Sentenza del 01/03/2017 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
ICI - Area edificabile - Abusi edilizi compiuti da confinanti - Potenzialità edificatoria compromessa - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2009, con i quali il Comune aveva richiesto una maggiore imposta, ritenendo infedele la dichiarazione concernente un terreno edificabile di 470 mq. Hanno sostenuto che il valore dichiarato, corrispondente al prezzo di acquisto del 2001, fosse congruo; che la potenzialità edificatoria fosse compromessa da abusi edilizi dei confinanti realizzati in violazione delle distanze legali; che il valore venale fosse stato determinato dal Comune mediante comparazioni non appropriate; che gli avvisi fossero insufficientemente motivati; e che la mancata contestazione dei valori negli anni precedenti avesse creato un legittimo affidamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che gli abusi edilizi dei confinanti costituiscono un illecito civile, superabile mediante azioni giudiziarie o accordi transattivi, e non incidono sulla potenzialità edificatoria amministrativa né, di conseguenza, sul valore di mercato del terreno ai fini ICI. Ha ritenuto congrua la stima comunale, fondata su compravendite di terreni con caratteristiche urbanistiche e intrinseche analoghe, mentre i valori indicati dai contribuenti non erano comparabili. Gli avvisi sono stati considerati adeguatamente motivati, senza necessità di allegare gli atti pubblici utilizzati per la comparazione. È stata inoltre esclusa la violazione del legittimo affidamento, poiché la mancata contestazione delle annualità precedenti non costituisce errore od omissione dell'amministrazione. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, d.lgs. 546/1992
La determinazione del valore venale in comune commercio deve essere sostenuta da criteri comparativi attendibili e da elementi riferiti a terreni con caratteristiche urbanistiche, dimensionali e intrinseche analoghe. Nel caso concreto, la stima comunale è stata ritenuta congrua.
Art. 10, legge 212/2000
La tutela del legittimo affidamento opera quando il contribuente si sia conformato a specifiche indicazioni dell'amministrazione oppure abbia agito in conseguenza di ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione. La semplice mancata contestazione di precedenti annualità non è sufficiente.
Norme civilistiche sulle distanze legali tra costruzioni
La violazione delle distanze legali da parte dei confinanti ha natura di illecito civile e può essere fatta valere mediante azioni giudiziarie o accordi transattivi. Finché la destinazione urbanistica e la potenzialità edificatoria amministrativa del lotto restano invariate, tale violazione non riduce automaticamente il valore imponibile ai fini ICI.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione sulle aree edificabili rileva principalmente la potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici e non una difficoltà di edificazione derivante da abusi o violazioni civilistiche dei confinanti, salvo che esista una limitazione amministrativa effettiva e documentata.
- Per contestare il valore venale accertato dall'ente è necessario produrre comparabili realmente omogenei per zona urbanistica, destinazione, volumetria, dimensioni, grado di urbanizzazione e caratteristiche fisiche; il semplice riferimento a compravendite della stessa area geografica può non essere sufficiente.
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando espone il terreno, la destinazione urbanistica, i criteri di stima e gli elementi comparativi essenziali, anche senza allegare atti pubblici già individuati o conoscibili.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione in anni precedenti non crea, da sola, un affidamento tutelabile: ogni periodo d'imposta può essere oggetto di una distinta valutazione.
- Una precedente decisione tributaria non produce automaticamente giudicato se riguarda parti, tributi o presupposti diversi, anche quando i fatti siano collegati.
Testo integrale
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