Sentenza del 27/11/2018 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Novara
Cartelle di pagamento e atti presupposti - Notifica al domicilio fiscale - Onere del contribuente di comunicare ogni variazione - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli atti non fossero stati validamente notificati perché eseguiti presso un domicilio diverso da quello effettivo, lamentando inoltre l'omessa ricerca del nuovo indirizzo, la mancata sottoscrizione autografa della cartella e la non conformità delle copie fotostatiche prodotte rispetto agli originali. La decisione ha invece ritenuto applicabile la disciplina del domicilio fiscale prevista dagli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600/1973: il contribuente deve comunicare le variazioni del domicilio e, in caso di irreperibilità assoluta presso il domicilio fiscale, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere ricerche al di fuori del Comune, potendo procedere mediante affissione dell'avviso e deposito nell'albo comunale. È stata inoltre esclusa la necessità della sottoscrizione autografa dell'esattore sulla cartella, quando il modello ministeriale non la prevede. Il disconoscimento della copia ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce infine al giudice di verificarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova.
La decisione
Le notifiche sono state ritenute legittime e perfezionate decorsi otto giorni dall'affissione dell'avviso prevista dall'art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973. Sono state altresì ritenute valide le cartelle prive di sottoscrizione autografa dell'esattore e utilizzabili le copie fotostatiche, qualora la loro conformità all'originale possa essere accertata dal giudice con gli strumenti probatori disponibili. Nel complesso, le contestazioni del contribuente sono state respinte.
Norme richiamate
Art. 58 del D.P.R. n. 600/1973
La notificazione degli atti tributari si fonda sul domicilio fiscale individuato dalla legge. Il contribuente è tenuto a fare riferimento a tale domicilio fino a quando non ne comunichi validamente la variazione.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
In caso di irreperibilità assoluta presso il domicilio fiscale, l'Amministrazione può procedere mediante affissione dell'avviso e deposito nell'albo del Comune del domicilio fiscale, senza dover effettuare ricerche fuori dal Comune. La notificazione si perfeziona dopo otto giorni dall'affissione.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato dal Ministro competente. Se tale modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore, la sua mancanza non determina l'invalidità della cartella.
Art. 2719 del codice civile
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non produce automaticamente l'inutilizzabilità della copia. Il giudice può verificarne la conformità anche attraverso altri mezzi di prova, inclusi elementi presuntivi.
Art. 215 del codice di procedura civile
A differenza del disconoscimento della copia previsto dall'art. 2719 c.c., il disconoscimento della scrittura privata impone, in mancanza di richiesta di verificazione, di non utilizzare la scrittura come prova.
Massime di principio
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente e nelle forme previste dalla legge ogni variazione del domicilio fiscale; in mancanza, le notifiche effettuate al precedente domicilio fiscale possono restare valide.
- Quando il contribuente è irreperibile presso il domicilio fiscale, l'Amministrazione non deve necessariamente svolgere ricerche anagrafiche o investigative al di fuori del Comune previsto dalla legge, potendo utilizzare la procedura di affissione e deposito stabilita dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
- La validità della cartella di pagamento non dipende sempre dalla presenza della firma autografa del funzionario o dell'esattore: occorre verificare se la sottoscrizione sia richiesta dalla legge o dal modello ministeriale applicabile.
- Il disconoscimento di una copia fotostatica deve essere specifico, ma non impedisce al giudice di accertare comunque la corrispondenza con l'originale mediante altri elementi di prova.
- Nelle controversie sulla notifica è essenziale distinguere tra l'inesistenza della notifica, la sua nullità e il semplice mancato reperimento del destinatario, poiché quest'ultimo può legittimare forme sostitutive previste dalla legge.
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