Cassazione Penale, Sentenza n. 13289/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del 10 aprile 2024 che aveva riformato l'ordinanza del GIP del 26 settembre 2023 e applicato la custodia cautelare in carcere a Massimo Rosi per i reati, tra cui l'art. 416bis c.p. (associazione mafiosa) aggravata e il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (narcotraffico). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla scelta della misura custodiale, contestando l'interpretazione delle intercettazioni, l'assenza di contestazione originaria dell'art. 416bis nei suoi confronti, la mera progettualità (non operatività) della ricostituzione della locale di Lonate Pozzolo e sostenendo che, quanto al narcotraffico, i fatti integrassero al massimo un concorso di persone e non un'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria, tratto in modo logico e coerente gli elementi indiziari (intercettazioni, cassa comune, cointeressenze economiche, episodi estorsivi e impiego di violenza o della 'fama' mafiosa), e correttamente valutato le esigenze cautelari (ricorrendo tra l'altro alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.). Le censure di Rosi sono state ritenute generiche e tendenzialmente rivendicative di una rivalutazione degli elementi di fatto, non rientranti nei limiti del sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudice dell'appello cautelare: il Tribunale in tale funzione può riformare le decisioni del GIP in materia di misure cautelari, come avvenuto nel caso.
art. 416bis cod. pen.
Contestata la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che, allo stato cautelare, esistessero gravi indizi della 'mafiosità' del nuovo sodalizio, desumibili da struttura, cointeressenze economiche, cassa comune e capacità intimidatoria (anche per la 'spendita della fama criminale').
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento al delitto di traffico di stupefacenti: il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi anche circa la partecipazione dell'indagato a una struttura dedita al narcotraffico e alla gestione dei proventi.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norme relative ad illeciti in materia di stupefacenti menzionate nei capi di imputazione; utilizzate nel quadro probatorio per delineare l'operatività del sodalizio nel narcotraffico.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla 'doppia presunzione' (pericolo di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio) utile a motivare la misura cautelare; nel caso la Corte ha ritenuto che tale presunzione fosse corroborata dagli elementi di personalità e dal contesto associativo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione del motivo in cassazione (richiamo ai limiti della deduzione motivazionale); il ricorso è stato valutato nei termini di tale disciplina e ritenuto generico/inefficace.
Massime di principio
- In sede di giudizio cautelare la valutazione della gravità indiziaria è prognostica e richiede un livello di convincimento inferiore rispetto al giudizio di merito: censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono spesso inammissibili in cassazione se generiche.
- Per configurare un'associazione di tipo mafioso non è necessario che la forza intimidatrice si concretizzi sempre in atti di violenza: la 'spendita della fama criminale', la capacità di assoggettamento omertoso, la cassa comune e la stabilità delle cointeressenze economiche possono suffragare la 'mafiosità'.
- La presenza di rapporti economici comuni (cassa comune, apporto di capitali, società riconducibili agli indagati) e la ripartizione stabile di ruoli possono consentire la ricostruzione, in sede cautelare, di un'organizzazione stabile anche tra soggetti provenienti da diverse aggregazioni criminali.
- Le critiche in cassazione alla motivazione del giudice del riesame devono mirare a vizi specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non a richieste di rivalutazione degli elementi probatori o ad alternative interpretative dei fatti.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare supportata da un compendio intercettativo e documentale occorre indicare elementi probatori precisi e rilevanti che il giudice avrebbe omesso o travisato, nonché dimostrare concretamente la cessazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
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