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Sentenza

Sentenza n. 5296/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 4391 del 29.07.2024 notificato il 01/08/2024 a firma del Dirigente dell’Area UTC – LLPP del Comune di Valle di Maddaloni (CE); B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.04.2025: - della nota del 09/04/2025 a firma del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni Ing. Agata Granatello avente ad oggetto “Riscontro alla richiesta presentata con prot. 2134 del 20/03/25 da parte del Geom. Monaco Raffaele incaricato in qualità di Tecnico di parte, dalla Sig.ra Teresa Daniela Rossi/Rega Aniello per il ricorso numero RG 4524/2024 contro il Comune di Valle di Maddaloni, nonché alla diffida con prot. 2566 del 07/04/25 inviata dall’Avv. Labriola Renato”;

Giustizia amministrativa202404524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di installare dissuasori della sosta e successivo atto che ne autorizzava solo un numero insufficiente, escludendo ulteriori dissuasori o una catena

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29 luglio 2024, notificato il 1° agosto 2024, con cui il Comune aveva ritenuto impossibile installare i dissuasori richiesti per il restringimento della carreggiata, rinviando l'eventuale intervento a una futura programmazione subordinata alla disponibilità di bilancio e indicando, in alternativa, il ricorso ai controlli della Polizia municipale. Ha dedotto violazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento e dei principi di adeguatezza e ragionevolezza; violazione degli artt. 37, 42, 157, comma 2, e 180 del d.P.R. 495/1992 e degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990; motivazione erronea e contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, disparità di trattamento e sviamento. Secondo la ricorrente, i dissuasori potevano essere collocati a un metro dal muro, prolungando il muretto già presente, senza impedire la circolazione e garantendo il transito pedonale. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 9 aprile 2025, adottata dopo l'ordinanza cautelare n. 3555/2025 del 17 febbraio 2025: il Comune aveva approvato una soluzione ridotta, con tre dissuasori complessivi e senza catena, sostenendo di dover preservare una carreggiata di almeno 5,50 metri e lo spazio pedonale minimo di un metro. La ricorrente ha dedotto l'elusione dell'ordinanza cautelare, la persistente inefficacia della soluzione contro la sosta abusiva e la violazione dell'art. 180, comma 4, del d.P.R. 495/1992, secondo cui i dissuasori devono costituire un impedimento effettivo al transito. Ha documentato che lo spazio lasciato tra i dissuasori consentiva la sosta, anche prolungata, e che i veicoli parcheggiati non impedivano le manovre di ingresso e uscita dall'abitazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando entrambi i provvedimenti per difetto di istruttoria e di motivazione; le ulteriori censure sono state assorbite. Ha ritenuto fuorviante il richiamo comunale alla larghezza minima di 5,50 metri: la strada era già regolamentata a doppio senso nonostante tratti di larghezza inferiore, pari a 5,35 e 5 metri, e il Codice della strada non stabilisce una larghezza minima della carreggiata per la circolazione a doppio senso. La misura comunale, limitata a due dissuasori lungo il muretto e a uno presso il pluviale, non impediva concretamente la sosta vietata, poiché lo spazio tra gli elementi continuava a essere utilizzato come stallo, restringendo ulteriormente la sede stradale. Le fotografie e i video dimostravano inoltre che le manovre di accesso all'abitazione restavano agevoli anche in presenza di un veicolo parcheggiato. Il TAR ha considerato insufficienti anche i soli interventi repressivi e sanzionatori prospettati dal Comune, tenuto conto dei pregiudizi documentati per la ricorrente e per il transito pedonale. Ha rimesso all'Amministrazione la scelta di una diversa soluzione allocativa o di una diversa tipologia di dissuasori, idonea a impedire la sosta abusiva, nonché la valutazione dell'eventuale istituzione del senso unico alternato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 140 d.P.R. 495/1992

    il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m

    La norma disciplina la larghezza delle corsie di marcia, con valori variabili in funzione della destinazione, del tipo di strada e dei veicoli; non fonda la pretesa esistenza di una larghezza minima di 5,50 metri per ogni carreggiata a doppio senso.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3

    Per le strettoie inferiori a 5,60 metri il regolamento prevede il senso unico alternato; nel caso concreto il TAR ha rilevato la contraddizione tra tale disciplina e il mantenimento del doppio senso su tratti della strada di larghezza inferiore, rimettendo al Comune anche la valutazione dell'eventuale istituzione del senso unico alternato.

  • art. 157, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.

    In assenza di marciapiede rialzato, la sosta deve lasciare ai pedoni uno spazio di transito non inferiore a un metro. La disposizione non stabilisce una larghezza minima della carreggiata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione autorizza dissuasori della sosta, la loro collocazione e spaziatura devono essere concretamente idonee a impedire la sosta vietata; una soluzione che lasci spazi effettivamente utilizzabili come stalli può risultare inefficace e viziata per difetto di istruttoria e motivazione.
  • La valutazione sull'installazione di dissuasori deve fondarsi sulle caratteristiche effettive dei luoghi e sull'effetto concreto della misura, verificando anche se le limitazioni prospettate alla circolazione o alle manovre siano comprovate.
  • Il richiamo a una larghezza minima della carreggiata di 5,50 metri per la circolazione a doppio senso non può essere assunto, in assenza di una disposizione che la imponga, come requisito automatico per negare l'installazione di dissuasori; occorre considerare la disciplina applicabile e la regolamentazione concretamente adottata per la strada.
  • Se la larghezza di una strettoia è inferiore a 5,60 metri, l'art. 42, comma 2, del d.P.R. 495/1992 prevede il transito a senso unico alternato; l'amministrazione deve quindi valutare coerentemente la disciplina della circolazione e l'eventuale adozione di tale soluzione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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