Sentenza del 27/11/2018 n. 32 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
CATEGORIA CATASTALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di qualificare gli impianti di risalita funzionali alle piste sciistiche come mezzi pubblici di trasporto, con conseguente attribuzione della relativa categoria catastale. La questione riguardava la natura degli impianti: se dovessero essere considerati infrastrutture di trasporto pubblico in senso generale oppure strutture destinate al servizio specifico degli utenti delle piste da sci, inserite in un'attività turistico-sportiva svolta a fini di lucro.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Gli impianti di risalita non sono stati riconosciuti come mezzi pubblici di trasporto ai fini catastali, poiché non svolgono un servizio rivolto indistintamente alla collettività, ma sono destinati a una categoria specifica di utenti, cioè gli sciatori e gli utilizzatori delle piste per finalità ludico-sportive. La loro funzione è inoltre collegata a un'attività economica organizzata e lucrativa. Pertanto, deve essere mantenuta la classificazione catastale propria degli impianti e delle strutture connesse all'attività sciistica, anziché quella prevista per i mezzi pubblici di trasporto.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione catastale, non è sufficiente che un impianto trasporti persone: occorre verificare la funzione concreta svolta e il pubblico cui il servizio è rivolto.
- Un impianto destinato esclusivamente o prevalentemente agli utenti di una specifica attività ricreativa o sportiva non è automaticamente assimilabile a un mezzo pubblico di trasporto.
- La destinazione a finalità lucrative e il collegamento funzionale con un'attività commerciale o turistica possono escludere l'inquadramento nella categoria catastale dei mezzi pubblici di trasporto.
- In situazioni analoghe, la classificazione deve essere valutata sulla base dell'accessibilità del servizio alla generalità degli utenti, dell'autonomia funzionale dell'impianto e del suo rapporto con l'attività economica principale.
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