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Sentenza

Sentenza del 27/11/2018 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Novara

Notifica mediante ricerca e consegna da parte di ufficiale giudiziario o di messo notificatore - Legittimità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la notificazione fosse illegittima perché eseguita mediante deposito e affissione dell’avviso presso l’albo del Comune, senza ulteriori ricerche del destinatario al di fuori del domicilio fiscale, e contestava inoltre la validità della cartella di pagamento per l’assenza della sottoscrizione dell’esattore.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta legittima. La disciplina tributaria individua il domicilio fiscale come luogo di riferimento e pone sul contribuente l’onere di comunicare le eventuali variazioni. Se il destinatario risulta assolutamente irreperibile presso tale domicilio, l’Amministrazione non deve effettuare ricerche fuori dal Comune di residenza anagrafica o della sede legale, potendo applicare la procedura prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, mediante affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale. La notificazione si perfeziona dopo otto giorni dall’affissione. È stata inoltre esclusa la necessità della sottoscrizione dell’esattore sulla cartella, poiché il modello ministeriale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 richiede l’intestazione dell’agente della riscossione, ma non la sua firma.

Norme richiamate

  • Art. 58 D.P.R. n. 600/1973

    Individua il domicilio fiscale del contribuente, che costituisce il luogo ordinario di riferimento per la notificazione degli atti tributari.

  • Art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Consente, in caso di irreperibilità assoluta presso il domicilio fiscale, il deposito dell’atto e l’affissione dell’avviso all’albo del Comune del domicilio fiscale, con perfezionamento della notificazione dopo otto giorni.

  • Art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Stabilisce che la cartella di pagamento sia predisposta secondo il modello ministeriale; poiché tale modello non prevede la firma dell’esattore, la sottoscrizione non è requisito essenziale di validità.

Massime di principio

  • Negli atti tributari il domicilio fiscale predeterminato dalla legge è il principale riferimento per la notificazione; l’Amministrazione non è normalmente tenuta a svolgere ricerche illimitate in altri luoghi.
  • Il contribuente deve comunicare tempestivamente le variazioni del domicilio fiscale nei limiti previsti dalla legge; in mancanza, può subire notificazioni valide presso il precedente domicilio fiscale.
  • In caso di irreperibilità assoluta presso il domicilio fiscale, la procedura di deposito e affissione all’albo comunale può essere sufficiente, senza necessità di ulteriori ricerche fuori dal Comune.
  • La notificazione si considera perfezionata decorso il termine previsto dalla specifica procedura, anche se il destinatario non ha materialmente preso conoscenza dell’atto.
  • La mancanza della firma sull’atto non determina automaticamente l’invalidità: occorre verificare se la sottoscrizione sia richiesta dalla legge o dal modello normativo applicabile.
  • Per le cartelle di pagamento deve essere verificata la conformità al modello ministeriale; l’intestazione dell’agente della riscossione può essere sufficiente quando il modello non prescrive la firma.

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