pretesa fiscale e i dati identificativi del soggetto interessato;
  • quadro US, per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini del computo in diminuzione delle perdite.

Il modello sostituisce quello approvato con il provvedimento prot. n. 2016/51240 dell’8 aprile 2016, insieme alle relative istruzioni. Eventuali aggiornamenti e correzioni saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Ambito di applicazione e nozione di perdite pregresse

Il modello deve essere presentato dal contribuente che intenda utilizzare perdite pregresse non ancora impiegate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e nel procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997.

Possono essere richieste in diminuzione solo le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del modello. Per perdite pregresse si intendono quelle maturate prima del periodo d’imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla chiusura dello stesso, secondo gli articoli 8 e 84 del TUIR.

Si considerano già utilizzate, alla data di presentazione del modello:

  • le perdite scomputate nelle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR;
  • le perdite rettificate o scomputate dagli uffici in conseguenza di precedenti atti impositivi.

Le perdite richieste con il modello, per la parte effettivamente computata in diminuzione, escono dalla disponibilità del contribuente.

Reperibilità e caratteristiche del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Può essere reperito anche su altri siti internet, a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato, riporti l’indirizzo del sito da cui è stato prelevato e gli estremi del provvedimento.

È ammessa la riproduzione in stampa monocromatica nera, purché realizzata con strumenti che garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo. È inoltre consentita la stampa nel rispetto della conformità grafica e della sequenza dei dati.

Modalità di presentazione telematica

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti previsti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al d.P.R. n. 322 del 1998;
  • oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del medesimo decreto.

La trasmissione telematica avviene mediante il prodotto informatico denominato IPEA, reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate dal 12 ottobre 2016.

I soggetti incaricati della trasmissione devono consegnare al contribuente:

  • un esemplare del modello in formato elettronico;
  • copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate, che costituisce prova della presentazione.

Resta salva, per sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, la facoltà di trasmettere il precedente modello all’indirizzo PEC dell’ufficio competente.

Ufficio competente e effetti della presentazione

L’ufficio competente all’accertamento, individuato ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 27, commi 13 e 14, del d.l. n. 185 del 2008, cura gli adempimenti conseguenti alla presentazione del modello e procede al computo in diminuzione delle perdite pregresse ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997.

Accertamento ordinario: termini e adempimenti

In caso di notifica di avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973:

  • il modello deve essere presentato entro il termine per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992;
  • la presentazione sospende tale termine per sessanta giorni;
  • l’ufficio, verificata l’utilizzabilità delle perdite indicate, ricalcola maggiore imposta, interessi e sanzioni e comunica l’esito al contribuente entro sessanta giorni dalla presentazione;
  • l’esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all’avviso di accertamento.

La presentazione del modello non impedisce comunque la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997. In tal caso si applicano le regole specifiche dell’accertamento con adesione e non opera la sospensione di sessanta giorni prevista per l’impugnazione dell’avviso.

Accertamento con adesione successivo alla notifica dell’avviso

Quando, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, viene presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997:

  • il modello finalizzato allo scomputo delle perdite deve essere presentato entro il termine per il ricorso, tenendo conto della sospensione prevista dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997;
  • la presentazione del modello sospende ulteriormente il termine per l’impugnazione per sessanta giorni, oltre alla sospensione già prevista dal citato articolo 6, comma 3;
  • l’ufficio formula l’invito a comparire per instaurare il contraddittorio;
  • verificata l’utilizzabilità delle perdite, predispone l’atto di accertamento con adesione con i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili;
  • la definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto e il compimento degli adempimenti dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Se la definizione non si perfeziona, l’ufficio che ha emesso l’avviso procede comunque, sulla base del modello presentato, al ricalcolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni e comunica l’esito al contribuente. Anche in questo caso l’esito del ricalcolo non è un atto autonomo rispetto all’avviso notificato.

Accertamento con adesione avviato prima dell’avviso di accertamento

Per il procedimento di accertamento con adesione avviato prima della notifica dell’avviso, ai sensi degli articoli 5, comma 1, o 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997:

  • il modello deve essere presentato nel corso del contraddittorio;
  • l’ufficio formula la proposta di accertamento per instaurare il contraddittorio;
  • verificata l’utilizzabilità delle perdite, predispone l’atto di accertamento con adesione con i maggiori imponibili al netto delle perdite;
  • la definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto e gli adempimenti dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Se la definizione non si perfeziona, l’ufficio emette l’avviso di accertamento e computa comunque in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite indicate nel modello, procedendo al calcolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni.

Riduzione delle perdite riportabili nella dichiarazione successiva

Dopo lo scomputo delle perdite pregresse effettuato dall’ufficio, l’amministrazione finanziaria riduce l’importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, in applicazione dell’articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Le attività sono svolte dallo stesso ufficio competente indicato per l’accertamento.

Comunicazioni via PEC

Le comunicazioni dell’ufficio conseguenti alla presentazione del modello possono essere effettuate tramite PEC nei confronti dei soggetti che abbiano attivato un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 16 del d.l. n. 185 del 2008.

Motivazione e base normativa

Il provvedimento si fonda sull’articolo 25 del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto le disposizioni dell’articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997, disciplinando il computo in diminuzione delle perdite nel procedimento di accertamento ordinario e con adesione.

La motivazione precisa che le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo previa apposita istanza del contribuente. Il provvedimento attua inoltre il punto 4.2 del precedente provvedimento dell’8 aprile 2016, definendo ambito di applicazione, contenuti, modalità e termini dell’istanza e approvando il modello IPEA da trasmettere esclusivamente in via telematica.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti normativi e amministrativi richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell’8 aprile 2016.

Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

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