Sentenza del 27/02/2015 n. 4090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato improcedibile, o più correttamente inammissibile, il suo appello contro la decisione della CTP di Roma. La CTR aveva ritenuto invalida la procura speciale conferita al difensore perché non conteneva un espresso riferimento alla sentenza impugnata. Equitalia ha sostenuto che la procura, apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto di appello, fosse chiaramente riferibile a quel giudizio. Con il secondo motivo ha inoltre contestato il rifiuto della documentazione prodotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo valida la procura speciale: la sua collocazione materiale insieme all'atto di appello consentiva di collegarla con certezza al giudizio, anche in assenza di un espresso richiamo alla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, pur precisando che, nel giudizio tributario, è possibile produrre nuovi documenti in appello entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, nel rispetto delle formalità previste. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla validità dell'ipoteca o sui crediti tributari sottostanti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione sui beni immobili del debitore per garantire il pagamento dei crediti tributari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Rende applicabili al processo tributario, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla procura alle liti.
Art. 83 c.p.c.
La procura è valida quando, anche se redatta su foglio separato, è materialmente congiunta all'atto processuale; tale collocazione consente di presumere che la procura si riferisca al giudizio cui l'atto accede.
Art. 359 c.p.c.
Estende al giudizio d'appello, in quanto compatibili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, comprese quelle sulla procura.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Nel contenzioso tributario consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in appello, senza essere necessariamente vincolate ai limiti dell'art. 345 c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Richiama, per il giudizio d'appello tributario, le norme relative al giudizio di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
La produzione documentale deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, rispettando le formalità previste dall'art. 24, comma 1; il mancato rispetto comporta la decadenza.
Art. 345 c.p.c.
I suoi limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non operano integralmente nel processo tributario, poiché l'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede una disciplina speciale.
Massime di principio
- Una procura speciale redatta su foglio separato è normalmente valida se materialmente congiunta all'atto processuale, anche quando non identifica espressamente la sentenza impugnata, purché il collegamento con il giudizio sia certo e non possa generare equivoci.
- Gli errori descrittivi presenti nella procura non determinano automaticamente l'invalidità quando l'atto cui la procura è allegata consente di individuare senza ambiguità la controversia e la controparte ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa, ma deve rispettare il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza e le formalità di deposito e comunicazione previste dalla legge.
- La cassazione con rinvio per un errore processuale non decide necessariamente il merito della controversia: il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente la causa applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.
- La decisione riguarda principalmente la validità della procura e le modalità di produzione documentale; non stabilisce, in via definitiva, se l'iscrizione ipotecaria, le cartelle o i relativi crediti fossero sostanzialmente legittimi.
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