Sentenza del 29/01/2019 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Reddito d'impresa - Costi - Attività di sponsorizzazione - Iniziativa imprenditoriale - Deduzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione dei costi di sponsorizzazione è stata ritenuta ammissibile, non essendo necessario dimostrare un ritorno economico immediato o diretto. È sufficiente che l'operazione sia funzionale, anche prospetticamente, alla promozione dell'impresa e all'incremento del volume d'affari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti da un'impresa nell'ambito di contratti di sponsorizzazione. Il principio affermato è che, in virtù della libertà di iniziativa economica, l'impresa può sponsorizzare proprie iniziative o attività anche mediante accordi con altre società, allo scopo di incrementare il giro d'affari. I costi possono essere inerenti e quindi deducibili anche quando la sponsorizzazione produca effetti indiretti, potenziali o riferiti a sviluppi futuri dell'attività, purché sussista un collegamento ragionevole con l'attività d'impresa.
Norme richiamate
Costituzione, articolo 41
La libertà di iniziativa economica privata tutela la possibilità dell'impresa di adottare scelte organizzative e commerciali, inclusa la sponsorizzazione, quando orientate al perseguimento dell'attività economica.
Cassazione, Sezioni riunite, sentenza n. 450/2018
Il richiamo sostiene l'interpretazione secondo cui l'inerenza dei costi di sponsorizzazione può sussistere anche in presenza di un'utilità indiretta, potenziale o futura, senza necessità di provare un incremento immediato dei ricavi.
Massime di principio
- Un costo di sponsorizzazione può essere deducibile se presenta un collegamento concreto e ragionevole con l'attività d'impresa, anche se il ritorno economico è indiretto o si manifesta nel futuro.
- La mancata dimostrazione di un aumento immediato del fatturato non esclude automaticamente l'inerenza del costo.
- L'impresa deve comunque documentare contratto, pagamenti, contenuto della sponsorizzazione e coerenza dell'operazione con la propria strategia commerciale.
- La libertà di iniziativa economica non rende deducibile qualsiasi spesa: restano necessari effettività, congruità, tracciabilità e collegamento, anche prospettico, con l'attività aziendale.
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