Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/03/2017 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Reddito partecipazione - Socio società capitali - Ristretta base sociale - Accertamento reddito società - Pregiudizialità - Sospensione giudizio - Applicabilità -Effetti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF 1999, sostenendo che l'accertamento del proprio reddito da partecipazione non fosse definitivo né legittimamente esigibile. L'accertamento personale derivava infatti, per presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, dall'accertamento di un maggior reddito della società partecipata, a ristretta base sociale. Il contribuente ha dedotto che il giudizio relativo alla società era ancora pendente e avrebbe dovuto determinare la sospensione del giudizio personale ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; inoltre, la Cassazione aveva poi annullato definitivamente l'accertamento societario, facendo venir meno il presupposto dell'imposizione personale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e accolto il ricorso del contribuente. Ha stabilito che il giudizio relativo all'accertamento del socio avrebbe dovuto essere sospeso fino alla definizione di quello riguardante la società. Poiché la Cassazione aveva definitivamente annullato il maggior reddito d'impresa accertato alla società, era venuto meno anche il presupposto dell'accertamento del reddito da partecipazione imputato al socio. Il giudicato favorevole alla società ha prodotto effetti anche nel giudizio del socio, nonostante quest'ultimo avesse avuto una diversa vicenda processuale e non fosse stata tempestivamente riassunta la causa dopo il rinvio disposto dalla Cassazione. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    La norma disciplina la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale.

    Nel processo tributario, il giudizio relativo al socio deve essere sospeso quando l'accertamento del suo reddito da partecipazione dipende dall'accertamento, ancora sub iudice, del maggior reddito della società partecipata.

  • D.Lgs. 156/2015

    È richiamato quale fondamento dell'applicabilità al processo tributario dei principi sulla sospensione necessaria previsti dall'art. 295 c.p.c.

  • Principio giurisprudenziale sulla società di capitali a ristretta base sociale

    Nella ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali.

    L'accertamento societario costituisce la controversia pregiudiziale rispetto a quello del socio. Se il primo viene annullato definitivamente, viene meno anche il fondamento dell'accertamento presuntivo del reddito distribuito al socio.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4485/2016

    L'impugnazione dell'accertamento pregiudiziale costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva ex art. 295 c.p.c. ai fini della decisione della lite sull'accertamento pregiudicato relativo al singolo socio.

    Il contribuente deve allegare e provare l'esistenza e la persistenza del giudizio relativo alla società; una volta dimostrata la pregiudizialità, il giudizio del socio deve essere sospeso fino alla definizione di quello societario.

  • Cassazione civile, sentenza n. 7222/2015

    La decisione definitiva favorevole alla società, con annullamento del maggior reddito d'impresa, elimina il presupposto impositivo dell'accertamento fondato sulla presunta distribuzione di utili al socio.

Massime di principio

  • Quando il reddito attribuito a un socio deriva esclusivamente da un maggior reddito accertato alla società a ristretta base sociale, l'accertamento societario è normalmente pregiudiziale rispetto a quello personale del socio.
  • Se il giudizio relativo alla società è ancora pendente, il socio deve eccepire e provare tale pendenza e chiedere la sospensione del proprio giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
  • L'annullamento definitivo dell'accertamento societario fa venir meno, in linea di principio, anche l'accertamento del reddito da partecipazione imputato al socio, perché viene meno la fonte presuntiva dell'imposizione.
  • La diversa storia processuale del giudizio del socio, compresa un'eventuale mancata riassunzione dopo un rinvio, non impedisce necessariamente di applicare gli effetti sostanziali del giudicato favorevole alla società quando il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso.
  • Il socio deve documentare tempestivamente il collegamento tra i due accertamenti, la propria partecipazione societaria, la pendenza del giudizio della società e l'esito definitivo di quest'ultimo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.