Sentenza del 27/11/2018 n. 8330 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di rettifica e liquidazione - Imposta di registro, ipotecaria e catastale e relative sanzioni - Recupero delle imposte - Non sussiste - Motivazione dell'avviso - Insufficiente ed inadeguata - Violazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione - Necessità di allegazione dell'atto notarile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre alle relative sanzioni, deducendo l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione dell'avviso. In particolare, l'Ufficio non avrebbe spiegato in modo puntuale le ragioni della maggiore imposizione, il profilo soggettivo cui essa era riferibile e i criteri utilizzati per determinare il quantum della pretesa. È stata inoltre contestata la mancata allegazione all'avviso dell'atto notarile presupposto, necessaria per consentire al contribuente di comprendere integralmente la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'avviso di rettifica e liquidazione, ritenendo la motivazione assolutamente inadeguata. Il contribuente non era stato posto in condizione di ricostruire l'iter logico e argomentativo seguito dall'Agenzia delle Entrate né di verificare come fosse stato calcolato l'importo richiesto. È stato quindi riconosciuto il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa, anche per la mancata allegazione dell'atto notarile.
Norme richiamate
Articoli 51 e 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica e liquidazione deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti della ripresa e i criteri di determinazione della maggiore imposta; quando l'atto richiamato è essenziale per comprendere la pretesa, deve essere allegato o adeguatamente riprodotto.
Articolo 24 della Costituzione
La motivazione dell'atto impositivo deve essere sufficientemente chiara e completa da rendere effettivo il diritto di difesa del contribuente.
Articolo 7, comma 1, della legge n. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati e indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; gli atti richiamati e non conosciuti dal contribuente devono essere allegati, salvo che il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto.
Articolo 3 della legge n. 241/1990
Ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica e liquidazione è legittimo solo se espone in modo concreto le ragioni della maggiore imposta, i soggetti cui la pretesa è riferita e il metodo utilizzato per quantificarla.
- La motivazione non può essere meramente apparente o generica: il contribuente deve poter ricostruire il percorso logico seguito dall'Ufficio e verificare la correttezza dell'importo richiesto.
- Se l'avviso richiama un atto notarile o altro documento essenziale non previamente conosciuto dal contribuente, tale documento deve essere allegato oppure il suo contenuto rilevante deve essere riportato nell'avviso.
- La mancata allegazione dell'atto presupposto può determinare il difetto di motivazione e l'annullamento dell'atto quando impedisce una difesa effettiva.
- In casi analoghi, occorre verificare non solo l'esistenza formale della motivazione, ma anche la sua sufficienza sostanziale: devono risultare chiari presupposti, criteri di calcolo, riferimenti soggettivi e documenti utilizzati.
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