Ordinanza n. 137/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento prot. n. 13044 del 4 novembre 2025 (notificato il 5 gennaio 2026 - provvedimento di sgombero e prova della notifica), con il quale il Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Maruggio ha ordinato alla sig.ra De Santis Giuseppa lo sgombero “dell’area demaniale marittima (foglio 34 p.lla 2660..la demolizione e…rimozione a proprie spese delle opere abusivamente occupate….il ripristino dello stato dei luoghi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente ed in particolare di tutti gli atti richiamati nella predetta ordinanza e quindi: della nota 13 novembre 2018 prot. n. 28963 dell’Ufficio Locale Marittimo di Maruggio; dell’ordinanza n. 8 del 12 febbraio 2019 emessa dal Comune di Maruggio e mai notificata alla ricorrente; della nota 26 agosto 2025 prot. n. 9972 dell’Agenzia del Demanio e del richiamato sopralluogo del 26 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di sgombero di un'area ritenuta demaniale marittima, con demolizione e rimozione delle opere abusivamente realizzate e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante dell'area)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 4 novembre 2025 e gli atti presupposti, contestando l'ordine di sgombero dell'area, la rimozione delle opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi, adottati sul presupposto dell'illecita occupazione di un'area qualificata come demaniale marittima. Sono stati inoltre impugnati una nota dell'Ufficio Locale Marittimo del 2018, un'ordinanza comunale del 2019 asseritamente mai notificata, una nota dell'Agenzia del Demanio del 2025 e il sopralluogo richiamato nel provvedimento. L'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, rinviando l'approfondimento delle questioni alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti del provvedimento comunale. In questa fase sommaria, il Collegio ha ritenuto apprezzabile il periculum in mora, poiché l'immediata esecuzione dell'ordine di sgombero e di rimozione avrebbe prodotto effetti irreversibili. Ha inoltre rilevato che le amministrazioni resistenti non avevano rappresentato specifiche ragioni di urgenza per procedere immediatamente e che la realizzazione delle opere risaliva nel tempo. Il Tribunale ha precisato che la valutazione è resa impregiudicata ogni ulteriore questione di rito e di merito e che le questioni dedotte richiedono approfondimento in sede di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 24 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ravvisato in particolare un pregiudizio grave e irreversibile derivante dall'immediata esecuzione dell'atto.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'immediata esecuzione di un ordine di sgombero e rimozione di opere può essere sospesa quando produca effetti irreversibili prima della decisione di merito.
- Il periculum in mora assume rilievo quando l'amministrazione non dimostri specifiche ragioni di urgenza per l'esecuzione immediata e le opere oggetto di rimozione siano risalenti nel tempo.
- Quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può sospendere provvisoriamente gli effetti dell'atto per consentire una decisione di merito re adhuc integra.
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