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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 79 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi ICI relativi agli anni 2003-2007, sostenendo l'inammissibilità e l'illegittimità della pretesa per diversi motivi: notifica del ricorso direttamente al Comune anziché al concessionario emittente; vizi della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; omessa indicazione dei presupposti e delle ragioni dell'accertamento, anche perché la società affermava di non essere proprietaria degli immobili; mancata allegazione della documentazione utilizzata per calcolare l'imposta; intervenuta decadenza dal potere impositivo per l'anno 2003, poiché l'atto era stato notificato il 3 gennaio 2009, oltre il termine del 31 dicembre 2008.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo ammissibile il ricorso proposto contro il Comune. Ha escluso che fosse necessaria, a pena di inammissibilità, la notifica originaria anche al concessionario, qualificando il Comune e il concessionario come soggetti coinvolti in un litisconsorzio non necessario. Nel merito, ha respinto le contestazioni relative alla motivazione e alla quantificazione dell'imposta, poiché l'avviso indicava i mappali, gli identificativi catastali e le relative rendite, elementi sufficienti per determinare il tributo. Ha però accolto la contestazione relativa all'anno 2003, dichiarando non dovute l'imposta e le sanzioni per intervenuta decadenza. La società è stata condannata al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi per gli anni 2004-2007. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 346 c.p.c.

    Lo svolgimento del processo è stato esaminato nei limiti delle questioni devolute al giudice d'appello.

  • Art. 56 D.Lgs. 546/1992

    Ha delimitato, insieme all'art. 346 c.p.c., l'ambito delle questioni esaminabili in appello.

  • Art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Il giudice di primo grado lo aveva interpretato nel senso che il ricorso dovesse essere notificato al soggetto che aveva emesso l'atto. Il giudice d'appello ha escluso che la mancata notifica originaria al concessionario determinasse l'inammissibilità, quando il ricorso sia stato proposto contro il Comune titolare del potere impositivo.

  • Art. 36 D.Lgs. 546/1992

    È stato invocato dalla società per contestare la carenza degli elementi essenziali della sentenza di primo grado, ma la decisione d'appello ha riformato la sentenza principalmente sulla questione dell'ammissibilità e del merito.

  • Art. 112 c.p.c.

    La società ha lamentato una pronuncia d'ufficio sull'inammissibilità; la questione è stata superata dal giudice d'appello, che ha ritenuto ammissibile il ricorso.

  • Art. 132 c.p.c.

    È stato dedotto come fondamento della censura di omessa o contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado.

  • Cass. civ., sez. V, nn. 2803 e 8495 del 2010

    Secondo i principi richiamati, in materia ICI la proposizione della domanda direttamente contro il Comune non comporta decadenza o inammissibilità; l'eventuale successiva chiamata del concessionario costituisce estensione della domanda e non domanda nuova. Comune e concessionario sono litisconsorti non necessari.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, la notifica del ricorso direttamente al Comune titolare del potere impositivo non determina automaticamente l'inammissibilità, anche se l'atto è stato materialmente emesso o notificato da un concessionario.
  • Comune e concessionario della riscossione possono essere soggetti distinti, ma la loro partecipazione congiunta non è necessariamente obbligatoria: l'assenza del concessionario non impedisce di regola l'esame del ricorso contro la pretesa tributaria del Comune.
  • Un avviso ICI è normalmente sufficientemente motivato quando identifica gli immobili, i dati catastali, le rendite e gli elementi utilizzati per il calcolo; non è sempre necessario allegare tutta la documentazione catastale se i dati essenziali sono riportati nell'atto.
  • Il contribuente non può generalmente invocare come vizio dell'avviso la mancata trascrizione integrale delle norme di legge applicate, poiché si presume la conoscibilità della normativa vigente.
  • I termini di decadenza per la notifica degli atti tributari devono essere verificati autonomamente per ciascuna annualità: una notifica tardiva può eliminare la pretesa per quell'anno, senza travolgere necessariamente gli accertamenti relativi agli anni successivi.
  • L'accoglimento parziale dell'impugnazione può comportare la conservazione della pretesa tributaria per le annualità non colpite da vizi, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

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