Sentenza del 27/02/2015 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Modalità di richiesta di rimborso - Cessazione di attività - Evidenziazione dell'eccedenza positiva d'imposta in dichiarazione di cessazione - Presupposto istanza di rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, in caso di cessazione dell’attività, l’evidenziazione dell’eccedenza IVA positiva nella dichiarazione di cessazione è necessaria e costituisce l’unico presupposto dell’istanza di rimborso prevista dall’art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972. Dal testo fornito non risultano indicati il dispositivo concreto, l’eventuale accoglimento o rigetto del ricorso né gli importi controversi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA in caso di cessazione dell’attività. Poiché, dopo la cessazione, il contribuente non può più recuperare l’imposta assolta sugli acquisti mediante future operazioni imponibili, deve evidenziare nella dichiarazione di cessazione dell’attività, prevista dall’art. 35, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’esistenza di un’eccedenza positiva risultante dall’ultima dichiarazione annuale. Tale indicazione costituisce il presupposto per presentare l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 5, del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 30, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il rimborso dell’eccedenza IVA in caso di cessazione dell’attività; l’istanza di rimborso presuppone l’evidenziazione dell’eccedenza positiva nell’ultima dichiarazione o nella dichiarazione di cessazione, secondo quanto affermato nella massima.
Art. 35, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633 del 1972
Regola gli adempimenti dichiarativi connessi alla cessazione dell’attività. In tale sede il contribuente deve indicare l’eventuale eccedenza IVA positiva risultante dall’ultima dichiarazione annuale, affinché possa essere richiesto il rimborso.
Massime di principio
- Quando un’attività soggetta a IVA cessa e rimane un credito IVA non recuperabile tramite future operazioni imponibili, il contribuente deve indicare espressamente tale eccedenza nella dichiarazione di cessazione.
- L’indicazione dell’eccedenza nella dichiarazione di cessazione non è un adempimento meramente formale, ma costituisce il presupposto per la successiva richiesta di rimborso.
- La mancata evidenziazione dell’eccedenza nella dichiarazione prevista per la cessazione può impedire o rendere contestabile il rimborso, anche se il credito IVA risulta dalla contabilità o da precedenti dichiarazioni.
- In situazioni analoghe occorre verificare con attenzione la dichiarazione di cessazione, l’ultima dichiarazione annuale IVA e la tempestiva presentazione dell’istanza di rimborso.
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