Sentenza del 01/03/2017 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Addizionali - Istanza di rimborso - Indennità di volo o di navigazione - Diniego - Art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 - Soggetto posto in quiescenza - Applicabilità dell'indennità erogata al personale in servizio - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. L'agevolazione fiscale prevista per l'indennità di volo o di navigazione è collegata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo di aerei o navi e non alla mera provenienza dell'indennità da un rapporto di lavoro passato. Pertanto, non può essere applicata al personale posto in quiescenza, che non presta più tale servizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'indennità percepita dovesse concorrere alla formazione del reddito soltanto nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986. La questione riguardava, in particolare, se tale regime fiscale potesse applicarsi anche a un soggetto in quiescenza, non più impegnato nell'effettivo servizio a bordo di aeromobili o navi.
Norme richiamate
Art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
L'indennità di volo o di navigazione concorre a formare il reddito nella misura del 50%.
Il trattamento fiscale ridotto presuppone l'effettivo svolgimento del servizio di volo o di navigazione. Non è quindi applicabile alle somme percepite da personale ormai collocato in quiescenza.
Art. 817 c.c.
Richiamato tra i riferimenti normativi della decisione, senza che dal testo fornito emerga uno specifico sviluppo argomentativo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate a particolari condizioni di lavoro devono essere interpretate in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività che costituisce il presupposto dell'agevolazione.
- La cessazione dal servizio può escludere l'applicazione di un regime fiscale speciale anche quando la somma percepita deriva da un precedente rapporto di lavoro caratterizzato da attività agevolata.
- Non è sufficiente che l'indennità conservi la denominazione di indennità di volo o di navigazione: occorre verificare la natura concreta della prestazione e l'attualità del servizio svolto.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve dimostrare non solo l'origine della somma, ma anche la sussistenza, nel periodo d'imposta interessato, dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma agevolativa.
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