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Sentenza

Sentenza del 01/03/2017 n. 923 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione documentale- Termine di venti giorni liberi anteriori all'udienza - Produzione tardiva - Inammissibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G. Z. ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Roma, ma non ha prodotto tempestivamente la prova completa della notificazione dell'appello alla controparte. In particolare, inizialmente era stato depositato soltanto l'avviso di spedizione, mentre la ricevuta di ritorno attestante l'effettiva consegna dell'atto è stata acquisita il 21 ottobre 2016 e depositata solo il 22 novembre 2016, dopo il termine dei venti giorni liberi anteriori all'udienza del 23 novembre 2016. La prova è stata quindi prodotta tardivamente. Il collegio ha ritenuto che il termine previsto per la produzione documentale dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, applicabile all'appello tramite l'art. 61, sia perentorio e che la mancata produzione della ricevuta di ritorno impedisca di verificare il perfezionamento della notifica e la valida instaurazione del contraddittorio.

La decisione

L'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della valida notificazione e per violazione del termine perentorio di produzione documentale. Il termine non poteva essere prorogato né superato mediante acquisizione d'ufficio. Non sono state liquidate spese, poiché Equitalia non si è costituita. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 1

    fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione

    Il termine per il deposito dei documenti nel processo tributario è perentorio e la sua violazione comporta la decadenza dalla produzione tardiva.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 61

    Rende applicabili al giudizio d'appello le disposizioni relative alla trattazione e alla produzione documentale previste per il giudizio di primo grado.

  • D.lgs. n. 546/1992, artt. 53, comma 2, 20, commi 1 e 2, e 16, commi 2 e 3

    Disciplinano le modalità di proposizione e notificazione dell'appello tributario.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1

    Prevede il deposito tempestivo degli atti e dei documenti necessari alla costituzione in giudizio, inclusa la prova della spedizione o notificazione del ricorso o dell'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 149, e legge n. 890/1982

    La ricevuta di ritorno è il documento idoneo a dimostrare la consegna della notificazione postale, la data della consegna e l'identità del consegnatario.

  • Codice di procedura civile, art. 153, comma 2

    Consente la rimessione in termini in caso di decadenza determinata da causa non imputabile alla parte, come il caso fortuito o la forza maggiore, mediante apposita istanza.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la documentazione deve essere depositata entro il termine dei venti giorni liberi anteriori all'udienza; il termine è normalmente perentorio e il deposito tardivo comporta la decadenza.
  • Quando una notificazione viene eseguita per posta, la sola prova della spedizione non dimostra il perfezionamento della notifica: occorre produrre la ricevuta di ritorno o altro documento idoneo ad attestare la consegna.
  • La prova della notifica dell'impugnazione è essenziale per dimostrare la valida instaurazione del contraddittorio; se la controparte non si costituisce, la sua mancanza può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La produzione tardiva non può essere sanata dalla rilevazione d'ufficio del giudice né dalla produzione in udienza, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • In presenza di caso fortuito o forza maggiore, la parte può chiedere la rimessione in termini, ma deve dedurre e dimostrare tempestivamente l'impedimento con un'apposita istanza.
  • L'inammissibilità dell'appello può comportare, oltre alla perdita dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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