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Sentenza

Sentenza del 01/03/2017 n. 828 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Medico di medicina generale convenzionato con il SSN - Disponibilità di locali - Autonoma organizzazione - Non configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa IRAP è stata esclusa, poiché la sola disponibilità dei locali non è sufficiente a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione. Occorre dimostrare un'organizzazione ulteriore rispetto all'attività personale del medico, caratterizzata da dotazioni particolari, personale o attività ausiliarie e incrementative. In assenza di tali elementi, l'attività del medico convenzionato con il SSN non è soggetta a IRAP.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che la mera disponibilità di locali utilizzati per l'esercizio della professione, indipendentemente dal fatto che fossero detenuti in locazione o a titolo di proprietà, non dimostrasse l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Per il medico di medicina generale convenzionato con il SSN, infatti, la disponibilità di uno studio costituisce una necessità oggettiva e imprescindibile per lo svolgimento dell'attività e non equivale, da sola, alla presenza di beni strumentali aggiuntivi, personale o altre attività coordinate capaci di potenziare l'operatività personale del professionista.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    La disponibilità di alcuni locali, a qualsivoglia titolo essa avvenga, locativo o dominicale, non basta di per sé a comprovare l'esistenza di un'organizzazione.

    La disponibilità di uno studio professionale è una condizione normalmente necessaria per il medico di medicina generale convenzionato con il SSN, ma non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per i professionisti, la mera disponibilità dei locali in cui viene esercitata l'attività, anche se di proprietà o in locazione, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • L'autonoma organizzazione richiede elementi ulteriori rispetto all'attività personale del professionista, come personale dipendente o collaboratori rilevanti, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o una struttura organizzata capace di incrementare l'attività.
  • Nel caso dei medici convenzionati con il SSN, lo studio professionale può costituire una dotazione necessaria per legge o per la natura dell'attività; tale necessità depone contro la sua automatica qualificazione come indice di autonoma organizzazione.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva: la presenza di locali va esaminata insieme a personale, beni strumentali, costi e modalità effettive di svolgimento dell'attività.

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